Introduzione e svolgimento del procedimento fallimentare

Il fallimento è uno strumento che permette ai creditori di un imprenditore di rivalersi con la liquidazione del patrimonio del debitore.
È certamente la procedura concorsuale più usuale dell’ordinamento giuridico italiano e permette di rivalersi sull’intero patrimonio del debitore al fine di poter soddisfare, in maniera equa, tutte le richieste dei creditori.

1. Fase pre-fallimentare

Successivamente alla presentazione dell’istanza fallimentare sorge il procedimento fallimentare.
La prima fase istruttoria è denominata “pre-fallimentare” e può sorgere su richiesta del debitore, dal ricorso di uno o più creditori o su impulso del Pubblico Ministero, art. 7 l. fall., (quando l’insolvenza emerga durante un procedimento penale, dalla latitanza dell’imprenditore, dal trafugamento, dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo).
Questi atti devono essere depositati presso la cancelleria del Tribunale competente per il luogo ove l’imprenditore ha fissato la sede principale della propria attività.
Nell’istruttoria pre-fallimentare il giudice convocherà a mezzo di un decreto di convocazione il debitore ed i creditori, chiedendo all’imprenditore oggetto della procedura di produrre gli ultimi 3 bilanci ed un inventario comprendente la sua situazione patrimoniale e fiscale aggiornata al giorno della richiesta.
Una volta prodotti i documenti, le relazioni tecniche e le memoria, il giudice fisserà un’udienza in camera di consiglio in composizione collegiale ove le parti potranno nominare consulenti tecnici a supporto delle loro posizioni.
In questa fase del procedimento il tribunale potrà produrre provvedimenti cautelari e conservativi al fine di tutelare il patrimonio oggetto di procedura in modo tale da non pregiudicare i diritti dei creditori.

2. Fase di accertamento

La fase di accertamento del passivo è quella fase del procedimento di fallimento che consente di rintracciare ed quantificare i crediti di soggetti terzi al fine di poterli soddisfare con la liquidazione dei beni dell’imprenditore.
I soggetti che ritengono di avere una esposizione creditizia nei confronti del fallito presenteranno al tribunale ove si è instaurata la procedura concorsuale una richiesta di ammissione al passivo esplicitando la natura del loro credito in maniera tale che il curatore ed il giudice possano comprendere il livello di privilegio del credito e l’attinenza alla procedura stessa.
Il Curatore fallimentare una volta raccolte ed analizzate le richieste potrà redigere il progetto di stato passivo e sottoporlo al giudice.
Il giudice, una volta analizzato, potrà predisporre l’atto di esecutorietà progetto di stato passivo che permetterà al curatore di procedere alla liquidazione del patrimonio.
Il piano potrà essere oggetto di opposizione sia da parte dei creditori che del debitore se dovessero ravvisare errori nell’ammissione di determinati crediti o nel caso in cui venissero evidenziati alienazioni di beni da parte dell’imprenditore al fine di poter chiedere la revocazione degli atti di trasferimento dei beni.

3. Fase di liquidazione

Acquisito il decreto di esecutorietà emesso dal giudice il curatore può procedere alla fase di liquidazione.
A questo punto il curatore fallimentare dovrà decidere le modalità della vendita entro i termini espressi dall’articolo 104 ter della legge fallimentare.
Il curatore potrà, quindi, procedere alla vendita dell’intero complesso aziendale o, alternativamente, procedere alla liquidazione dei singoli beni quando dal progetto di stato passivo e dall’inventario dei beni emerge che non vi sia necessità di una vendita totale dei beni dell’imprenditore.
Una volta effettuate le vendite, si procederà alla redazione del piano di riparto ed alla conseguente distribuzione delle somme.

4. Fase di ripartizione

Alienati e venduti i beni dell’imprenditore, il giudice provvede ad approvare il piano di riparto redatto dal curatore fallimentare ed approvato dal comitato dei creditori.
In questo modo, pronunciata l’esecutorietà del piano, il curatore provvede a bonificare le somme ai creditori secondo i criteri di privilegio, iniziando, quindi, a soddisfare i creditori privilegiati e per ultimo i creditori chirografari.

5. Chiusura del procedimento

Liquidate le somme ad i creditori, il curatore fallimentare comunica al giudice delegato di aver adempiuto a tutti i suoi compiti; il Tribunale, a questo punto, potrà provvedere a concludere il procedimento con una chiusura ordinaria.
La chiusura del procedimento si formalizza con la liquidazione del compenso del curatore fallimentare e del comitato dei creditori.

Note

  1. Monterossi, Manuela. I Patrimoni Destinati Ad Uno Specifico Affare e La Procedura Fallimentare. 2008;
  2. Pollastro, Irene. “Azioni Di Responsabilità Nella Procedura Fallimentare: Profili Applicativi.” Giurisprudenza Italiana, no. 6, 2016, pp. 1420–1424.