L’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario è una figura di cui si sente spesso parlare nella nostra società, in pochi però sanno quali sono realmente i suoi compiti e le sue funzioni. Questa figura è parte di un ufficio autonomo che è comunque complementare agli altri uffici che formano l’intero organo giudiziario.
Egli ricopre la figura di pubblico ufficiale e, nei prossimi paragrafi, parleremo di quelle che sono le sue competenze specifiche.

1. Compiti dell’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario è una figura prevista sia dall’ordinamento civile che dall’ordinamento penale. Con riferimento all’ufficiale operante nella sfera penale il suo compito essenziale è quello della notifica degli atti giudiziari.
In ambito civile, invece, oltre alla notificazione degli atti giudiziari, questa figura provvede a dare esecuzione materiale alle sentenze emanate dall’autorità giudiziaria di sua competenza oltre a dare esecuzione ai vari titoli esecutivi previsti dal nostro ordinamento giuridico, come il pignoramento o lo sfratto.
Questi può svolgere anche funzioni di natura stragiudiziale, cioè il compimento di atti che non derivano da una attività processuale come, ad esempio, la levata dei protesti o la semplice notifica di una diffida.
Al termine di ogni operazione da lui compiuta, egli è tenuto a redigere verbale, che costituisce piena prova fino a querela di falso, che indica la compiuta notificazione di un atto giudiziario o l’incompiuta notificazione per le motivazioni che saranno indicate nel verbale medesimo.

2. Responsabilità civile dell’ufficiale giudiziario

Come per il cancelliere giudiziario, anche l’ufficiale giudiziario è espressamente sottoposto a responsabilità civile, in caso di non corretta esecuzione dei suoi compiti.
Infatti, l’art. 60 c.p.c. prevede una sua responsabilità nell’ipotesi in cui, senza un motivo giustificabile, non compia atti che siano a lui richiesti o se non li compia nei termini previsti.
Altra ipotesi di responsabilità civile è prevista per i casi in cui l’ufficiale giudiziario abbia compiuto, con dolo o colpa grave, atti nulli.

Note

  1. SULLA PRETESA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE PER INCOMPETENZA DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO