Art. 398 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità

Articolo 398 - codice penale

(1) [Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell’articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.
Non sono punibili:
1) i portatori della sfida (395), i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l’uso delle armi (585), ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione (582);
2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;
3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti].

Articolo 398 - Codice Penale

(1) [Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell’articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.
Non sono punibili:
1) i portatori della sfida (395), i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l’uso delle armi (585), ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione (582);
2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;
3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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