Art. 343 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Oltraggio a un magistrato in udienza

Articolo 343 - codice penale

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).
La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (594).
Le pene sono aumentate (64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Articolo 343 - Codice Penale

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).
La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (594).
Le pene sono aumentate (64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Note

(1) Le parole: «fino a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi a tre anni» dall’art. 7, comma 1, lett. b ter), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo comma, consentite.280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l’opportunità del provvedimento in sè considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta dell’avvocato che, in aula, aveva apostrofato il giudice di pace con espressioni denigratorie delle sue qualità personali e della funzione dallo stesso esercitata). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 31267 del 9 novembre 2020 (Cass. pen. n. 31267/2020)

Agli effetti dell’art 343 cod. pen., deve ritenersi magistrato in udienza il giudice minorile che procede all’audizione di una persona, assistita dal difensore di fiducia, nell’istruttoria della procedura per la decadenza della potestà genitoriale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26178 del 5 luglio 2012 (Cass. pen. n. 26178/2012)

Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza il rivolgere poco lusinghieri apprezzamenti con frasi allusive a sfondo sessuale nei confronti dei vice procuratore onorario di udienza, così offendendo il suo onore e decoro, seppure nel periodo di attesa della deliberazione della sentenza, in cui il magistrato del pubblico ministero, in assenza del giudice, svolge le funzioni di disciplina dell’udienza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 14591 del 12 aprile 2011 (Cass. pen. n. 14591/2011)

Integra il delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza la condotta dell’imputato che rivolga frasi offensive all’indirizzo del P.M., definendolo “ignorante” nella materie specialistiche oggetto dell’istruttoria dibattimentale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14201 del 31 marzo 2009 (Cass. pen. n. 14201/2009)

Nel reato di oltraggio a magistrato in udienza deve ritenersi persona offesa anche il magistrato (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione del Gip non preceduto dalla notificazione dell’avviso della richiesta ex art. 408 c.p.p.) Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14597 del 27 aprile 2006 (Cass. pen. n. 14597/2006)

Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza la condotta del difensore che, subito dopo la lettura della sentenza che definisce il processo penale nel quale ha svolto la propria funzione, esprime davanti al collegio giudicante il proprio dissenso per la decisione adottata. (Fattispecie in cui il difensore al termine dell’udienza di appello aveva rivolto un invito ai giudici, pubblicamente ed in loro presenza, ad un corretto esercizio della professione: la reformatio in peius non è prevista dal nostro ordinamento, la professione deve essere fatta con serietà da entrambe le parti). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2253 del 19 gennaio 2006 (Cass. pen. n. 2253/2006)

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a magistrato in udienza, non rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica gli apprezzamenti rivolti non al merito dell’atto del magistrato (o, in genere, al contesto processuale), ma alla sua persona. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente il reato nella condotta di soggetto che, partecipando a un’udienza di esecuzione immobiliare, si era rivolto al giudice con le seguenti frasi: «per un decreto di trasferimento ho aspettato due anni perchè la S.V. ha dovuto fare delle correzioni» e «il giudice dell’esecuzione non ha tempo di rispondere alle mie istanze e ha tempo di dedicarsi a iniziative a me nocive» riferendosi a due denunce per turbata libertà degli incanti presentate dal giudice contro di lui). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21112 del 5 maggio 2004 (Cass. pen. n. 21112/2004)

La ratio dell’art. 343 c.p. è la tutela dello Stato nell’esercizio della funzione giudiziaria ed il reato sussiste quando tale interesse viene leso con espressioni di scherno e gravamente minacciose indirizzate a chi in quel momento esercita la funzione. (Fattispecie in cui l’imputato aveva aggredito il pubblico ministero in udienza con le parole “bravo, bravo” seguito da applauso e con la frase atia t’atterro). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 37383 del 1 ottobre 2003 (Cass. pen. n. 37383/2003)

Nel delitto di cui all’art. 343 c.p. il magistrato non è la persona offesa dal reato, per tale intendendosi il titolare del bene costituente l’oggetto giuridico del reato, in quanto detta titolarità va riconosciuta allo Stato, essendo l’esercizio della funzione giudiziaria il bene protetto, mentre il magistrato, aggredito nell’onore e nel prestigio, riveste la sola qualifica di soggetto danneggiato. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5840 del 23 aprile 1990 (Cass. pen. n. 5840/1990)

Ai sensi dell’art. 343 c.p. il magistrato deve ritenersi «in udienza» tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l’intervento delle parti. Deve ritenersi «udienza» qualsiasi seduta nella quale si svolge l’attività giudiziaria del magistrato, per cui è del tutto irrilevante che l’oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l’inizio di un altro. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4482 del 1 aprile 1980 (Cass. pen. n. 4482/1980)

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