Art. 393 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Causa di non punibilità

Articolo 393 bis - codice penale

(1) Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, (2) 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Articolo 393 bis - Codice Penale

(1) Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, (2) 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 9, della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Le parole: «339 bis,» sono state inserite dall’art. 4 della L. 3 luglio 2017, n. 105.

Massime

È configurabile l’esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l’atto, e dopo averlo accompagnato coattivamente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare le generalità, ma di esibire i documenti di identità. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18841 del 12 maggio 2011 (Cass. pen. n. 18841/2011)

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