Art. 152 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Termini legali e termini giudiziari

Articolo 152 - codice di procedura civile

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Articolo 152 - Codice di Procedura Civile

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Massime

L’inosservanza dei termini stabiliti per il compimento degli atti del giudice (e dei suoi ausiliari) resta sottratta alla disciplina dettata dagli artt. 152 ss. c.p.c. in quanto, pur incidendo detti termini sulla durata complessiva del processo, essi non sono ulteriormente qualificati dalle norme che li prevedono, né ricevono sanzione in conseguenza della loro inosservanza, poiché l’atto compiuto dopo la relativa scadenza conserva validità ed efficacia, salvi eventuali riflessi di carattere disciplinare ex art. 9, comma sesto della legge n. 534/1995, che pone a carico dei dirigenti degli uffici giudiziari l’obbligo di sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri d’ufficio, compresi quelli relativi all’osservanza dei termini previsti dal codice di rito e dalle altre leggi vigenti (principio affermato dalla S.C. con riferimento a fattispecie relativa ad espulsione dello straniero ed al relativo decreto del tribunale emesso oltre i dieci giorni previsti dalla legge, ex art. 13, comma nono del D.L.vo n. 286/1998). Cass. civ. sez. I 26 febbraio 2002, n. 2790

In tema di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, l’art. 274 c.c. disciplina un procedimento camerale che prescinde dall’instaurazione del contraddittorio attraverso la notificazione di copia del ricorso alla parte nei cui confronti s’intende promuovere l’azione e comporta per il giudice procedente il solo obbligo di sentire le parti ed il P.M., mentre l’assunzione di sommarie informazioni è rimessa quanto ai suoi termini alla sua discrezionale iniziativa officiosa; pertanto, versandosi al di fuori dei casi in è consentito al giudice fissare termini perentori, il termine eventualmente fissato dal presidente del tribunale per la notifica del ricorso ha natura meramente dilatoria e può esserne disposta la rinnovazione anche dopo la scadenza. Cass. civ. sez. I 21 dicembre 2001, n. 16126

Allorquando l’osservanza del termine perentorio stabilito per il deposito di un atto di parte in cancelleria deve essere documentata necessariamente attraverso l’attestazione ufficiale del cancelliere, incombe alla parte, su cui grava l’onere di provare la tempestività dell’adempimento, di controllare l’effettiva apposizione della attestazione; poiché l’eventuale omissione comporta l’impossibilità di verificare il tempo dell’avvenuto deposito è presunta la non tempestività dell’atto. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto improcedibile il ricorso in materia di ineleggibilità a seguito di mancata certificazione della data di deposito). Cass. civ. sez. I 30 luglio 1999, n. 8261

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l’art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza. Cass. civ. sez. 11 maggio 2017, n. 11758

In materia di sospensione feriale dei termini processuali, qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due controversie, una soltanto delle quali di opposizione all’esecuzione, quindi sottratta alla sospensione feriale dei termini, e l’altra relativa a domanda di garanzia, pertanto assoggettata a questo regime, la decisione che intervenga su di esse sciogliendo la connessione (nella specie, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia), se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l’opposizione all’esecuzione, resta sottratta all’applicazione della detta sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato. Cass. civ., sez. III 28 febbraio 2017, n. 5038

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – occorre verificare, in mancanza di una disciplina transitoria, se l’impugnazione sia stata proposta anteriormente o successivamente alla data dell’1 gennaio 2015, di efficacia dell’art. 16, comma 1, del d.l. n. 2014 n. 132 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l’art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), operando la nuova disciplina solo nel secondo caso. Cass. civ. sez. VI 29 dicembre 2016, n. 27338

La sospensione dei termini durante il periodo feriale trova applicazione anche nelle controversie in materia di locazione, salvo che per la fase sommaria dei procedimenti di sfratto, il cui carattere d’urgenza giustifica l’applicabilità della deroga contenuta nell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all’art. 92 del r.d. n.12 del 1941. Cass. civ. sez. VI 12 novembre 2015, n. 23193

La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per omesso versamento di contributi assicurativi, essendo relativa ad obblighi direttamente attinenti al rapporto di lavoro, deve annoverarsi fra quelle in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria, non assoggettate, secondo quanto disposto dalla legge n. 742 del 1969, alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche con riferimento al giudizio per cassazione. Cass. civ. sez. lav. 16 ottobre 2007, n. 21614

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969 non è applicabile non solo alle controversie in materia di lavoro e previdenza, ma anche alle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione ad ordinanza-ingiunzione inerenti la pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi e la ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro. Cass. civ. sez. lav. 3 agosto 2007, n. 17073

In tema di computo di termini processuali, ove il termine sia cominciato a decorrere prima dell’inizio della sospensione feriale, il giorno 16 settembre, e cioè il giorno in cui i termini processuali, terminato il periodo di sospensione feriale, è ripreso a decorrere, deve essere computato, giacchè, in relazione ad un termine che, pur essendo frazionato a causa della sospensione feriale, resta comunque unico, non è ipotizzabile che vi siano due giorni – uno, quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine; l’altro, consistente nel primo giorno successivo al periodo di sospensione feriale – iniziali, e quindi non computabili, soltanto il primo di essi (quello in cui si è verificato il momento iniziale del termine) dovendo essere escluso dal computo. Cass. civ.sez. I 4 marzo 2005, n. 4785

Il principio secondo cui l’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali le cause inerenti alla dichiarazione e alla revoca del fallimento si applica anche nel caso in cui sia stata contestualmente proposta domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata, in quanto prevale il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande. Cass. civ. sez. I 28 agosto 2004, n. 17202

La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, che non si applica ai giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, non si applica neppure alle cause riguardanti i reclami proposti contro i provvedimenti emessi dal giudice delegato nella fase di liquidazione dell’attivo, che nella procedura concorsuale hanno funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Cass. civ. sez. I 16 giugno 2004, n. 11317

La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall’art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al giudizio conseguente alla proposizione del reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c., avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo di esecuzione per inattività delle parti, in quanto, sussistendo l’esigenza di favorire la sollecita decisione delle questioni che rendono incerto, per i creditori o per il debitore, l’esito dell’azione esecutiva, ricorre la stessa ratio in forza della quale siffatta sospensione, ex art. 3 di detta legge, non si applica ai giudizi di opposizione all’esecuzione. Pertanto, il termine annuale di decadenza dal ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa in detto giudizio (art. 327, c.p.c.), da calcolare ex numeratione dierum, deve essere computato senza aggiungere ad esso i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Cass. civ. sez. III 3 febbraio 2003, n. 1531

L’articolo 1 della legge n. 742 del 1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, va interpretato nel senso che la sospensione opera con riguardo a tutti i giudizi in materia di diritti soggettivi o interessi legittimi, salve le eccezioni espressamente previste; l’istituto opera, pertanto, anche nei giudizi davanti alle giurisdizioni speciali e, quindi, anche a quelli promossi innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d’Appello di Napoli. Cass. civ. Sezioni Unite 29 gennaio 2001, n. 35

Le controversie aventi ad oggetto il rilascio di un alloggio di edilizia economica e popolare, seppur presentano punti di contatto con quelle in materia di locazione, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 447 bis c.p.c.; pertanto, ad esse si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, in considerazione della natura eccezionale delle norme che tale sospensione escludono, con conseguente impossibilità di applicazione analogica delle stesse. Cass. civ. Sezioni Unite 29 gennaio 2000, n. 21

Nel procedimento possessorio la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista dalla legge n. 742 del 1969, si applica soltanto alla fase di merito sommaria caratterizzata dall’urgenza e non anche alla successiva fase di merito che si svolge con le forme ed il rito del giudizio ordinario ed in cui la situazione di urgenza, per definizione, è cessata, sicché tale sospensione non si applica al termine per impugnare la sentenza. Cass. civ. sez. II 24 giugno 1995, n. 7200

Qualora un ufficio giudiziario non sia in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, accertati nelle forme previste dal D.L.vo 9 aprile 1948, n. 437, la proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso quell’ufficio o a mezzo del personale addetto, stabilita dal medesimo D.L.vo, opera anche per gli atti che possono essere alternativamente compiuti presso un diverso ufficio giudiziario (nella specie, la notificazione del ricorso per cassazione): il rischio del mancato o irregolare funzionamento dell’ufficio giudiziario non può infatti ricadere sulla parte, alla quale la legge attribuisce una facoltà di scelta, dovendo essere pienamente garantito il diritto di difesa, che risulterebbe pregiudicato ove la parte, la quale può ben compiere l’atto nell’ultimo giorno utile, facendo giusto affidamento sul regolare funzionamento dell’ufficio, venisse a trovarsi nell’impossibilità di porlo in essere, perché l’ufficio non è in grado di funzionare, e non potesse compierlo altrove per mancanza di tempo. Cass. civ. sez. V 11 ottobre 2006, n. 21782

In tema di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento di uffici giudiziari, l’effetto retroattivo direttamente riconducibile al disposto legislativo che prevede l’automatica proroga del termine a quindici giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che accerta il mancato funzionamento dell’ufficio (art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437) comporta che gli atti posti in essere entro tale termine sono per ciò stesso tempestivi, anche se anteriori al provvedimento ministeriale (restando escluso l’onere della reiterazione). Cass. civ. sez. I 27 settembre 1996, n. 8519

La sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva disposta dall’art. 4 del D.L. n. 245 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 286 del 2002, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, comporta che, per i soggetti residenti, alla data del 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002, nei territori individuati nei decreti del Presidente Consiglio dei Ministri in pari data, dovevano ritenersi sospesi fino al 31 marzo 2003 i processi civili in corso, ditalchè non poteva essere loro imposto di costituirsi in giudizio o svolgere attività difensiva. (Nella specie, risultando non contestato che il ricorrente risiedesse all’epoca in Catania, luogo dove gli era stata notificata la citazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace del luogo, che all’udienza fissata il 22 gennaio 2003 aveva fatto precisare le conclusioni all’altra parte e trattenuto la causa in decisione). Cass. civ. sez. III 20 febbraio 2007, n. 3971

L’art. 61 della legge n. 449 del 1997, che ha disposto la sospensione dei termini sostanziali e processuali per tutti i soggetti residenti o aventi la sede operativa nelle Marche e nell’Umbria a decorrere dal 26 settembre 1997, è norma processuale retroattiva; pertanto, è nulla la citazione che fissa l’udienza di comparizione in data ricadente nel periodo di sospensione anche se la notifica è stata effettuata e la prima udienza si è svolta, nella contumacia di soggetto residente nelle zone terremotate, prima dell’entrata in vigore della legge. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza contumaciale del giudice di pace, che non aveva disposto la rinnovazione della citazione, affinché provveda ai sensi dell’art. 164, secondo comma c.p.c.). Cass. civ. sez. I 22 marzo 2001, n. 4086

Ai sensi dell’art. 1 comma secondo della legge 1 febbraio 1993, n. 25, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone della Liguria e della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche prevedendo, tra l’altro, la sospensione dei termini processuali dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 solo per i soggetti che abbiano in concreto subito danno, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge non convertito del 5 ottobre 1992, n. 397, che concedeva la sospensione a tutti i soggetti residenti, con la conseguenza che tale sospensione, nonostante la decadenza di quest’ultimo decreto, opera anche a favore dei soggetti che, pur non avendo subito danni, si siano di essa avvalsi durante il periodo di vigenza del decreto medesimo. Cass. civ. sez. I 3 giugno 1995, n. 6282

Istituti giuridici

Novità giuridiche