Liberazione condizionale

L’articolo 176 del codice penale prevede l’ipotesi in cui al condannato possa essere concesso una liberazione condizionale, qualora durante il periodo di esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere abbastanza certo un suo ravvedimento.

1. Cenni introduttivi

Come già indicato nel libello introduttivo, è l’articolo 176 c.p. a disciplinare l’ipotesi in cui a un condannato possa essere concessa la liberazione condizionale prima dell’effettiva espiazione della pena complessiva.
Tale contributo “premiale” nei confronti del condannato era già stato introdotto dal codice del 1889 e poi replicato dal codice Rocco attualmente in vigore.
Tuttavia, la concessione della liberazione condizionale è subordinata al soddisfacimento di determinati limiti temporali e requisiti che saranno oggetto di trattazione nel paragrafo successivo.

2. Condizioni per l’applicazione della liberazione condizionale

Le condizioni previste per la concessione della liberazione condizionale del detenuto sono le seguenti:

LIMITI TEMPORALIa. che il condannato abbia scontato almeno trenta mesi della pena o che comunque abbia scontato la metà della pena prevista;
b. la pena residua da scontare non dovrà superare i cinque anni;
c. nell’ipotesi di recidivo, lo stesso, per beneficiare della liberazione condizionale, dovrà aver scontato almeno quattro anni di pena o comunque non meno di tre quarti del totale;
d. nel caso di condannato all’ergastolo, lo stesso dovrà aver scontato almeno 26 anni di pena.  
ULTERIORI REQUISITIa. il condannato abbia tenuto un comportamento indicativo di un forte ravvedimento in merito al reato commesso;
b. il condannato abbia adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dall’attività delittuosa (potrà essere dispensato da tale onere nel caso in cui sia in grado di dimostrare di trovarsi nell’impossibilità di adempierle).

3. Effetti della liberazione condizionale

L’effetto principale generato dalla liberazione condizionale è quello della fine dello stato detentivo inflitto al condannato. Non si potrà comunque parlare di una libertà “piena” poiché il soggetto sarà ad ogni modo sottoposto a regime di libertà vigilata e contestuale assistenza del servizio sociale.
La fine della liberazione condizionale, nonché delle sue misure accessorie, coincide con la data di fine pena originariamente inflitta. Nel caso di condannato all’ergastolo, invece, la fine della liberazione condizionale coincide con il raggiungimento del decorso di anni cinque, a far data dal giorno della liberazione.

4. Revoca della liberazione condizionale

Questa concessione di libertà in favore del condannato può anche essere assoggettata a revoca. Come sancito dall’articolo 177 del codice penale, infatti, al soggetto che commette un delitto o una contravvenzione, o non ottempera agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, viene revocata la concessione della liberazione condizionale.
L’effetto della revoca consiste nel ritorno alla pena detentiva, che potrà aumentare nel caso in cui la revoca sia avvenuta per il compimento di un delitto durante il periodo di libertà.