(1) [Quando chi provoca o sfida a duello (394), o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l’intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell’articolo 629.
Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo (575 – 593), nel caso in cui il duello sia avvenuto].