I Principi di Giustizia Sportiva

Con la deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1519 del 15/07/2014, nell’ambito del più ampio progetto di riforma avviatosi alla fine del 2013, è stato approvato il testo contenente i Principi di Giustizia Sportiva, essenziale per comprendere pienamente le finalità e la struttura del sistema di Giustizia Sportiva italiano.

1. Cenni alla riforma del 2013

La modifica dello Statuto del C.O.N.I. avviatasi nel 2013 e portata a termine nel 2015, rappresenta un momento di fondamentale importanza nell’evoluzione dell’impianto generale della Giustizia Sportiva domestica. Con una nutrita serie di deliberazioni, tra le varie misure adottate, per rilevanza si segnala la soppressione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. I due nuovi organi introdotti con gli artt. 12-bis e 12-ter sono il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport.
Il Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il C.O.N.I., è noto come la “Corte di Cassazione” della Giustizia Sportiva per il richiamo della relativa disciplina all’art. 360 c.p.c.: le decisioni emesse dagli organi di giustizia federale nell’ambito dell’ordinamento sportivo, possono essere impugnate con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport solo per “violazione di norme di diritto” ovvero per “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. L’analogia, seppur solo parziale, è evidente. Il Collegio, se riforma la decisione impugnata, può decidere la controversia o rimandarla all’organo competente che dovrà adeguarsi al principio di diritto espresso dal Collegio.
La Procura Generale dello Sport ha invece la funzione di coordinare e verificare le attività svolte dalle procure federali nella più ampia ottica di tutela della legalità in seno all’ordinamento sportivo. È costituita da un Procuratore Generale e dai Procuratori Nazionali dello Sport (nel numero massimo di trenta membri) e si pone in un rapporto di superiorità gerarchica rispetto alle singole procure. Quest’ultima circostanza implica che la Procura possa invitare le singole Procure ad avviare delle indagini su fatti ritenuti meritevoli di approfondimento.
Una deliberazione di assoluta rilevanza è la n. 1519 del 15/07/2014 che codifica – modificando quelli preesistenti – i Principi di Giustizia Sportiva a cui tutti gli statuti e i regolamenti federali devono informarsi.

2. I Principi di Giustizia Sportiva

Nove articoli chiari ed efficaci indicano le linee guida a cui l’intero ordinamento sportivo – ivi compresi affiliati e tesserati – deve sottostare[1].
Il primo principio, rubricato “Scopi della giustizia sportiva”, specifica il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento statale, nonché l’importanza del rispetto dei valori e delle regole sportive con ferma condanna di ogni forma di violazione degli stessi. È interessante la previsione del comma 4 che sancisce la punibilità di soggetti che, pur non essendo più tesserati, lo erano al momento del compimento dell’illecito.
Il secondo principio – “Principi del processo sportivo” – stabilisce l’obbligatorietà delle norme sportive e la piena tutela di tutti i soggetti dell’ordinamento, estendendo i principi del giusto processo di stampo civilistico (contraddittorio, parità delle parti, ragionevole durata[2]) a tutti i procedimenti sportivi. Da evidenziare la declarata informalità del processo sportivo a cui si ricollega la previsione per cui i vizi formali di un atto che tuttavia non comportino violazione dell’art. 2 non costituiscono causa di invalidità degli atti. Pur rinviando alle norme del diritto processualcivilistico, lo stampo maggiormente pratico ed informale del sistema sportivo è sempre presente.
Il terzo ed il quarto principio, denominati rispettivamente “Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti” e “Commissione Federale di Garanzia”, indicano gli organi di cui devono obbligatoriamente dotarsi le varie Federazioni e le funzioni svolte dalla Commissione Federale.
Interessante è sicuramente il quinto principio, “Accesso alla giustizia sportiva”: è previsto infatti che tutti i soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo hanno il diritto di agire in giudizio davanti agli organi competenti e che i contributi di accesso alla giustizia non siano tali da costituire una barriera per l’accesso alla stessa. La previsione si completa con l’istituzione dell’Ufficio del Gratuito Patrocinio presso ogni Federazione o, in mancanza, presso quello istituito al C.O.N.I..
Il sesto principio – “Provvedimenti di clemenza” – disciplina i provvedimenti di grazia, amnistia e indulto, mentre il settimo introduce il “Registro delle sanzioni disciplinari” da tenersi presso il C.O.N.I..
Rilevante è altresì l’ottavo – “Clausola compromissoria” – che prevede, nell’ottica dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, che tesserati ed affiliati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata. Si tratta di una norma di grande “forza” nell’ottica di proteggere l’indipendenza ed autonomia del sistema sportivo.
Infine, il nono principio è una “Norma finale” che impone al C.O.N.I. di vigilare sulla corretta applicazioni di detti principi nei vari Statuti e Regolamenti.


[1] L’intero testo dei Principi è reperibile al seguente link: http://www.rdes.it/Principi%20di%20giustizia%20sportiva.pdf
[2] Per approfondimento, SANDULLI – SFERRAZZA, Il giusto processo sportivo. Il sistema della giustizia sportiva della Federcalcio, Milano, 2015.