Art. 394 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Sfida a duello

Articolo 394 - codice penale

(1) [Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila (398, 401).
La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga].

Articolo 394 - Codice Penale

(1) [Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila (398, 401).
La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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