La ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate ha carattere interno e non può mai dare luogo a questioni di competenza territoriale, sicché ove ne siano violati i criteri va disposta la trasmissione degli atti al presidente del tribunale perché provveda con decreto non impugnabile ai sensi dell’art. 83 ter disp. att. cod. proc. civ. Qualora, peraltro, l’attore abbia indicato nell’atto di citazione, sia pure erroneamente, la sede principale del tribunale (nella specie, di Paola), ma, successivamente, abbia iscritto la causa presso la sezione distaccata (nella specie, di Scalea), resta precluso al convenuto di conoscere effettivamente la sede presso la quale avrebbe dovuto costituirsi, con conseguente nullità del giudizio dovendosi interpretare l’art. 163 cod. proc. civ., alla luce del diritto costituzionale di difesa, nel senso che l’atto introduttivo non solo deve indicare il tribunale centrale ma anche la sede distaccata e, se indica solo il primo, deve essere seguito dall’iscrizione presso di esso. Cass. civ. sez. II 13 ottobre 2014, n. 21557
Tuttavia la nullità attiene al contenuto dell’atto di citazione in giudizio, considerato in se stesso e non in rapporto ad altri eventuali giudizi separatamente istituiti. Cass. civ. 28 febbraio 1964, n. 446
L’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l’atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l’erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest’ultimo – peraltro regolarmente costituitosi – fosse la sola controparte dell’appellante, sia la duplice circostanza che l’atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell’appellato). Cass. civ. sez. III 19 marzo 2014, n. 6352
L’errore sulle generalità del destinatario dell’atto di citazione è irrilevante se l’atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, mentre genera una nullità sanabile ex art. 164 cod. proc. civ., in caso di assoluta incertezza sulla persona cui l’atto da notificare era indirizzato. Cass. civ. sez. III 19 dicembre 2013, n. 28451
La citazione in giudizio del solo inabilitato, e non anche del suo curatore, integra un’ipotesi di nullità della citazione stessa, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 2, e 164 c.p.c., la cui sanatoria, in mancanza di costituzione dell’inabilitato, è disciplinata non dall’art. 182 c.p.c., ma dagli artt. 164, comma 2, e 156, comma 3, c.p.c.; qualora la nullità non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la stessa interposizione dell’appello comporta la sanatoria della nullità della citazione, che non esclude però l’invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Il giudice di appello deve perciò dichiararla e, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell’art. 162 c.p.c.. Cass. civ. Sezioni Unite 19 aprile 2010, n. 9217
L’erronea indicazione del convenuto non determina la nullità dell’atto introduttivo del giudizio qualora il giudice possa escludere ogni incertezza circa la identificazione del destinatario dello stesso. Tale convincimento costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione di accoglimento della opposizione allo stato passivo di alcuni lavoratori della Srl «Achille Lauro Airlines» in amministrazione straordinaria, introdotta con atto nel quale era stato evocato in giudizio un soggetto indicato come «Gruppo Flotta Lauro» atto del quale la decisione impugnata aveva escluso la nullità sul rilievo che la notificazione dello stesso presso la sede legale dell’amministrazione straordinaria escludeva ogni incertezza sul soggetto passivo dell’azione). Cass. civ. sez. lav. 3 maggio 2004, n. 8344
L’errore sulle generalità del destinatario contenuto nell’atto di citazione in appello e nella notifica di esso può comportare la nullità di entrambi gli atti solo nel caso in cui l’errore stesso sia tale da determinare, in concreto, una incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta, mentre non sussiste alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui l’incertezza sul destinatario degli atti non sia assoluta, in quanto questi è chiaramente individuabile dal contenuto degli atti, poiché la riconoscibilità dell’errore esclude la configurabilità della nullità. Cass. civ. sez. lav. 24 marzo 2003, n. 4275
La trasformazione di un ente economico in società per azioni non determina l’estinzione né un mutamento di stato dell’ente stesso, che mantiene la sua identità soggettiva solo mutando la forma della sua organizzazione; pertanto, l’indicazione quale ricorrente dell’Ente Poste Italiane anziché delle Poste Italiane SpA, in cui il primo si è trasformato, dà luogo ad un mero errore materiale senza incidenza alcuna sulla identificazione della parte. Cass. civ. sez. lav. 19 marzo 2001, n. 3923
La nullità della citazione derivante da errore nella denominazione della parte, anche quando determina l’incertezza assoluta circa il soggetto contro cui la domanda è stata proposta, non dà luogo ad un caso di inesistenza giuridica, ma ad un caso di nullità della sentenza; sicché, la persona nei cui confronti la sentenza è stata fatta valere sul presupposto che la decisione, al di là dell’errore nella denominazione, è stata pronunciata su domanda proposta contro di lei, ha il rimedio non dell’opposizione all’esecuzione, ma dell’impugnazione della sentenza. Cass. civ. sez. III 12 agosto 2000, n. 10790
Non pregiudica la validità di un atto di citazione l’inesatta indicazione del nome del soggetto convenuto nella parte dell’atto relativa alla vocatio in iudicium, se il complessivo contenuto dell’atto e la sua notificazione all’effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale. (Nella specie il giudice di merito aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di vari fratelli di un soggetto già presente in causa e in uno degli atti di chiamata in causa era stato erroneamente riportato nella vocatio in ius il nome del fratello già costituito; allo stesso atto, però, era stata allegata l’ordinanza a cui era stata prestata ottemperanza, contenente la specifica indicazione dei soggetti a cui doveva estendersi il contraddittorio). Cass. civ.sez. II 29 novembre 1994, n. 10223
La parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l’atto di citazione e, specularmente, con l’atto di costituzione i quali, cristallizzando la posizione processuale, costituiscono l’unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese; sicché, ove sorga ragione per interpretare una pluralità di ruoli (nella specie, persona fisica rivestente anche il ruolo di legale rappresentante di una associazione), è in detti atti che la parte deve indicare quale dei ruoli intende spendere (e, se del caso, tutti), non potendosi integrare tali indicazioni attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d’iscrizione a ruolo o la procura. Cass. civ. sez. II 19 agosto 2019, n. 21448
La citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un’altra è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d’ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall’atteggiamento processuale di questa, atteso che la “vocatio in ius” di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la “vocatio” mancante dell’indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto. Cass. civ. sez. III 18 marzo 2014, n. 6202
La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell’atto processuale un’incertezza assoluta sull’esatta identificazione della società. Cass. civ. sez. I 4 maggio 2012, n. 6803
Se convenuta in giudizio è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’atto di citazione deve contenere, ai sensi dell’art. 163 c.p.c, l’indicazione dell’organo o dell’ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (per la società in nome collettivo da ravvisarsi nell’amministratore che ha il potere di rappresentarla), e non anche della prima la quale ne è titolare. Cass. civ. sez. III 2 aprile 2004, n. 6521
La mancanza o l’insufficienza dell’indicazione nell’atto di citazione dell’organo o dell’ufficio della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta avente di queste la rappresentanza in giudizio, determina ai sensi dell’art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 163 n. 2 dello stesso codice, la nullità della citazione soltanto se venga a determinarsi una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima e derivi altresì l’insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non altro ente. Cass. civ. sez. III 18 gennaio 2001, n. 718
Non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica – incertezza che renderebbe invalida la procura stessa e inammissibile l’impugnazione (appello, nella specie) – allorché risulti idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento di tale qualità ad una ben individuata persona fisica, tenendo anche conto che l’illegibilità della firma non inficia la procura allorché la firma stessa sia identica a quella rilasciata per una precedente fase del giudizio nel quale il nome del rappresentante della società risulti espressamente specificato. Cass. civ. sez. lav. 10 ottobre 1998, n. 10072
Agli effetti del requisito di cui all’art. 163 comma 3, n. 2) c.p.c. non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell’organo dell’ente convenuto in giudizio, bastando un’indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante pro tempore dell’ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell’organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull’identificazione dell’ente convenuto. Cass. civ. sez. III 4 agosto 1995, n. 8554
Quando venga convenuta in giudizio una persona giuridica privata, l’indicazione inesatta o incompleta della sua denominazione, o dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza giudiziale, determina la nullità della citazione, solo se risulti assolutamente incerta od equivoca l’identificazione dell’ente convenuto secondo la valutazione del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Cass. civ. sez. lav. 5 aprile 1985, n. 2341
La citazione di un’impresa individuale, esattamente identificata con il nome ed il cognome del titolare, ancorché con l’aggiunta di un improprio riferimento al «legale rappresentante», ha come destinatario la persona fisica dell’imprenditore e va di conseguenza allo stesso notificata, secondo le regole degli artt. 138 e ss. c.p.c. Cass. civ. sez. I 2 ottobre 1996, n. 8603
L’errore dell’attore, consistito nel citare i convenuti come contitolari di una «ditta», anziché come persone fisiche, si risolve, non esistendo un soggetto «ditta» distinto dai suoi contitolari, in una mera imprecisione terminologica, tale da non far ritenere carente di legittimazione passiva i soggetti destinatari della domanda. Cass. civ. sez. I 23 dicembre 1994, n. 11122
La domanda formalmente proposta contro la ditta individuale deve ritenersi intentata contro la persona del suo titolare, in quanto la ditta non ha una soggettività giuridica diversa da quella di quest’ultimo, con il quale si identifica sotto l’aspetto sostanziale e processuale, ma costituisce quel segno distintivo mediante il quale l’imprenditore esercita la sua attività, con la conseguenza che nei suoi confronti il giudice territorialmente competente a provvedere sul ricorso diretto all’emanazione del decreto ingiuntivo va legittimamente identificato in base alla norma dell’art. 18 c.p.c. concernente il foro generale delle persone fisiche. Cass. civ. sez. II 1 giugno 1990, n. 5157
La citazione o il ricorso notificato ad un ente estinto per incorporazione in altro ente sono affetti da nullità rilevabile d’ufficio, trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius. Tale nullità è, peraltro, sanabile, anche se solo con effetto ex nunc, dal momento della costituzione in giudizio dell’ente incorporante, successore universale ex lege di quello incorporato. Cass. civ. sez. I 19 febbraio 2000, n. 1918
In base al principio del carattere unitario della personalità dello Stato, la ripartizione dei compiti fra i vari organi e le varie amministrazioni dello Stato comporta unicamente l’onere per i terzi di individuare precisamente il ramo di amministrazione da evocare in giudizio, mentre, quando è lo Stato ad assumere la qualità di attore, non rileva per i terzi l’esatta e precisa individuazione dell’amministrazione che ha instaurato il rapporto processuale, sempre che la stessa si sia costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. (Nella specie il ricorrente sosteneva che l’amministrazione della difesa- aeronautica, essendo priva di personalità giuridica come amministrazione autonoma, fosse carente di legittimazione ad agire). Cass. civ. sez. I 9 giugno 1978, n. 2905
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell’atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal “petitum” le voci non menzionate. Cass. civ. sez. VI 7 giugno 2019, n. 15523
Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei “danni subiti e subendi”, perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa. Cass. civ. sez. III 30 giugno 2015, n. 13328
In tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l’atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell’art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Tuttavia, perché sussista la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l’azione, in quanto l’incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l’intero contenuto dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto chiari e non equivoci i fatti allegati dalla curatela fallimentare, sebbene ipotizzati indistintamente in capo a tutti i convenuti, essendo stati specificamente individuati nell’atto di citazione sia i periodi in cui ciascuno aveva ricoperto la carica, sia le condotte, individuali o in concorso, ad essi imputate). Cass. civ. sez. I 27 dicembre 2013, n. 28669
In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l’inosservanza di una diffida ad adempiere, (nella specie, nell’ambito di un contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1662, secondo comma, c.c.) può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all’art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell’ipotesi inversa, stante l’impedimento derivante dalla diversità delle due “causae petendi”, tra di loro non in rapporto di contenente a contenuto; ne consegue che la domanda di risoluzione di diritto può ritenersi proposta, in alternativa a quella di risoluzione giudiziale, solo se i relativi fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo. Cass. civ. sez. II 29 agosto 2011, n. 17703
Nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che con ciò venga meno l’onere della domanda ed il dovere di chiarezza che l’attore è tenuto ad osservare nelle proprie allegazioni; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività e di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel “petitum”. Cass. civ. sez. I 19 luglio 2010, n. 16876
La declaratoria di nullità della citazione – nullità che si produce, ex art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto – postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall’altro, che l’oggetto deve risultare “assolutamente” incerto, in particolare, quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa). Cass. civ. sez. I 12 novembre 2003, n. 17023
La nullità della citazione (o del ricorso introduttivo di controversie di lavoro) per omessa determinazione dell’oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell’aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l’individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata. Cass. civ. sez. lav. 19 marzo 2001, n. 3911
La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l’aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse, la quale, costituendo apprezzamento di fatto, è censurabile in cassazione solo se non congruamente o correttamente motivata. Cass. civ. sez. III 12 gennaio 1996, n. 188
L’onere della determinazione dell’oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l’atto introduttivo del giudizio, purché l’attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese; mentre, ove invece manchi la precisa indicazione dei titoli, esplicitata nell’atto introduttivo o ricavabile dai documenti in esso richiamati e prodotti, il petitum non può ritenersi sufficientemente specificato, con conseguente nullità dell’atto introduttivo – ai sensi dell’art, 164 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell’art. 414, n. 3 dello stesso codice – ed inammissibilità della domanda in tal modo proposta. (Nella specie, l’impugnata sentenza – confermata dalla Suprema Corte – aveva ritenuto inammissibile la domanda dell’Inps relativa ai contributi sugli importi pagati dall’Enel a copertura di polizze assicurative per rischi extra professionali del personale direttivo, stante l’impossibilità, alla stregua della documentazione prodotta dall’istituto, di individuare le polizze in questione e, con l’importo dei relativi premi, la base contributiva alla stregua della quale determinare la pretesa creditoria dell’Inps medesimo). Cass. civ. sez. lav. 4 agosto 1994, n. 7221
La lesione dell’integrità psicofisica, da cui scaturisce il danno biologico, può determinare una invalidità tanto temporanea quanto permanente, pregiudizi che, pur avendo medesima natura giuridica, non si implicano a vicenda in quanto diversi in fatto; ne consegue che, ai fini del riconoscimento del danno da invalidità temporanea, si richiede una specifica domanda, supportata dalle relative allegazioni in fatto, senza che sia sufficiente quella di risarcimento del danno biologico complessivo. Cass. civ. sez. lav. 10 luglio 2019, n. 18560
La domanda introduttiva di un giudizio relativo ad un diritto cd. eterodeterminato (nella specie diritto al risarcimento del danno da responsabilità medica) richiede – ai fini dell’individuazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell’art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. – l’espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la “causa petendi”, non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all’essere quei fatti “ragione della domanda”. Cass. civ. sez. III 4 maggio 2018, n. 10577
Nel processo ordinario di cognizione qualora nell’atto introduttivo non siano indicati – ex art. 163, n. 4, c.p.c. – gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda e il giudice non abbia provveduto alla fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda, ex art. 164, comma 4, c.p.c., in mancanza di deduzione in appello di tale “error in procedendo” del giudice di primo grado – concernente la violazione dell’art. 164 c.p.c. – il relativo vizio non è rilevabile in sede di legittimità, essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno, dovendo ritenersi quali elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda quelli corrispondenti a tale giudicato. Cass. civ. sez. II 25 gennaio 2018, n. 1881
Qualora siano giudizialmente proposte più domande (nella specie, alcune alternative tra loro ed altre subordinate al mancato accoglimento delle prime), l’omessa indicazione della “causa petendi” per ciascuna di esse, anche in relazione alla pluralità di negozi ed atti che le riguardano, ne rende assolutamente incerto l’oggetto, attesa la molteplicità delle possibili combinatorie e la postulazione di un inammissibile ruolo attivo e selettore da parte del giudice, determinandone, pertanto, la corrispondente nullità, ex artt. 164, terzo comma, e 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Cass. civ. sez. I 10 giugno 2015, n. 12059
In tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell’atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. Cass. civ. sez. III 18 novembre 2014, n. 24471
La nullità della citazione ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modificazioni introdotte dall’art. 9 della legge 26 novembre 1990, n. 353), presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il “petitum” sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (Nella specie, la S.C., ha ritenuto sufficientemente identificato, attraverso la puntuale indicazione del relativo atto notarile e la descrizione ed i dati catastali dei corrispondenti beni come risultanti dal rogito, l’oggetto della domanda di simulazione o inefficacia di una vendita proposta da una curatela fallimentare). Cass. civ. sez. I 25 settembre 2014, n. 20294
La nullità della citazione comminata dall’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando “l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell’art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l’identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nel’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall’assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua “ratio” ispiratrice nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Cass. civ. sez. III 15 maggio 2013, n. 11751
Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale – nella specie, di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della P.A. – non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio (nella specie, provvedimenti ulteriori rispetto a quello, allegato, di decadenza da una concessione edilizia), la successiva produzione documentale, che pure attesti l’esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il “thema decidendum”. Infatti, i documenti – da indicare nell’atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell’art. 163 c.p.c. – rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell’art. 163 c.p.c.), potendo al più gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti. Cass. civ. sez. III 21 marzo 2013, n. 7115
La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l’attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell’art. 163, n. 4, c.p.c. Cass. civ. sez. III 12 ottobre 2012, n. 17408
Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Cass. civ. sez. III 18 gennaio 2012, n. 691
Nel caso di domanda di accertamento della inefficacia di un contratto preliminare l’omessa indicazione della relativa causa petendi ne rende assolutamente incerto l’oggetto, data la pluralità delle astratte possibili cause di inefficacia dei contratti e delle forme (assoluta, relativa, temporanea) che questa può assumere, e ne determina conseguentemente, la nullità ai sensi dell’art. 163 comma terzo c.p.c., che non è sanabile, trattandosi di vizio inerente alla editio actionis, con i meccanismi della convalidazione indicati dagli artt. 156 comma terzo e 164 c.p.c., restando salva la possibilità di successive precisazioni ed integrazioni che però non sono ammesse dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni (art. 184 c.p.c.), né tanto meno con la comparsa conclusionale. Cass. civ. sez. III 12 novembre 1992, n. 12156
La parte può non indicare o indicare erroneamente la ragione giuridica che legittima la sua domanda, essendo riservato al giudice adito il potere-dovere di identificare la norma che giustifica l’accoglimento o il rigetto della domanda stessa, lasciando immutati i presupposti di fatto dedotti a sostegno del petitum. Cass. civ. sez. III 15 luglio 1983, n. 4880
L’art. 163, n. 5, c.p.c. nel disporre che l’atto di citazione deve contenere l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende servirsi e, in particolare, dei documenti che offre in comunicazione, concerne i documenti attinenti al merito della controversia, non quelli riguardanti la legittimazione della parte, che il giudice deve controllare d’ufficio prima di entrare nell’esame del merito della controversia. Cass. civ. sez. II 17 febbraio 1982, n. 1008
Il rilascio della procura alle liti, previsto dall’art. 163, n. 6 c.p.c., applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli artt. 414 e 434 c.p.c., è presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale e requisito essenziale dell’atto introduttivo del giudizio. Pertanto la mancanza di detto requisito comporta l’inesistenza giuridica dell’atto, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell’interessato in un momento successivo al deposito dell’atto stesso, atteso che nel processo del lavoro non trova applicazione la disposizione dell’art. 125, comma secondo, c.p.c. – secondo la quale la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell’atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata – realizzandosi la costituzione nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito in cancelleria del ricorso (o, per il convenuto, della memoria difensiva). L’originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell’art. 182 c.p.c., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione. Cass. civ. sez. lav. 14 luglio 2001, n. 9596
La mancanza della procura nell’atto di rinnovazione della notificazione della citazione originaria non induce alcuna nullità dal momento che mantiene piena validità la procura apposta sull’originario atto di citazione di cui sia stata rinnovata la notifica, poiché tale procura abilita il difensore a compiere tutti gli atti relativi al processo per il quale la stessa è conferita. Cass. civ. sez. I 21 marzo 2000, n. 3297
L’art. 163, n. 6, c.p.c. richiede, in relazione ai difensori, la mera indicazione del nome e cognome e non già quella della loro residenza, né la necessità di tale indicazione può desumersi dalla disposizione contenuta nel n. 2 dell’articolo predetto, in cui si prescrive l’indicazione della residenza della parte e delle persone che rispettivamente la rappresentano e la assistono, giacché tale prescrizione attiene non alla residenza del procuratore ad lites, ma della persona che ha la rappresentanza o l’assistenza di persone totalmente o parzialmente prive di capacità giuridica. Cass. civ. sez. II 19 gennaio 1979, n. 402
In tema di vizi dell’atto di citazione, affinché ricorra la causa di nullità prevista dall’art. 164, primo comma, c.p.c., deve aversi totale mancanza della data dell’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, a cui è equiparabile l’assoluta incertezza sulla medesima. È compito del giudice del merito esaminare se, nonostante l’erronea indicazione della data, sia da escludere ogni incertezza in ordine all’individuazione della udienza di comparizione. Cass. civ. sez. I 11 agosto 2004, n. 15498
In tema di nullità della citazione, la mancata, completa indicazione, da parte dell’attore, del giorno dell’udienza di comparizione con il contestuale invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza ed a comparire dinanzi al giudice designato ex art. 168 bis con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporta le decadenze di cui all’art. 167, implica la nullità della citazione medesima, non potendosi ritenere sufficiente, all’esito della nuova formulazione del ricordato art. 163 c.p.c., il mero, generico rinvio ai termini di cui all’art. 166, necessario essendo, per converso, al fine di non depotenziare sensibilmente la funzione garantistica della norma, l’esplicita quantificazione di tali termini, onde, per potersi ritenere adempiuto l’onere corrispondente, l’avvertimento dovrà contenere anche la sostanza, se non la forma, dell’invito. Cass. civ. sez. I 22 luglio 2004, n. 13652
In tema di citazione a comparire, l’errata indicazione della data dell’udienza di comparizione perché anticipata rispetto a quella notifica (nella specie, la citazione in appello era stata notificata il 3 dicembre 1994 per l’udienza del 18 gennaio 1994), non integra un’ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l’errore sia, per la sua intrinseca grossolanità, immediatamente riconoscibile, con l’uso dell’ordinaria diligenza, come errore meramente materiale, in relazione al quale il convenuto (o, come nella specie, l’appellato) possa facilmente rendersi conto, tenendo presenti i termini a comparire, che l’anno indicato è quello immediatamente successivo alla notifica, ovvero possa, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, facilmente attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione, anziché – sottraendosi, anche inconsapevolmente, al dovere di lealtà processuale di cui all’art. 88 c.p.c. – omettere tanto ogni accertamento quanto la stessa costituzione in giudizio per poi inopinatamente eccepire la nullità della citazione sul presupposto della mancanza di certezza della data di comparizione, nonostante tale certezza
potesse e dovesse essere facilmente acquisita. Cass. civ. sez. II 27 agosto 2002, n. 12546
In caso di discordanza tra la copia e l’originale dell’atto di citazione, la prima prevale sul secondo, senza che sia necessario impugnare di falso la relata di notifica apposta su quest’ultimo, dovendosi garantire l’affidamento del destinatario sull’atto ricevuto, e gravando, pertanto, sull’attore l’onere di verificare la rispondenza all’atto originale della copia notificata per suo conto. Ne consegue, nell’ipotesi in cui quest’ultima non consenta, per la sua incompletezza, la cognizione di elementi essenziali relativi alla editio actionis ed alla vocatio in ius, la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla massima, la Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di pace impugnata in quanto la copia notificata dell’atto di citazione, composta di due fogli e mancante di quello intermedio, risultava, per effetto di tale mancanza, priva, oltre che della completa esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto, della stessa indicazione della data dell’udienza). Cass. civ. sez. I 7 luglio 1999, n. 7037
La nullità dell’atto di citazione per omessa indicazione della data dell’udienza di comparizione sussiste anche quando tale data, mancante nella copia notificata dell’atto, sia invece presente nell’originale dello stesso, dovendosi in tal caso dare prevalenza a ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte. Né rileva l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere consegnato copia conforme all’originale, allorquando nell’originale dell’atto compaia la data manoscritta da ritenersi aggiunta ad un documento in precedenza redatto a macchina. Cass. civ. sez. II 17 marzo 1999, n. 2407
La mancata indicazione nella copia notificata dell’atto di citazione in appello della data di comparizione determina, ove l’appellato non si sia costituito, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’art. 164 c.p.c., senza che rilevi che la data dell’udienza risulti indicata nell’originale dell’atto, non potendo il convenuto che fare riferimento al contenuto dell’atto a lui consegnato. Necessaria conseguenza della nullità dell’impugnazione e della sua estensione ex art. 159 c.p.c., è la nullità dell’intero procedimento e del provvedimento conclusivo ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ove nel frattempo sia scaduto il termine perentorio per l’impugnazione. Cass. civ. sez. II 25 settembre 1998, n. 9631
È nulla la vocatio in ius in grado di appello (con conseguente invalidità di tale intera fase processuale), e va, conseguentemente, dichiarato, in sede di legittimità, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, qualora si accerti, per effetto della produzione, da parte del ricorrente incidentale, di copia della citazione introduttiva dello stadio processuale dell’appello consegnatagli in sede di notificazione, che questa è priva della data di comparizione dinanzi al consigliere istruttore, ed in luogo di essa risulti uno spazio bianco, e ciò anche se, nell’originale dell’atto, compaia, invece, la data manoscritta (evidentemente aggiunta ad un documento in precedenza redatto a macchina). Cass. civ. sez. II 30 maggio 1997, n. 4825
Qualora nell’atto di citazione in appello la data dell’udienza di comparizione risulti indicata nell’originale e non anche nella copia notificata, si ha nullità della citazione – sanabile con effetto ex nunc dalla costituzione dell’appellato – atteso che la parte interessata non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell’atto che le viene consegnato ed è legittimata a riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti. Tuttavia, in presenza dell’attestazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, di conformità della copia notificata all’originale, è necessaria la querela di falso per vincere la forza fidefacente dell’attestazione e dimostrare la mancanza della data nella copia notificata. (Nella specie, la controparte aveva lamentato la mancanza di accertamenti tecnici per verificare un’eventuale cancellazione della data dell’udienza). Cass. civ. sez. I 25 luglio 1996, n. 6719
La mancante indicazione o l’assoluta incertezza della data della udienza di comparizione nelle copie notificate dell’atto di citazione (al quale va parificato l’atto con il quale, nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti, dopo la notificazione della citazione, si provveda alla riassunzione della causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 e 307 c.p.c., applicabili anche nel giudizio di appello) determina, nel caso in cui il convenuto non si costituisca, la nullità dell’atto medesimo, a norma dell’art. 164 c.p.c. Detta nullità sussiste anche nel caso in cui la data della udienza di comparizione davanti al giudice istruttore designato risulti indicata nell’originale dell’atto notificato, giacché la parte interessata non ha il dovere di eliminare l’incertezza e di colmare le lacune dell’atto che le viene consegnato, e deve riferirsi soltanto al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio. Cass. civ. sez. II 18 luglio 1991, n. 7999
Il mancato rilascio di procura alle liti determina l’inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell’atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall’art. 163, secondo comma, n. 6, c.p.c., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. L’atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata “come sentenza contenuto”, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all’art. 161, primo comma, c.p.c., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell’ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell”actio” o dell’”exceptio nullitatis”, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza. Cass. civ. Sezioni Unite 12 ottobre 2011, n. 20934
È insanabilmente nulla, e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto giuridico, la citazione in primo grado o in appello sottoscritta da procuratore non munito di valida procura, costituente il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, e pertanto non è possibile alcuna sua regolarizzazione attraverso l’esercizio dei poteri concessi al giudice istruttore (o, in via sostitutiva, al collegio) dall’art. 182 c.p.c. Cass. civ. sez. V 20 agosto 2004, n. 16474
La sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore (o, per l’equivalenza posta dall’art. 125 c.p.c., della parte che sta in giudizio personalmente), è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto stesso, sicché il suo difetto determina l’inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità. Cass. civ. sez. II 22 marzo 2001, n. 4116
La mancanza della sottoscrizione del procuratore nell’originale dell’atto comporta l’inesistenza di questo, mentre la mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia dell’atto notificato ne determina la nullità, a meno che non sia possibile desumere la sua provenienza dal procuratore costituito sulla base di elementi contenuti nello stesso atto senza necessità di acquisirli aliunde. Cass. civ. sez. I 10 gennaio 1998, n. 146
A norma dell’art. 125 c.p.c., il ricorso, al pari della citazione, della comparsa, del controricorso e del precetto, deve essere sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, o dal difensore, tanto nell’originale, quanto nelle copie da notificare. La mancanza di tale requisito – ricorrente anche quando l’atto sia sottoscritto da un difensore non dotato di ius postulandi – determina la nullità, equiparata ad inesistenza, per la inidoneità ad instaurare il contraddittorio, che sussiste anche quando la sottoscrizione manchi solo nella copia notificata, salvo unicamente il caso che tale copia contenga indicazioni idonee a fornire al destinatario della notifica la certezza della regolarità dell’originale. Deve, però, escludersi tale possibilità quando le copie non solo sono prive della firma o della trascrizione della firma di un procuratore abilitato, ma, contenendo la certificazione di autenticità (contestabile solo mediante querela di falso) danno la giuridica certezza della mancanza di tale firma anche sull’originale. Cass. civ. sez. lav. 3 luglio 1979, n. 3718
Poiché l’art. 125 c.p.c. prescrive che l’originale e le copie della citazione devono essere sottoscritte dalla parte che sta in giudizio personalmente, il difetto di sottoscrizione della copia dell’atto di citazione notificata e di quella inserita nel fascicolo d’ufficio è causa di inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto stesso. Cass. civ. sez. I 18 giugno 1999, n. 6111
Nel caso in cui si debba stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, se l’atto sia stato sottoscritto, invece, personalmente soltanto dalla parte, l’atto medesimo non può essere considerato come «introduttivo del giudizio» che è diretto ad instaurare, per cui non può riconoscersi efficacia sanante alla successiva rappresentanza della parte assunta da un procuratore, essendo la sanatoria possibile per gli atti annullabili, ma non anche per gli atti inesistenti. Né sono applicabili al caso le disposizioni degli artt. 156 e 157 c.p.c., in quanto l’efficacia sanante prevista in tali norme si riferisce soltanto ai vizi formali dell’atto, ma non alla stessa esistenza giuridica. Cass. civ. sez. I 17 luglio 1974, n. 2137
La mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore. A tal fine, l’attestazione del cancelliere di conformità all’originale, e la relata di notificazione contenente la locuzione «richiesto come in atti» può essere idonea ad attestare la provenienza dell’atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica. L’accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l’annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all’esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall’art. 74 disp. att. c.p.c., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e, quindi, anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali. Cass. civ. sez. III 26 settembre 2006, n. 20817
Non è nulla la citazione quando nella copia notificata la sottoscrizione del difensore sia stata riprodotta soltanto fotostaticamente e l’atto contenga, inoltre, le indicazioni che ne evidenziano la provenienza dal difensore munito di mandato. Cass. civ. sez. II 3 luglio 1998, n. 648
Non sussiste nullità dell’atto introduttivo del giudizio quando la sottoscrizione del procuratore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell’autenticità della firma della parte conferente la procura redatta in calce o a margine dell’atto stesso, atteso che, in tale caso, la firma del difensore ha il duplice scopo di sottoscrivere tale atto e di certificare l’autografia del mandato. Cass. civ. sez. lav. 20 giugno 1996, n. 5711
L’atto introduttivo del giudizio non sottoscritto nell’originale dal procuratore, è giuridicamente inesistente e insuscettibile di sanatoria, in quanto la sottoscrizione del procuratore costituisce elemento essenziale dell’atto ed essa soltanto fa fede della sua provenienza dalla parte che lo ha sottoscritto. Cass. civ. sez. II 7 novembre 1978, n. 5077
In materia di procedimento civile, l’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., là dove, in ipotesi di nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione o mancanza dell’avvertimento ai sensi dell’art. 163, n. 7, cod. proc. civ., esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, se egli eccepisca tali nullità, dovendo in tal caso il giudice fissare nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla sola deduzione della nullità, senza anche svolgere difese e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione. Cass. civ. sez. VI 16 ottobre 2014, n. 21910
In materia di procedimento civile, ai sensi dell’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall’art. 163 bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. Cass. civ. sez. II 16 ottobre 2014, n. 21957
Il novellato art. 164 c.p.c. – a mente del quale la citazione è nulla (tra l’altro) «se manca» (come nella specie) «l’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163» sicché «se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione» – deve essere interpretato nel senso che la sanatoria da esso prevista si realizza con effetto retroattivo, e non soltanto con efficacia ex nunc. Cass. civ. sez. I 22 luglio 2004, n. 13652
In relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, l’art. 4 della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987) non prevede la necessità dell’avvertimento al convenuto, prescritto, per il rito ordinario, dall’art. 163, n. 7, c.p.c.; né tale norma può ritenersi estensibile al giudizio di divorzio, caratterizzato da una prima fase non contenziosa dinanzi al presidente del tribunale, in ordine alla quale non sorge necessità alcuna di avvertire controparte circa decadenze in detta fase non configurabili. (Nella specie, l’avvertimento, contenuto nel decreto del presidente del tribunale steso in calce al ricorso, era riferito all’udienza dinanzi al giudice istruttore designando; la S.C., nell’affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la censura del ricorrente, che si doleva dell’inosservanza – non emendabile dal presidente del tribunale, trattansosi di un’attività di parte – dell’obbligo di avvertimento nel ricorso introduttivo dell’attore). Cass. civ. sez. I 19 settembre 2001, n. 11751
In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell’assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l’art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall’art. 1137 citato. Cass. civ. Sezioni Unite 14 aprile 2011, n. 8491