Ricorso per decreto ingiuntivo: breve guida legale

Il ricorso per ingiunzione consiste in un procedimento di carattere monitorio, ovvero di carattere sommario e senza l’instaurazione di un contraddittorio (c.d. inaudita altera parte), finalizzato ad ottenere un decreto ingiuntivo. Ma quali sono le caratteristiche principali dettate dal codice di procedura civile per l’introduzione di questo ricorso?

1. Cenni generali

Attraverso il ricorso per ingiunzione il creditore, di una somma di denaro o di una controprestazione, “chiede” al giudice competente, indicato dal codice di procedura civile, di intimare al debitore la corresponsione di quanto dovuto sulla base della documentazione allegata all’atto introduttivo del ricorso.
Quello che in sostanza viene espressamente richiesto è l’emissione di un decreto ingiuntivo che “ordina” al debitore di adempiere a quanto prescritto non oltre un determinato periodo di tempo.
La caratteristica principale di questo strumento giuridico consiste nell’opportunità data al creditore di ottenere un decreto di condanna in un arco temporale che, come vedremo in seguito, è piuttosto breve.

2. Requisiti di ammissibilità del ricorso per ingiunzione

La corretta introduzione del ricorso per ingiunzione è subordinata a specifiche condizioni di ammissibilità che sono espressamente elencate dall’art. 633 c.p.c.
Il requisito principale di ammissibilità del ricorso è che questo debba essere fondato su prova scritta.
La prova scritta dovrà contenere, a sua volta, la caratteristica del credito vantato, che può consistere in:

  • Una somma liquida determinata nel suo ammontare;
  • Una quantità di cose fungibili determinate nel suo ammontare;
  • Un diritto a ricevere la consegna di una cosa mobile determinata.

Alcune figure professionali indicate dal medesimo articolo, possono però presentare ugualmente il ricorso senza dover altresì allegare la prova scritta indicata in precedenza.
Tali figure corrispondono a quelle di:

  • Avvocati;
  • Cancellieri;
  • Ufficiali giudiziari.

Che hanno prestato la propria opera professionale all’interno di un processo.
Anche i notai rientrano, infine, tra le figure che possono non allegare la prova scritta, purché si tratti di onorari riconosciuti da tariffari o per rimborsi spese.

2.1 Il requisito della prova scritta

L’importanza primaria che viene posta alla base del ricorso per ingiunzione è che il decreto di condanna richiesto al giudice sia fondato su prova scritta.
Per questo motivo, gli articoli 634 ss. del codice di procedura civile propongono una prima interpretazione su cosa deve intendersi esattamente per prova scritta.
Sono ritenute, infatti, valide prove scritte per l’art. 634 c.p.c.:

  • Le polizze;
  • Le promesse unilaterali per scrittura privata;
  • I telegrammi;
  • Estratti autentici e scritture contabili previste dall’art. 2214 c.c. (purché tenute nelle forme prescritte dalle legge, ovvero bollate vidimate).

Il successivo articolo 635 del codice di procedura civile, invece, prevede l’ipotesi dei crediti dello Stato, indicando come prove idonee alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, i libri o registri dell’amministrazione.
L’articolo 636 c.p.c., infine, disciplina l’ipotesi degli onorari spettanti agli avvocati, cancellieri e ufficiali giudiziari, chiarendo che, sebbene si tratti degli unici casi in cui non sia necessaria la prova scritta, l’introduzione del procedimento monitorio dovrà essere, comunque, accompagnata dalla parcella contenente spese e prestazioni, munite della sottoscrizione del ricorrente e relativo parere della associazione professionale di riferimento.

3. Atto introduttivo del ricorso per ingiunzione

Il ricorso dovrà essere redatto secondo i criteri indicati dall’art. 125 c.p.c. e, quindi, al pari dell’atto di citazione, del controricorso e del precetto, dovrà contenere:

  • L’indicazione delle parti;
  • L’ufficio giudiziario;
  • L’oggetto;
  • Le ragioni della domanda;
  • Le conclusioni o l’istanza;
  • L’indicazione del procuratore del ricorrente.

Inoltre, per le disposizioni indicate dagli artt. 633 ss. c.p.c., l’atto introduttivo dovrà altresì contenere:

  • Le prove a sostegno della domanda;
  • In caso di richiesta di consegna di cose fungibili, dovrà essere indicata la somma che il ricorrente sarà disposto ad accettare in caso di mancata consegna.

3.1 Giudice competente

Con riguardo all’autorità giudiziaria presso la quale depositare il ricorso, l’articolo 637 del codice di procedura civile rimanda agli ordinari criteri di competenza per valore e per territorio e, quindi, l’atto potrà essere depositato o presso il Giudice di Pace o presso il Tribunale in composizione monocratica.
Per i crediti vantati dai professionisti, indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 633 c.p.c., è competente l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

4. Deposito del ricorso ed effetti

Il ricorso, insieme alla documentazione che si intende fornire in allegato, deve essere depositato presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria competente.
Il giudice, poi, sulla base degli elementi forniti dal ricorrente  potrà:

  • Rigettare la domanda: l’art. 640 c.p.c. dispone che se il giudice non ritiene sufficientemente motivata la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, potrà rigettare il ricorso con decreto motivato;
  • Accogliere la domanda: l’art. 641 c.p.c. dispone che, verificata dal giudice la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 633. e ss. c.p.c., può emettere decreto di ingiuntivo verso il debitore, intimandolo di adempiere al pagamento del debito indicato nel ricorso altrimenti, decorso infruttuosamente il termine indicato nel decreto medesimo, il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata.

5. Termini di adempimento per il debitore

Il termine generale, previsto dal codice di procedura civile, per adempiere all’intimazione contenuta dal decreto ingiuntivo è di 40 giorni dalla data della sua stessa emissione.
Tuttavia, qualora dovessero ricorrere giustificati motivi, il termine potrà essere ridotto fino a 10 giorni.
Nel caso in cui, invece, il debitore risiede in altro stato facente parte della comunità europea, il termine è prolungato a 50 giorni e può essere ridotto (per gravi motivi) a non meno di 20.
Per gli stati extracomunitari, invece, il termine è di 60 giorni, riducibile per cause particolari a 30 giorni.