Art. 339 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanze aggravanti

Articolo 339 - codice penale

(1) Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate (64) se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero (2) con armi (585), o da persona travisata, o da più persone riunite (112), o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi (585) anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (3).

Articolo 339 - Codice Penale

(1) Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate (64) se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero (2) con armi (585), o da persona travisata, o da più persone riunite (112), o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi (585) anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (3).

Note

(1) A norma dell’art. 4 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, recante provvedimenti di riforma alla legislazione penale, non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 di questo codice, quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato, abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
(2) Le parole: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero» sono state aggiunte dall’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.
(3) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 7, comma 2, del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2007, n. 41.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280, 287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: primo comma, Tribunale monocratico; secondo comma, prima ipotesi, Tribunale collegiale; secondo comma, seconda ipotesi, Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.; 33 bis c.p.p.; 33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall’uso di un’arma, di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione all’art. 339, comma primo, cod. pen., la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell’art. 585, comma secondo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26059 del 12 giugno 2019 (Cass. pen. n. 26059/2019)

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la circostanza aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia non rilevando, invece, che la partecipazione di più persone sia percepita dal pubblico ufficiale al momento della consumazione del reato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7337 del 18 febbraio 2019 (Cass. pen. n. 7337/2019)

La circostanza aggravante dell’avvalersi della forza intimidatrice dell’associazione segreta, (art. 339 cod. pen.), ricorre non solo quando effettivamente sussista un collegamento tra l’agente e tale associazione ma anche quando tale collegamento non può essere immediatamente escluso. (Fattispecie nella quale è stata riconosciuta l’aggravante nei confronti di soggetto che, al momento dei fatti, era imputato di appartenenza ad un’associazione terroristica). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25191 del 25 giugno 2012 (Cass. pen. n. 25191/2012)

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, perchè ricorra la circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa da più persone riunite, di cui all’art. 339 c.p., è sufficiente che il reato sia commesso da due persone. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1872 del 19 gennaio 2009 (Cass. pen. n. 1872/2009)

L’efficacia intimidatoria di una pistola scacciacani sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco, sia per l’effetto sonoro prodotto è tale da configurare, in ipotesi di violenza privata commessa con la minaccia della scacciacani, l’aggravante dell’uso dell’arma. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31473 del 2 agosto 2007 (Cass. pen. n. 31473/2007)

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più di dieci persone, di cui all’art. 339, secondo comma, c.p., non rileva che alcune di esse siano rimaste non identificate. (Fattispecie in tema di resistenza a un pubblico ufficiale). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15546 del 11 novembre 1989 (Cass. pen. n. 15546/1989)

Perché ricorra la circostanza aggravante della minaccia commessa da più persone riunite, di cui all’art. 339 c.p., richiamato dall’art. 611 cpv. c.p. per la sussistenza dell’ipotesi aggravata della violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, occorre che la partecipazione di più persone sia percepita dalla vittima al momento della consumazione del reato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13611 del 12 ottobre 1989 (Cass. pen. n. 13611/1989)

In tema di resistenza, minaccia o violenza a pubblico ufficiale, non possono ritenersi mancanti gli elementi individualizzanti della «associazione segreta», ai fini della sussistenza dell’aggravante relativa all’avvalersi «della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni esistenti o supposte» di cui al primo comma dell’art. 339 c.p., qualora l’imputato stesso abbia rivendicato, in precedenza, l’appartenenza a specifici gruppi eversivi, e a nulla rilevando il fatto che si sia poi successivamente «dissociato». Essenziale è, infatti, che il comportamento dell’agente, comunque manifestato, abbia ingenerato nel soggetto passivo un timore di rappresaglia da parte dell’associazione segreta, creduta esistente, di cui l’agente possa o lasci credere di poter determinare l’intervento. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10941 del 14 ottobre 1986 (Cass. pen. n. 10941/1986)

In tema di resistenza a pubblico ufficiale l’omessa menzione dell’estremo delle «più persone riunite» ai fini della contestazione dell’aggravante ex art. 339 c.p. nell’ordinanza di rinvio a giudizio non è causa di nullità allorquando sia richiamato il concetto d’una «collettività», come nel caso di un equipaggio della nave. (Nella specie si è osservato che il risalto dato ad un gruppo omogeneo di persone, costituente una «collettività», caratterizzata dalla comune e contestuale presenza a bordo di una nave in navigazione, implica l’emersione del concetto di «più persone riunite» ancorché non espressamente menzionato). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2034 del 3 novembre 1982 (Cass. pen. n. 2034/1982)

Istituti giuridici

Novità giuridiche