1. Cenni generali sulla comunicazione
Dalla quarta sezione del libro del codice di procedura civile ci vengono fornite le disposizioni generali, previste dal nostro ordinamento, sulle comunicazioni e sulle notificazioni.
Le comunicazioni sono previste dall’art. 136 c.p.c. e sono volte a rendere “più spedita” la messa a conoscenza del destinatario, su determinati provvedimenti relativi al processo di cui è parte.
Per il secondo comma del predetto articolo, gli strumenti di comunicazione utilizzabili sono il telefax e la posta elettronica.
2. Nozioni generali sulla notifica
Discorso di ben più ampia trattazione merita la disciplina delle notificazioni, in quanto si tratta di uno strumento molto delicato dal quale potrebbe derivare, ad esempio, anche la nullità di un intero procedimento giudiziario.
La notificazione viene effettuata su istanza di una parte interessata al processo, su richiesta del pubblico ministero o su richiesta del cancelliere e serve a mettere a conoscenza la parte interessata di un documento di un atto processuale.
I mezzi utilizzati in questo caso sono l’ufficiale giudiziario o la posta elettronica certificata.
La compiuta e corretta notifica dell’atto giudiziario viene provata con la relata di notifica, che consiste in un documento comprovante l’avvenuta notifica alla parte cui era indirizzato l’atto.
Sono diverse le modalità di notifica di un atto giudiziario previste dal nostro ordinamento.
3. Differenze tra comunicazione e notifica
Le differenze di maggiore rilievo tra questi due strumenti si rinvengono nel fatto che:
- le comunicazioni vengono effettuate solo dalla cancelleria, mentre le notificazioni oltre che dalla cancelleria vengono utilizzate soprattutto dalle parti;
- l’errata procedura comunicativa non comporta mai la nullità di un procedimento giudiziario, ipotesi che può invece accadere per il caso di non corretta notifica.