Art. 401 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Provocazione al duello per fine di lucro

Articolo 401 - codice penale

(1) [Quando chi provoca o sfida a duello (394), o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l’intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell’articolo 629.
Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo (575593), nel caso in cui il duello sia avvenuto].

Articolo 401 - Codice Penale

(1) [Quando chi provoca o sfida a duello (394), o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l’intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell’articolo 629.
Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo (575593), nel caso in cui il duello sia avvenuto].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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