Art. 572 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Deliberazione sull'offerta

Articolo 572 - codice di procedura civile

(1) Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta (2).
Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588 (2).
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Articolo 572 - Codice di Procedura Civile

(1) Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta (2).
Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588 (2).
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 27), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. p), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. r), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

Massime

In tema di espropriazione immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, nei limiti in cui essa sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (nel caso di specie in relazione alla possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell’art. 572, comma 3, c.p.c.), diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta dall’esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, perché finalizzata a mantenere la parità di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all’affidamento di ognuno di loro sulle stesse. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 5 ottobre 2018 n. 24570

In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell’art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo “ratione temporis” applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita – anche senza incanto, anche ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia emesso il decreto di trasferimento, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, secondo la determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla presentazione di un’offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione, inferiore a quello di stima). Cass. Civ. Sez. I, sentenza del 16 luglio 2010 n. 16755

In tema di espropriazione immobiliare, la regolarità formale della vendita non dipende dall’intestazione del verbale che, a rigore, nemmeno costituisce atto di esecuzione, ma dalle modalità con cui essa si svolge; ne consegue che un errore materiale contenuto nella predetta intestazione – nella specie, recante la dicitura «vendita di beni con incanto», mentre il giudice aveva proceduto con il sistema delle offerte a buste chiuse, (e, dunque, senza incanto) – non rappresenta un vizio che inficia un atto presupposto dell’aggiudicazione, né comunque configura una violazione della procedura di vendita suscettibile di censura con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 29 settembre 2009 n. 20814

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