Il reato di associazione a delinquere

L’associazione a delinquere costituisce una fattispecie delittuosa per il nostro ordinamento penale.
La previsione normativa di siffatta ipotesi criminosa è contenuta nell’art. 416 del codice penale. Negli anni ’80 si è ampiamente discusso sulla sufficienza della predetta previsione normativa per i casi più gravi di associazione di tipo mafioso.
Per questo, nel 1982 si voluto introdurre l’art. 416 bis c.p. per i casi di associazione di tipo mafioso, con previsione di pene più severe.

1. Nozione sull’istituto dell’associazione per delinquere

Come accennato nel libello introduttivo, questa fattispecie di reato è esplicitamente prevista dall’art. 416 del codice penale, il quale, al primo comma prevede che “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni”.

1.1 Pluralità dei compartecipanti all’associazione criminosa

La prima importante indicazione che ci viene fornita dal disposto del primo comma dell’art. 416 c.p., relativa ad uno dei requisiti necessari affinché si possa parlare di associazione a delinquere, è che l’attività associativa deve essere composta da almeno tre persone. Quindi, se saranno soltanto due i soggetti che si sono accordati di compiere delitti in via continuativa, non potrà trovare applicazione la normativa relativa all’associazione a delinquere.
Il medesimo articolo, inoltre, per dare ulteriore rilievo negativo al fenomeno della compartecipazione associativa criminale, prevede altresì che nel caso il numero degli associati sia superiore a dieci unità la pena dovrà essere aumentata.

1.2 Punibilità cumulativa

Il legislatore, inoltre, specificando con “sono puniti, per ciò solo” lascia inequivocabilmente intendere che la condanna per questa condotta criminosa non sostituisce le singole condanne per i reati commessi ed oggetto dello scopo associativo.
In siffatta ipotesi di condanna, infatti, agli associati la pena prevista dall’art. 416 c.p. è da cumulare alle altre condanne ottenute per i singoli reati commessi.

2. Elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere

Alla luce dell’analisi fin qui prospetta della norma relativa all’associazione per delinquere e dagli svariati interventi della dottrina sul punto, gli elementi costitutivi del reato potranno essere sintetizzati nella misura che segue:

  • Più di tre soggetti coinvolti;
  • Continuità del vincolo associativo;
  • L’esistenza di un indeterminato programma criminoso, ovvero il fatto che dall’accordo non derivi un semplice concorso di persone nella commissione di un reato, ma derivi un disegno di commissione di uno o più reati in maniera continuativa;
  • Realizzazione e permanenza di una struttura organizzativa atta al coordinamento delle unità presenti nell’associazione per delinquere.

3. Caratteristiche intrinseche dell’associazione per delinquere

L’elemento soggettivo, caratterizzante la natura del reato in esame è raffigurata dal dolo specifico.
Questa ultima caratteristica, dovrà rinvenirsi nella coscienziosa volontà di far parte di una associazione composta da tre o più individui, al fine di commettere più delitti.
Il reato di associazione per delinquere, rientrando tra le ipotesi di reato di mera condotta, può ritenersi consumato già alla sua nascita, ovvero senza che sia necessario il compimento di un ulteriore reato per suggellare l’effettivo scopo criminoso.

4. Pene previste

A seconda di specifiche caratteristiche, la durata della pena prevista per l’associazione criminosa è variabile. Le diverse previsioni possono essere sintetizzate nella misura che segue:

  • Compartecipazione inferiore a 10 soggetti – reclusione da tre a sette anni;
  • Mera partecipazione senza commissione di reati – reclusione da uno a cinque anni;
  • Compartecipazione superiore a 10 soggetti – previsione di aumento di pena;
  • Scorrimento degli associati in armi in campagne e pubbliche vie – reclusione da cinque a quindici anni;
  • Associazione per tratta di persone o servitù (artt. 600601 e 602 c.p.) – reclusione da cinque a quindici anni;
  • Associazione per reati di prostituzione e pornografia – reclusione da quattro a otto anni.

5. Introduzione dell’art. 416 bis c.p.

Come accennato nella parte introduttiva all’inizio degli anni ’80, soprattutto a causa della moltitudine di delitti compiuti dall’associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” capeggiata da Totò Riina, vi è stato un ampio dibattito sulla opportunità di inasprire la pena per l’associazione di stampo mafioso rispetto a quelle previste per l’associazione a delinquere.
Per questo, attraverso la legge 646/1982(1) è stato introdotto l’art. 416 bis c.p. che prevede, appunto, al primo comma una pena che va dai sette anni ai dodici anni. Nei successivi commi, invece, sono previste ulteriori circostanze che comportano un ulteriore aggravio della pena.