1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328), unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata (148 ss.) a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’art. 393 comma 1 lett. b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.