Art. 162 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pronuncia sulla nullità

Articolo 162 - codice di procedura civile

Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti (291, 316, 350, 354) ai quali la nullità si estende (159).
Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa (227) può condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità, a norma dell’art. 60, n. 2.

Articolo 162 - Codice di Procedura Civile

Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti (291, 316, 350, 354) ai quali la nullità si estende (159).
Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all’ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa (227) può condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità, a norma dell’art. 60, n. 2.

Massime

Nell’ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l’invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un’ulteriore rinnovazione ai sensi dell’art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l’art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini. Cass. civ. sez. V 17 luglio 2019, n. 19218

La nullità della notificazione può venir sanata, in conformità con quanto disposto della norma di cui all’art. 162 c.p.c. (applicabile anche al giudizio innanzi alla Corte di cassazione), mediante la sua rinnovazione, alla quale, peraltro, non è necessario procedere qualora la parte, nei cui confronti essa dovrebbe venir eseguita, abbia, purtuttavia, ritualmente svolto le proprie difese, così sanando il vizio dell’atto attraverso il raggiungimento dello scopo ad esso proprio, e così impedendo il verificarsi di ogni decadenza in danno della controparte (come nel caso in cui, senza attendere la rinnovazione della notifica nulla, la parte abbia sostenuto, nell’udienza di discussione innanzi alla Corte di legittimità, l’infondatezza nel merito delle tesi avverse). Cass. civ. sez. I 25 giugno 1997, n. 5662

Nel caso in cui nel giudizio di primo grado la produzione di documenti sia avvenuta irritualmente tramite un legale non munito della delega del difensore costituito, la rituale produzione degli stessi documenti nel giudizio di appello importa la rinnovazione del precedente atto istruttorio nullo e, quindi, l’eliminazione della nullità. Cass. civ. sez. II 5 maggio 1978, n. 2129

Istituti giuridici

Novità giuridiche