Incidente probatorio

Il legislatore, in fase di formazione del codice procedura penale, si è rappresentato l’ipotesi in cui nel corso delle indagini preliminari debbano compiersi atti per l’acquisizione delle prove che non potranno essere compiuti durante la fase del dibattimento. La disciplina di questa previsione, ovvero l’incidente probatorio, come vedremo di seguito è contenuta negli artt. 392 e successivi c.p.p.

1. Cosa significa incidente probatorio

Così come previsto dall’art. 392 c.p.p. per incidente probatorio si intende la possibilità, per il pubblico ministero o per la persona indagata, di assumere delle prove nel contraddittorio delle parti già durante la fase delle indagini preliminari. Le prove assunte durante questa fase avranno poi piena efficacia anche durante la fase del dibattimento.
La ratio dell’istituto è quella di garantire una migliore acquisizione probatoria anticipando il tempo di produzione alla fase precedente a quella dibattimentale (che è quella in cui ordinariamente vengono acquisite le prove).
L’incidente probatorio si svolge con udienza in camera di consiglio senza che vi sia la possibilità di presenza da parte del pubblico.

2. Casi in cui può effettuarsi l’incidente probatorio

Ma quali sono i casi in cui è consentito l’esercizio dell’incidente probatorio? L’utilizzo di questo strumento processuale potrà avvenire in una delle seguenti circostanze:

a. acquisizione di una testimonianza: quando vi è fondato motivo per ritenere che la persona da escutere non avrà la possibilità di deporre nella fase dibattimentale, per infermità o per altro grave inadempimento oppure quando vi è una concreta circostanza che il testimone possa essere oggetto di violenza, minaccia, offerta di denaro affinché rifiuti la deposizione ovvero deponga il falso;
b. esame della persona sottoposta alle indagini: ciò avviene quando è necessario per il pubblico ministero acquisire notizie relative a eventuali responsabilità di terzi;
c. esame di persone indicate dall’art. 210 c.p.p.: quindi di persone che risultano essere imputate in un procedimento connesso;
d. confronto tra le persone fin qui elencate: ciò avviene nel caso in cui due soggetti abbiano già reso al PM dichiarazioni ritenute discordanti;
e. necessità di perizia o esperimento giudiziale: tali attività potranno effettuarsi in fase di indagini preliminari qualora riguardino persone o cose soggette ad una modificazione prossima;
f. ricognizione d’urgenza: qualora non potrà essere rinviata alla fase dibattimentale;
g. testimonianza di minore di anni sedici: qualora si tratti di procedimento per reati contro la personalità individuale o contro la libertà sessuale.

3. Richiesta dell’incidente probatorio

La richiesta è depositata dal giudice nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari o dell’udienza preliminare, con i documenti ritenuti pertinenti.
Il richiedente fa notificare la richiesta a seconda dei casi al pubblico ministero o alle persone nei cui confronti si procede per i fatti oggetto di prova e deposita presso la cancelleria la prova dell’avvenuta notifica.
Entro due giorni dalla notifica, i destinatari dell’invito possono depositare in cancelleria le deduzioni sull’ammissibilità e fondatezza della richiesta.
Il giudice si pronuncia sulla richiesta di incidente dopo che siano trascorsi due giorni dalla sua notifica. In caso di accoglimento con l’ordinanza si determina:

  • L’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
  • Quali sono le persone interessate all’assunzione della prova;
  • La data dell’udienza in cui l’incidente dovrà espletarsi.

Nel caso in cui si dovranno espletare più incidenti, questi sono assegnati comunque alla medesima udienza.

4. L’udienza per l’incidente probatorio

All’udienza per l’incidente probatorio non è consentita alcuna discussione o decisione sull’ammissibilità e fondatezza della relativa richiesta. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini.
Il difensore della persona offesa del reato ha diritto ad assistere all’udienza e di chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone oggetto di esame.
L’assunzione della prova non può essere estesa a fatti riguardanti persone i cui difensori non presenziano all’incidente, né si possono verbalizzare dichiarazioni che le coinvolgono in qualche modo.
Il verbale redatto e le cose ed i documenti acquisiti per questa udienza sono trasmessi al pubblico ministero con diritto dei difensori di prenderne visione ed eventualmente estrarne copia.

5. Riduzione dei termini ordinari

L’art. 400 c.p.p. prevede che qualora vi sia una ancor maggiore urgenza di procedere con l’incidente probatorio, il giudice con decreto motivato potrà disporre la riduzione dei termini rapportandoli al tempo necessario per garantire una migliore attività di indagine.