Art. 571 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Offerte d'acquisto

Articolo 571 - codice di procedura civile

(1) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.
L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza (2) o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerta è irrevocabile, salvo che:
1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 (3);
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591 bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

Articolo 571 - Codice di Procedura Civile

(1) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta.
L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza (2) o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L’offerta è irrevocabile, salvo che:
1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 (3);
2) il giudice ordini l’incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591 bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 27), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. o), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
(2) Le parole: «al prezzo determinato a norma dell’articolo 568» sono state così sostituite dalle attuali: «di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza» dall’art. 13, comma 1, lett. q), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
(3) Questo numero è stato abrogato, a decorrere dal 1° marzo 2006, dall’art. 19 della L. 24 febbraio 2006, n. 52.

Massime

Nell’esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l’offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell’ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell’ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso.  Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 24 luglio 2012 n. 12880

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva in relazione non al risultato dell’attività giurisdizionale, bensì al comportamento deontologicamente deviante posto in essere nell’esercizio della funzione, ed impone, perciò, una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto “quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, secondo cui integrava illecito disciplinare la condotta di un giudice dell’esecuzione, che aveva autorizzato la vendita di un immobile senza incanto omettendo di fissare l’udienza ex art. 569 cod. proc. civ., o comunque di sentire le parti, e che, inoltre, in particolare, aveva disposto la vendita, sebbene la pubblicità fosse stata effettuata in difformità da quanto stabilito nell’ordinanza, fissando rilevanti margini di aumento per le eventuali offerte successive ed imponendo il versamento delle stesse nella misura integrale, a differenza di quanto stabilito per la prima, nonché in un termine perentorio). Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza del 3 luglio 2012 n. 11069

Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con “aumento del quinto”, ai sensi dell’art. 584 cod. proc. civ., – alla luce della sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, nella specie “ratione temporis”) – rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un’ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all’incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l’intenzione di non superare l’offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione dell’articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all’incanto, ribadendo la pubblicizzazione con le modalità di cui all’art. 570 cod. proc. civ. e, quindi, rivolta a tutti i possibili interessati. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 13 luglio 2011 n. 15435

In tema di espropriazione immobiliare, l’offerta di aumento di sesto ex art. 584 cod. proc. civ. (nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche ad esso apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) deve essere accompagnata, oltre che dalla cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, altresì, a pena di inefficacia, dal deposito dell’ammontare approssimativo delle spese di vendita, come imposto dall’art. 580 cod. proc. civ., poiché dal sistema normativo – il quale prescrive il rispetto del termine perentorio di dieci giorni al fine di assicurare la sollecita definizione della procedura nella quale, in caso di sua inosservanza, la già avvenuta aggiudicazione provvisoria è destinata a diventare definitiva – si rileva che non sono consentite successive integrazioni dell’offerta e che i provvedimenti successivi alla sua formulazione sono soltanto l’indizione della gara sull’offerta più elevata e la relativa pubblicità, rimanendo escluse l’audizione delle parti e la deliberazione sull’offerta ai sensi dell’art. 572 cod. proc. civ. Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza del 12 aprile 2011 n. 8328

 

 

 

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