Riabilitazione penale

L’istituto della riabilitazione è contenuto nel titolo VI del libro primo del codice penale. Si tratta della sezione dedicata alla “estinzione del reato e della pena”. Con la riabilitazione si giunge, infatti, all’estinzione delle pene accessorie e agli altri effetti penali che derivano dalla condanna.

1. Cenni generali

La nozione generale dell’istituto della riabilitazione penale, così come concepito dal sistema normativo attuale, ci è data dall’articolo 178 del codice penale, il quale indica che “La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.
L’organo preposto a concedere la riabilitazione è il tribunale di sorveglianza.
Nell’evoluzione giuridica intercorsa negli anni si è avuta una significativa modifica dell’istituto per il mezzo della legge 145/2004, che ha ridotto in maniera significativa i termini necessari per la concessione di un provvedimento riabilitativo.

2. Condizione necessarie per l’ottenimento della riabilitazione

I presupposti necessari che conducono all’ottenimento della riabilitazione sono contenuti nell’art. 179 c.p. Lo stesso traccia le condizioni nella misura che segue:

adevono essere decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o in qualche modo estinta;
bil condannato abbia dato prove di buona condotta;
cnel caso di recidive il termine è di almeno otto anni dal giorno in cui sia stata eseguita la pena principale;
dper coloro i quali siano stati dichiarati delinquenti abituali, per professione o per tendenza, il termine è pari a dieci anni dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o casa lavoro;
eIn caso di sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. I°, II° e III° comma, la riabilitazione dovrà decorrere dallo stesso momento in cui inizia a decorrere il termine di sospensione della pena;
fIn caso di sospensione condizionale ex. art. 163 c.p. IV° comma, la riabilitazione potrà essere concessa dopo che sia trascorso un anno.

La concessione della riabilitazione non sortisce effetti sulle pene accessorie perpetue. Tuttavia se dopo almeno sette anni di riabilitazione il condannato dimostri una costante buona condotta, le eventuali pene accessorie vengono dichiarate estinte.

3. Casi in cui non può essere concessa la riabilitazione

L’art. 179 del codice penale, oltre a disciplinare le condizioni necessarie ad ottenere la riabilitazione prevista dall’ordinamento penale, chiarisce altresì, in quali casi la stessa non può essere concessa:

aIl condannato non sia stato sottoposto a misure di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato o di confisca e il provvedimento non sia stato revocato;
bNon abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

4. Revoca della riabilitazione

La sentenza che sancisce la possibilità di accedere al percorso riabilitativo è soggetta a revoca qualora il soggetto commetta un nuovo delitto di natura non colposa che comporti una pena della reclusione pari o superiore a due anni.

5. Riabilitazione penale dei minorenni

L’art. 24, R.D.L. 20.7.1934, n. 1404(1), prevede una sorta di riabilitazione speciale per i reati commessi da soggetti minorenni. 
Il procedimento per la riabilitazione speciale minorile si avvia attraverso domanda proposta direttamente dall’interessato, oppure su richiesta del pubblico ministero o su iniziativa d’ufficio del tribunale per i minorenni. La concessione della riabilitazione penale presuppone che il minore, al momento dell’inizio della procedura, abbia compiuto diciotto anni, ma non ne abbia superato i venticinque, poiché superata questa soglia di età, sarà competente il Tribunale di sorveglianza per la riabilitazione ordinaria.
Il provvedimento con cui il tribunale dichiara la riabilitazione ha natura discrezionale; il legislatore si è limitato ad indicare le attività istruttorie che il giudice deve compiere. La competenza a decidere sull’istanza di riabilitazione speciale spetta al Tribunale per i minorenni della dimora abituale del soggetto minorenne.