Art. 602 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Acquisto e alienazione di schiavi

Articolo 602 - codice penale

(1) (2) (3) (4) Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (5).

Articolo 602 - Codice Penale

(1) (2) (3) (4) Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (5).

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 3 della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone.
(2) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(3) A norma dell’art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609 quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
(4) A norma dell’art. 11 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come modificato dall’art. 1, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
(5) Questo comma è stato abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L. 2 luglio 2010, n. 108.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.(380 c.p.p.)
Fermo di indiziato di delitto: consentito.(384 c.p.p.)
Misure cautelari personali: consentite; consentito l’allontanamento dalla casa familiare se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.(280287 c.p.p.); (282 bis c.p.p.)
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise.(5 c.p.p.)
Procedibilità: d’ufficio.(50 c.p.p.)

Massime

In tema di riduzione in schiavitù, ai fini della configurabilità del requisito dello stato di soggezione della persona offesa, rilevante per l’integrazione del reato, non è necessaria la totale privazione della libertà personale della medesima, ma soltanto una significativa compromissione della sua capacità di autodeterminazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato – rilevando come fosse irrilevante un minimo margine di autodeterminazione residuato alle vittime, cui era comunque impossibile sottrarsi al condizionamento degli imputati – in relazione alla condizione di ragazze nigeriane, anche minori d’età, totalmente private dei guadagni derivanti dall’attività di prostituzione esercitata e dei documenti necessari alla permanenza nel territorio italiano, tenute in stato di totale carenza di mezzi di sussistenza, limitate nella libertà di movimento ed intimidite da violenze e minacce). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15662 del 21 maggio 2020 (Cass. pen. n. 15662/2020)

Il soggetto che si sia già reso responsabile della riduzione di taluno in schiavitù (art. 600 c.p.), può commettere anche il reato di cui all’art. 602 c.p., non solo nel caso in cui alieni ad altri la persona resa schiava ma anche in quello in cui ne acquisti la «proprietà esclusiva», avendo in precedenza contribuito a rendere schiava la medesima persona, senza tuttavia diventarne l’unico «proprietario». Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 21 del 7 gennaio 2003 (Cass. pen. n. 21/2003)

Non è adottabile la misura cautelare, in relazione ad una fattispecie delittuosa (nella specie, di cui all’art. 602 c.p.) che per essere in concreto punibile, ricorrendo gli estremi di cui all’art. 10, comma secondo c.p., necessita della richiesta del Ministro della giustizia, trattandosi di reato commesso all’estero da cittadini stranieri in danno di cittadina straniera. (Nell’occasione la Corte ha precisato che la richiesta ministeriale, essendo di natura politico-amministrativa, è incerta, con il conseguente rischio di ancorare la misura cautelare ad una mera eventualità di condanna). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1015 del 10 aprile 2000 (Cass. pen. n. 1015/2000)

La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, rinnovata nella successiva Convenzione del 7 settembre 1956 ratificata con la legge italiana 20 dicembre 1957, n. 1304, nell’elenco delle varie situazioni considerate analoghe alla schiavitù contemplava anche situazioni di fatto e non di diritto, perché realizzabili senza alcun fatto normativo. Pertanto, condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile, per prassi, tradizioni, circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 600 e 602 c.p. per accertata padronanza assoluta su dei bambini, acquisita mediante cessioni o rapimenti, e stato di soggezione e costrizione a rubare dei bambini medesimi). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4852 del 4 aprile 1990 (Cass. pen. n. 4852/1990)

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