Il concorso di reati nel processo penale

Non è raro che un singolo imputato sia assoggettato a più capi di accusa per la sussistenza di un concorso di reati generati da più azioni od omissioni.
La disciplina per il concorso di reati è contenuta negli artt. 71 e successivi del nostro codice penale.
Di seguito saranno trattate le diverse peculiarità previste dal legislatore per il computo della pena in caso di concorso di reati.

1. Introduzione generale al concorso di reati

Come accennato nella parte introduttiva, sussistono delle ipotesi in cui un soggetto commetta diverse violazioni della legge penale andando incontro, quindi, ad un concorso di reati.
A seconda della specifica condotta messa in atto dal soggetto agente, il concorso di reati è soggetto alle diverse classificazioni che saranno oggetto di trattazione nei paragrafi successivi.

1.1 Concorso materiale di reati

Si ha concorso materiale di reati quando un soggetto con più azioni od omissioni realizza violazioni di legge di carattere penale.
Da un punto di vista tecnico giuridico si suole distinguere tra due categorie di concorso materiale, ovvero:

Concorso materiale omogeneoil soggetto agente, con diverse azioni o omissioni, viola sempre la stessa disposizione di legge commettendo, quindi, più volte il medesimo reato.
Concorso materiale eterogeneoil soggetto agente, con diverse azioni o omissioni, viola diverse disposizioni di legge, commettendo, quindi, reati diversi tra loro.

1.2 Concorso formale di reati

Si ha, invece, concorso formale di reati quando un soggetto, mediante una sola azione o omissione, commette la violazione di diverse disposizioni di legge, o comunque viola più volte la stessa disposizione di legge.
Anche in questo caso, si suole distinguere tra:

Concorso formale omogeneo Quando il soggetto, con unica azione o omissione, viola più volte la medesima norma penale.
Concorso formale eterogeneoQuando il soggetto, con unica azione o omissione, viola più norme di carattere penale.

2. Il calcolo della pena

L’aspetto più importante, in tema di concorso di reati, ruota chiaramente intorno al computo della pena.
In questo caso, a seconda che si tratti di concorso materiale o formale, vi sarà una specifica disciplina di calcolo che sarà approfondita di seguito.

2.1 Il calcolo della pena nel concorso materiale di reati

Per quel che riguarda il calcolo della pena, in caso di concorso materiale di reati, il principio utilizzato dal nostro ordinamento penale è il cumulo materiale della pena.
L’articolo 72 del codice penale prevede, invece, un cumulo speciale per il caso in cui concorrano più reati per i quali è previsto l’ergastolo come pena. In questo caso, infatti, dal computo della pena ne deriverà, oltre all’ergastolo, anche un isolamento diurno che potrà variare da sei mesi a tre anni.
Il secondo comma del medesimo articolo prevede, invece, che in caso cumulo tra ergastolo e pene detentive superiori a cinque anni, si applicherà, oltre all’ergastolo, l’isolamento diurno da due a diciotto mesi.

2.2 Il calcolo della pena nel concorso formale di reati

Con riferimento al concorso formale di reati, il principio generale di calcolo della pena ci è fornito dall’art. 81 del codice penale. Ai sensi del primo comma del predetto articolo, infatti “È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”.
Ai sensi del terzo comma, invece, viene enunciato il principio secondo cui, la pena applicabile non potrà comunque essere mai superiore a quella che si sarebbe dovuta applicare per effetto del cumulo materiale della pena.
Infine, con la legge 251/2005(1) è stata introdotta la previsione di un aumento di pena minimo per i soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p. In siffatta ipotesi, infatti, è previsto che l’aumento della quantità di pena non può comunque essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

3. Ultime dalla Corte di Cassazione

In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’applicabilità dell’art. 117 cod. pen., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessario che il fatto commesso dall’ “extraneus” costituisca comunque reato anche in mancanza della qualifica rivestita dall’autore principale, mentre trova applicazione la norma generale sul concorso di persone, di cui all’art. 110 cod. pen., quando l’azione del concorrente sia di per sé lecita e la sua illiceità dipenda dalla qualità personale di altro concorrente. (Corte di Cassazione penale sez. V, sentenza del 9 giugno 2021 n. 22786) 

II delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della libertà personale si protrae, quanto al delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e, quanto al delitto di cui all’art. 628 cod. pen., anche dopo l’avvenuto impossessamento della “res”, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina. (Corte di Cassazione penale sez. II, sentenza del 5 febbraio 2021 n. 4634) 

In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall’art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, né al consulente fiscale che con il primo concorra, quale “extraneus”, nella commissione di ciascuno dei reati oggetto di volontà comune, in considerazione della natura paritaria del titolo di responsabilità previsto dall’art. 110 cod. pen.  (Corte di Cassazione penale sez. III, sentenza del 1 dicembre 2020 n. 34021)