La modifica legislativa dell’art. 148 c.p.p.introdotta dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, ha limitato la sfera di competenza della polizia giudiziaria in tema di noti.che all’ipotesi prevista dall’art. 151 c.p.p.ma la violazione di tale limite costituisce una mera irregolarità e non determina l’inesistenza nè la nullità dell’atto, restando comunque la polizia giudiziaria un organo di notificazione e non essendo la nullità prevista dalla legge, avendo peraltro la notifica conseguito il suo effetto di conoscenza. Cass. pen. sez. I 9 marzo 2006, n. 8324 .
È valida la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione da parte del presidente della Corte d’appello; infatti l’art. 148, primo comma, c.p.p.a norma del quale «le notificazioni degli atti … sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni», si riferisce, con quest’ultima locuzione, all’aiutante ufficiale giudiziario ed al messo di conciliazione, secondo l’equiparazione funzionale contenuta nell’art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Pertanto la legittimazione ad eseguire la notifica del messo di conciliazione del luogo dove l’atto deve essere notificato discende direttamente dalla normativa e l’autorizzazione prevista dal predetto D.P.R. n. 1229 del 1959 ha uno scopo meramente organizzativo dell’ufficio ed un’efficacia di carattere interno, con la conseguenza che la sua mancanza od irregolarità non comporta nullità alcuna, non essendo essa contemplata tra le cause di nullità tassativamente indicate nell’art. 171 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 6 dicembre 1996 n. 10495
La notificazione eseguita da un aiutante ufficiale giudiziario è legittima, posto che tale soggetto ai fini di detto servizio è equiparato all’ufficiale giudiziario. Cass. pen. sez. VI 13 marzo 1996, n. 2693
In tema di notifica, non è ravvisabile alcuna irregolarità, qualora nella relata l’ufficiale giudiziario non specifichi il luogo, nel quale è acceduto, dovendo ritenersi essere quello evidenziato nella intestazione dell’atto. Cass. pen. sez. II 26 agosto 1994, n. 9231
Contrariamente a quanto previsto per le notificazioni all’imputato, per le notificazioni degli avvisi al difensore le attestazioni contenute sulla relata possono essere integrate dall’intero contesto del documento da notificare; ciò vale a maggior ragione nell’ipotesi di notifica negativa, in cui non è ipotizzabile una situazione di incertezza assoluta del destinatario, che dà luogo alla nullità di cui all’art. 171 c.p.p.poiché non vi è destinatario. Cass. pen. sez. VI 26 gennaio 1994, n. 852
La relazione di mancata notificazione dell’avviso di fissazione del compimento di un atto processuale urgente (quale la convalida dell’arresto in flagranza o del fermo e l’interrogatorio dell’indagato arrestato) al difensore di fiducia, anche quando tale attività sia affidata alla polizia giudiziaria, deve riportare gli elementi essenziali previsti dall’art. 168 del codice di rito penale, con riferimento, in particolare, all’attività svolta per ricercare il destinatario da notiziare. Tali informative debbono essere portate a conoscenza dell’autorità richiedente anche quando la relazione sulla mancata notificazione sia fatta pervenire a mezzo fonogramma, o altro mezzo di comunicazione celere, onde consentire le valutazioni del caso in relazione alla necessità o opportunità di rinnovo della notificazione o di nomina di difensore d’ufficio. (Fattispecie in cui l’organo di polizia giudiziaria, incaricato di notiziare il difensore di fiducia della data e del luogo dell’udienza di convalida del fermo, aveva fatto sapere, a mezzo fonogramma, di non aver avvisato il difensore, senza alcuna esplicitazione circa l’attività svolta per ricercare il notiziando e le ragioni della mancata notificazione. La Corte ha ritenuto non compiuta la notifica con le conseguenze del caso a riguardo della nullità degli atti compiuti nell’assenza del difensore di fiducia). Cass. pen. sez. VI 10 ottobre 1992, n. 3106
Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell’imputato). Cass. pen. sez. I 30 aprile 2015, n. 18235
Mentre l’art. 148, terzo comma, c.p.p. dispone che gli atti siano notificati «per intero», la sanzione di nullità è, poi, comminata dal successivo art. 171, lettera a) solo per il caso in cui l’atto sia notificato «in modo incompleto» (e fuori dei casi in cui è consentita la notifica per estratto). Ne consegue – stante la non piena corrispondenza delle due norme – che deve considerarsi atto completo e quindi utilmente notificabile, quello che, per quanto non «intero», contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa. (Fatto relativo a notificazione di provvedimento di diniego della liberazione anticipata, non contenente, nella copia notificata, la specificazione dei semestri per i quali il beneficio non era stato accordato). Cass. pen. sez. I 5 agosto 1993, n. 3273
Per la validità della notificazione al difensore dell’avviso della fissazione dell’udienza, prescritto dal comma ottavo dell’art. 309 c.p.p.per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, è sufficiente, avendo la legge prescritto la «completezza» dell’atto e non anche la sua «interezza» (art. 171, lett. a, c.p.p.), che l’atto consegnato riproduca in tutte le parti essenziali l’originale in modo da consentire al destinatario di prendere cognizione del contenuto complessivo di esso. (Nella fattispecie la copia dell’atto consegnata al difensore riportava con precisione il numero di ruolo del procedimento, il nome degli indagati, l’autorità procedente e il giorno dell’udienza). Cass. pen. sez. II 31 marzo 1992, n. 1247
In tema di noti.che ai difensori, l’art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. consente la notifica ” con mezzi tecnici idonei”, tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certi.cabile, e cia prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della P.E.C.secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179. Cass. pen. sez. II 22 dicembre 2015, n. 50316 La notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma secondo bis, c.p.p.. Cass. pen. Sezioni Unite 19 luglio 2011, n. 28451
La procedura di notificazione degli atti nei confronti dei difensori da eseguirsi con mezzi tecnici idonei di cui all’art. 148, comma secondo bis, c.p.p. non è condizionata a ragioni di urgenza. Cass. pen. sez. I 22 marzo 2011, n. 11472
Nel caso di notificazioni o avvisi a difensori di cui sia stata disposta l’effettuazione «con mezzi tecnici idonei» (nella specie, telefax) ai sensi del comma 2 bis dell’art. 148 c.p.p.la mancata attestazione, da parte dell’ufficio, di aver trasmesso il testo originale, come prescritto dall’ultima parte della suindicata disposizione normativa, comporta una mera irregolarità, insuscettibile, come tale, di dar luogo a giuridica inesistenza o a nullità dell’atto. Cass. pen. sez. I 8 gennaio 2003, n. 217
Nel caso di notificazioni o avvisi a difensori di cui sia stata disposta l’effettuazione «con mezzi tecnici idonei» (nella specie, telefax) ai sensi del comma 2 bis dell’art. 148 c.p.p.la mancata attestazione, da parte dell’ufficio, di aver trasmesso il testo originale, come prescritto dall’ultima parte della suindicata disposizione normativa, comporta una mera irregolarità, insuscettibile, come tale, di dar luogo a giuridica inesistenza o a nullità dell’atto. Cass. pen. sez. I 8 gennaio 2003, n. 217
In tema di forme delle noti.che dei provvedimenti, la disposizione di cui al quinto comma dell’art. 148 c.p.p. detta una disciplina generale che si applica anche alle ordinanze impositive di misura cautelare. (Fattispecie relativa ad ordinanza impositiva di misura cautelare emessa al termine della fase dibattimentale dalla Corte di Assise, alla presenza dell’imputato). Cass. pen. sez. V 28 febbraio 2000, n. 138
Il rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza non comporta l’obbligo di notificare all’imputato ritualmente citato e non comparso il relativo avviso essendo egli rappresentato in giudizio dal suo difensore. Tale principio desumibile dagli artt. 148 comma 5 e 477 comma 3 c.p.p. è fissato per il dibattimento dagli artt. 487 e 488 comma 2, ma è di portata generale e si applica anche al giudizio di impugnazione avverso una sentenza pronunciata in primo grado con rito abbreviato ai sensi dell’art. 247 delle disposizioni transitorie. Cass. pen. sez. VI 4 giugno 1996, n. 5502
In tema di forme della notificazione la disposizione dell’art. 148 comma quinto c.p.p. riguarda soltanto i provvedimenti per i quali la lettura è espressamente prevista, come la decisione del giudice dell’udienza preliminare (art. 424 comma 2), la sentenza dibattimentale (art. 543 comma 3 c.p.p.), nonché gli avvisi dati verbalmente dal giudice. In ogni caso della lettura o dell’avviso dev’esser fatta menzione nel processo verbale. La lettura dei provvedimenti cautelari non è invece compresa in tale previsione. Pertanto la notificazione del provvedimento cautelare (art. 309 comma 1 c.p.p.) o dell’avviso di deposito di esso (art. 309 comma 3 c.p.p.) non ha nella legge alcun equipollente, tanto meno agli effetti del decorso del termine per impugnare. Cass. pen. sez. I ord. 24 novembre 1993, n. 4152
Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni,notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall’imputata poiché detenuta agli arresti domiciliari). Cass. pen. sez. V 25 ottobre 2018, n. 48911
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. (Nella fattispecie, il destinatario dell’atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco della sua casella di posta elettronica certificata, non avendo ottemperato all’obbligo, gravante sul soggetto abilitato, di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione). Cass. pen. sez. V 9 ottobre 2018, n. 45384 M.
In tema di notificazione tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la specifica procedura del “Sistema di Notificazioni Telematiche” (SNT) per gli atti processuali, che permette di allegare un documento previamente scansionato – non più soggetto a modi.che dopo l’invio – ed il controllo sulla corretta indicazione dell’indirizzo del destinatario, offre adeguate garanzie di affidabilità che non possono essere superate dalla mera, generica, deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell’atto ricevuto all’originale scansionato. (Fattispecie in cui uno dei difensori dell’imputato aveva dedotto l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per l’appello, allegando una stampa dell’archivio della propria posta elettronica e dell’avviso di udienza ad esso allegato, che riportava una data di udienza successiva a quella fissata). Cass. pen. sez. III 18 dicembre 2017, n. 56280
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori veri.che in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario Cass. pen. sez. IV 18 gennaio 2017, n. 2431