Art. 60 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario

Articolo 60 - codice di procedura civile

Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili (28 Cost; 2043 c.c.):
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine (328 c.p.) che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave (162).

Articolo 60 - Codice di Procedura Civile

Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili (28 Cost; 2043 c.c.):
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine (328 c.p.) che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave (162).

Massime

La responsabilità dell’ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dei propri atti, ai sensi dell’art. 60, n. 1, c.p.c., sussiste anche quando il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, purché, in quest’ultimo caso, la relativa scadenza sia stata chiaramente evidenziata dalla parte al momento della richiesta, non potendosi configurare, in capo all’ufficiale giudiziario, un onere di esaminare il contenuto dell’atto al fine di trarne le informazioni giuridicamente rilevanti circa lo spirare del relativo termine. Cass. civ. sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24203

Il rifiuto dell’ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento richiesto dal creditore non è atto immediatamente suscettibile del rimedio dell’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., ma può essere sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato mentre il suddetto rimedio resta eventualmente sperimentabile avverso il provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo. Cass. civ. sez. III 12 marzo 1992, n. 3030

Ai sensi dell’art. 19, primo comma, L. 25 giugno 1943, n. 540, la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere, nonché delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti, costituisce un obbligo dello stesso cancelliere, il quale nel caso di omissione è esposto a pene pecuniarie ed anche a responsabilità nei confronti delle parti interessate, talché è irrilevante che la parte abbia o non abbia chiesto la trascrizione di poi disposta con la sentenza.  Cass. civ. sez. III, 13 marzo 1978, n. 1242.

La negligenza dell’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione di un atto d’impugnazione non può evitare la decadenza dall’impugnazione stessa, ma importa solo una responsabilità dell’ufficiale giudiziario medesimo. Cass. civ. sez. I 22 novembre 1974, n. 3775.

L’ufficiale giudiziario è legato alla parte privata da un rapporto di carattere pubblicistico, che importa un’autonomia funzionale. Pertanto, è responsabile in proprio, se, nell’esecuzione di una misura cautelare, assoggetti a vincolo beni eccedenti la necessità di cautela. Tale responsabilità non può essere estesa alla parte privata, se questa non abbia, direttamente o a mezzo del suo procuratore, partecipato all’illecito. Cass. civ. sez. I 23 luglio 1969, n. 2773.

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