Art. 395 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Portatori di sfida

Articolo 395 - codice penale

(1) [I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila; ma la pena è diminuita (65) se il duello non avviene (396, 398)].

Articolo 395 - Codice Penale

(1) [I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila; ma la pena è diminuita (65) se il duello non avviene (396, 398)].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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