Art. 338 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Articolo 338 - codice penale

(1) (2) Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti (3) o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti (4), per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (339).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso (5).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi (339).

Articolo 338 - Codice Penale

(1) (2) Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti (3) o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti (4), per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni (339).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso (5).
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi (339).

Note

(1) L’art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(2) Le parole: «o ai suoi singoli componenti» sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lett. c), della L. 3 luglio 2017, n. 105.
(3) Le parole: «, ai singoli componenti» sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 3 luglio 2017, n. 105.
(4) Le parole: «o ai suoi singoli componenti» sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a), della L. 3 luglio 2017, n. 105.
(5) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), della L. 3 luglio 2017, n. 105.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza.380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Integra il delitto di cui all’art. 338 cod. pen. la minaccia rivolta al tribunale in composizione collegiale dopo la lettura della sentenza, in quanto l’organo giudicante, inteso quale corpo giudiziario, deve ritenersi ancora formalmente costituito ed insediato durante la sua permanenza all’interno dell’aula di giustizia o della camera di consiglio, anche in assenza di specifiche incombenze di competenza per il compimento di atti o l’adozione di decisioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che le minacce rivolte all’organo giurisdizionale, dopo la pronuncia della sentenza, sono punibili anche se realizzate prima della legge 3 luglio 2017 n. 105 – che ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 338 cod. pen. al fatto commesso a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dell’atto – rientrando l’alterazione del normale svolgimento delle funzioni giudiziarie ed il condizionamento della funzione pubblica esercitata nella nozione di turbativa prevista dalla norma). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16487 del 29 maggio 2020 (Cass. pen. n. 16487/2020)

Integra il delitto di cui all’art. 338 c.p. (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) la minaccia, pure contenuta in un’espressione allusiva, che sia in concreto idonea ad incutere il timore di subire un danno ingiusto, non rilevando se il destinatario resista alla minaccia. L’idoneità del comportamento intimidatorio deve essere valutata con riguardo alle circostanze di fatto e quindi innanzitutto in relazione al contesto socio-ambientale, sicché anche semplici raccomandazioni o sollecitazioni possono assumere un significato fortemente minaccioso, se inserite in una situazione caratterizzata da rilevanti fenomeni di condizionamento violento o intimidatorio della libertà degli organismi pubblici e delle volontà delle persone. (La Corte ha ritenuto la sussistenza del reato, peraltro aggravato ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, sia dall’uso del metodo mafioso che dal fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa «Cosa nostra» nella condotta degli imputati che avevano avvicinato alcuni giudici popolari del collegio di Corte d’assise, impegnato in un dibattimento, con il pretesto della preoccupazione umanitaria per le precarie condizioni di salute dell’imputato, in cui favore avevano sollecitato la concessione di un permesso per cure, determinando l’astensione di detti giudici popolari dalla partecipazione al collegio giudicante). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3828 del 31 gennaio 2006 (Cass. pen. n. 3828/2006)

In tema di immunità parlamentare, sussiste il nesso funzionale tra esternazioni e attività parlamentare — che giustifica la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati e correlativamente esclude la proposizione del conflitto di attribuzione da parte del giudice di merito qualora dette esternazioni, ancorchè pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, si inscrivano in un contesto comprensivo di precedenti e numerosi interventi svolti dentro e fuori le aule parlamentari e siano caratterizzate, non già da una semplice comunanza con argomenti genericamente trattati in sede parlamentare e semplicemente riconducibili al medesimo contesto politico ma, al contrario, da una sostanziale corrispondenza con gli interventi espletati nell’esercizio concreto della funzione parlamentare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito, il quale aveva ritenuto l’esistenza del nesso funzionale tra fatto incriminato — consistente nell’aver descritto la parte offesa, nella specie un avvocato, come un faccendiere in grado di ottenere dalle autorità inquirenti di una data città favori per i propri assistiti — e la funzione parlamentare, in ragione di una serie di interventi precedenti con i quali il detto parlamentare aveva denunciato, con riferimento alla stessa città, l’esistenza di una situazione atipica caratterizzata da disparità di trattamento e da un uso politico della giustizia). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12450 del 4 aprile 2005 (Cass. pen. n. 12450/2005)

Agli effetti di quanto previsto dall’art. 338 c.p., per «corpo» politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2636 del 1 marzo 2000 (Cass. pen. n. 2636/2000)

Ad integrare il reato di minaccia ad un corpo giudiziario è sufficiente che la minaccia venga indirizzata nei confronti del collegio o di taluni suoi componenti al fine di alterare il normale svolgimento delle funzioni, ma non è necessario che in effetti l’impedimento o il turbamento voluto si siano verificati. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2810 del 17 marzo 1995 (Cass. pen. n. 2810/1995)

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