L’ispezione

La circostanza dell’ispezione è disciplinata dagli art. 244 e ss. del codice di procedura penale e rientra tra i mezzi di ricerca della prova definiti “tipici”. Il concreto espletamento di tale strumento probatorio viene disposto con decreto motivato, quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

1. Il procedimento di ispezione

L’ispezione consiste in un accertamento che può avere ad oggetto persone, luoghi o cose. Poiché tale modalità di accertamento tende a limitare alcune libertà garantite dalla Costituzione quali, ad esempio, la libertà personale e la libertà domiciliare, la legge penale prevede delle garanzie sostanziali e procedimentali al fine di danneggiare il meno possibile le predette ipotesi di libertà. Negli articoli 245 e 246 c.p.p., infatti, vengono disciplinate separatamente le ipotesi di ispezione, che potranno essere effettuate o sulla persona o su luoghi o cose.

2. Ispezione personale

Con riferimento all’ispezione personale la norma contenuta nell’art. 245 c.p.p. prevede la possibilità, per l’ispezionato, di farsi assistere da persona di fiducia, prontamente reperibile e idonea allo scopo. In questo caso, per idonea dovrà intendersi una persona maggiore degli anni quattordici o comunque di persona perfettamente in grado di intendere e di volere. Inoltre, sono escluse dalla possibilità di assistere ad ispezione quei soggetti che risultano essere sottoposti a misure di sicurezza detentive o di prevenzione.
Questo genere di tentativo di acquisizione della prova, limita nella forma peggiore la libertà personale di un individuo e, pertanto, risulta necessario garantire nell’esecuzione dell’accertamento la dignità della persona oltre a contenersi il più possibile nei limiti del pudore.

3. Ispezione di luoghi o cose

Per quel che concerne l’ispezione di luoghi o cose, l’obbligo degli accertatori corrisponde all’esibizione al proprietario delle stesse (o a colui che ne ha la disponibilità) di una copia del decreto motivato che ha effettivamente disposto tale mezzo di ricerca della prova.
L’autorità giudiziaria materialmente impegnata ad effettuare l’operazione ispettiva, può ordinare a determinati individui di non allontanarsi prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre in maniera coatta sul posto il trasgressore che si è allontanato.

4. Differenza tra ispezione e perquisizione

La differenza tra ispezione e perquisizione sta nel fatto che mentre la prima è diretta ad accertare sulle persone, nei luoghi o cose le tracce e gli altri effetti materiali del reato, la seconda è diretta a ricercare il corpo del reato o cose ad esso pertinenti sulle persone o in luoghi determinati.