Nell’esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l’offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell’ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell’ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso. Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 24 luglio 2012 n. 12880
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva in relazione non al risultato dell’attività giurisdizionale, bensì al comportamento deontologicamente deviante posto in essere nell’esercizio della funzione, ed impone, perciò, una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto “quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, secondo cui integrava illecito disciplinare la condotta di un giudice dell’esecuzione, che aveva autorizzato la vendita di un immobile senza incanto omettendo di fissare l’udienza ex art. 569 cod. proc. civ., o comunque di sentire le parti, e che, inoltre, in particolare, aveva disposto la vendita, sebbene la pubblicità fosse stata effettuata in difformità da quanto stabilito nell’ordinanza, fissando rilevanti margini di aumento per le eventuali offerte successive ed imponendo il versamento delle stesse nella misura integrale, a differenza di quanto stabilito per la prima, nonché in un termine perentorio). Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza del 3 luglio 2012 n. 11069
Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con “aumento del quinto”, ai sensi dell’art. 584 cod. proc. civ., – alla luce della sua riscrittura (intervenuta ad opera della legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile, nella specie “ratione temporis”) – rappresenta non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un’ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche i soggetti che, intervenuti all’incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumere dal mancato rilancio in quella fase l’intenzione di non superare l’offerta di detto prezzo, né potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione. A maggior ragione, non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nel processo di esecuzione. La nuova formulazione dell’articolo, infatti, non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all’incanto, ribadendo la pubblicizzazione con le modalità di cui all’art. 570 cod. proc. civ. e, quindi, rivolta a tutti i possibili interessati. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza del 13 luglio 2011 n. 15435
In tema di espropriazione immobiliare, l’offerta di aumento di sesto ex art. 584 cod. proc. civ. (nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche ad esso apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) deve essere accompagnata, oltre che dalla cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, altresì, a pena di inefficacia, dal deposito dell’ammontare approssimativo delle spese di vendita, come imposto dall’art. 580 cod. proc. civ., poiché dal sistema normativo – il quale prescrive il rispetto del termine perentorio di dieci giorni al fine di assicurare la sollecita definizione della procedura nella quale, in caso di sua inosservanza, la già avvenuta aggiudicazione provvisoria è destinata a diventare definitiva – si rileva che non sono consentite successive integrazioni dell’offerta e che i provvedimenti successivi alla sua formulazione sono soltanto l’indizione della gara sull’offerta più elevata e la relativa pubblicità, rimanendo escluse l’audizione delle parti e la deliberazione sull’offerta ai sensi dell’art. 572 cod. proc. civ. Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza del 12 aprile 2011 n. 8328