Traffico di influenze illecite

Il traffico di influenze illecite rientra tra quei delitti previsti dal codice penale che possono essere commessi dai privati nei confronti della pubblica amministrazione.
In questo caso, quello per cui è prevista la pena della reclusione per il privato è l’indebito arricchimento derivante dall’attività di mediazione con il pubblico ufficiale o con l’incaricato di pubblico servizio.

1. La norma del codice penale dedicata al traffico di influenze illecite

L’articolo 346 bis del codice penale è quello dedicato all’istituto del traffico di influenze illecite, il quale dispone al primo comma che “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi”.
L’articolo appena riportato, è di recente introduzione all’interno del codice penale. Infatti, lo stesso è stato aggiunto a seguito dell’emanazione della c.d. Legge Severino del 2012(1). La predetta legge ha apportato un importante processo di riforma di tutte quelle norme dedicate al contrasto del fenomeno della corruzione.

2. Caratteristiche generali del traffico di influenze illecite

Quello che il legislatore ha inteso tutelare con l’introduzione di questa norma è il principio del corretto andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione.
Rientra tra le fattispecie delittuose procedibili d’ufficio.
Vi è poi la previsione di una serie di circostanze che possono portare ad un aggravio della pena o ad una sua attenuazione.

2.1 Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

Ai sensi del medesimo articolo, in base alla condotta concreta attuata dal soggetto agente potrà esserci un aumento di pena nel caso in cui:

  • Il soggetto che intraprende l’attività di mediazione è, a sua volta, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;
  • L’attività di influenza è esercitata in relazione ad attività giudiziarie;
  • L’attività di influenza è esercitata per offrire remunerazione al pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.

La diminuzione della pena, invece, è prevista per i soli fatti di particolare tenuità.

3. Caratteristiche del soggetto agente

La fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite rientra nella categoria dei reati comuni, ovvero quella tipologia di reato per cui non è necessario rivestire una particolare qualifica soggettiva. Infatti, il mediatore persona terza rispetto ai pubblici uffici che si intendono influenzare e la sua funzione è solo quella di far incontrare le parti sui reciproci interessi.
Il fatto che il mediatore possa rivestire qualche carica pubblica, viene prevista soltanto come una circostanza eventuale che porterebbe ad un aggravio della pena.

4. Elemento oggettivo del reato

L’elemento oggettivo del reato di influenze illecite è rappresentata dalla condotta del soggetto agente che si ritiene inevitabilmente volta a fornire un servizio di mediazione tra un soggetto privato e i pubblici uffici.
L’oggetto della mediazione dovrà comunque essere finalizzato a generare un arricchimento o del soggetto agente o del mediatore.
La punibilità è comunque prevista anche per quei soggetti millantano soltanto di avere relazioni influenzabili all’interno dei pubblici uffici.

5. Elemento soggettivo del reato

L’elemento soggettivo di questa fattispecie delittuosa si rinviene nel dolo generico. Il soggetto agente, quindi, dovrà porre in essere con coscienza e volontà la condotta che produrrà il reato di traffico di influenze illecite.

6. Termine di prescrizione

Il reato previsto dall’art. 346 bis del codice penale soggiace all’ordinario calcolo dei termini di prescrizione previsto dal nostro ordinamento. Infatti, il reato si considererà prescritto qualora sia decorso il termine di sei anni, dalla data di sua verificazione, così come previsto dall’art. 157 c.p.

7. Traffico consumato e traffico tentato

Il delitto di traffico di influenze illecite si intende consumato nel momento in cui conclude il patto tra il committente ed il mediatore. Affinchè si configuri l’ipotesi di reato, non risulta rilevante l’esercizio dell’influenza illecita da parte del mediatore o il comportamento del pubblico agente.

L’ipotesi di reato tentato è sottile, esso si realizza infatti, anche nel caso in cui il mediatore provi, senza avere successo, di sollecita la dazione di denaro o di un vantaggio patrimoniale ad un interlocutore in ragione di un eventuale esercizio di influenza illecita su un pubblico agente.

8. Traffico di influenze illecite e altri tipi di reato

L’articolo del codice penale che disciplina questo istituto esclude espressamente il concorso con gli artt. 319 e 319-ter c.p.. Allo stesso modo il concorso non si potrà configurare con il delitto di istigazione alla corruzione propria, previsto dall’art. 322, comma 2, c.p..

Poichè il reato di traffico illecito di influenze ne sarebbe assorbito, non potrà mai considerarsi in concorso con il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., con la turbativa d’asta ex art. 353 c.p. e, infine, con la rivelazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p.
Nel caso di questi ultimi delitti, il reato di traffico di influenze verrebbe sostanzialmente assorbito dal fatto che gli altri reati sono considerati più gravi.

Anche il reato di corruzione indicato dall’art. 318 codice penale non può concorre con quello del traffico di influenze, in quanto la corruzione per la funzione non rientra tra i reati di scopo né nel caso di traffico di influenze gratuito che in quello oneroso.

9. Ultime sentenze Corte di Cassazione

In tema di traffico di influenze illecite, il reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come “illecita”, tale dovendosi ritenere l’intervento finalizzato alla commissione di un “fatto di reato” idoneo a produrre vantaggi per il privato committente. (In motivazione, la Corte ha precisato che quando l’autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa “vendita” della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d’ufficio). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40518 del 9 novembre 2021 (Cass. pen. n. 40518/2021)


Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest’ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un’influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione.Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35581 del 27 settembre 2021 (Cass. pen. n. 35581/2021)

Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto in quest’ultima fattispecie non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità, col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all’art. 640, comma primo, cod. pen.Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5221 del 7 febbraio 2020 (Cass. pen. n. 5221/2020)

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