Art. 395 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Presentazione e notificazione della richiesta

Articolo 395 - codice di procedura penale

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328), unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata (148 ss.) a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’art. 393 comma 1 lett. b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

Articolo 395 - Codice di Procedura Penale

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328), unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata (148 ss.) a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’art. 393 comma 1 lett. b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

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