Art. 588 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Termine per l'istanza di assegnazione

Articolo 588 - codice di procedura civile

(1) Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita (2), può presentare istanza di assegnazione, per sè o a favore di un terzo, (3) a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita [all’incanto] (4) non abbia luogo [per mancanza di offerte] (4).

Articolo 588 - Codice di Procedura Civile

(1) Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita (2), può presentare istanza di assegnazione, per sè o a favore di un terzo, (3) a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita [all’incanto] (4) non abbia luogo [per mancanza di offerte] (4).

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 33), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80.
A norma dell’art. 2, comma 3
sexies, dello stesso provvedimento, come sostituito dall’art. 1, comma 6, della L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente modificato dall’art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.
(2) Le parole: «dell’incanto» sono state così sostituite dalle attuali: «dell’udienza fissata per la vendita» dall’art. 13, comma 1, lett. v), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.
(3) Le parole: «, per sè o a favore di un terzo,» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. f), del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 30 giugno 2016, n. 119. A norma dell’art. 4, comma 6, del medesimo provvedimento, tali disposizioni si applicano alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(4) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 13, comma 1, lett. v), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132. A norma dell’art. 23, comma 9, del medesimo provvedimento, tali disposizioni, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

Massime

Si è in presenza di opposizione agli atti esecutivi quando la contestazione riguardi il quo modo dell’azione esecutiva, ponendo in discussione la regolarità formale del provvedimento del giudice e non il diritto del creditore di procedere all’esecuzione nè quello del debitore sul bene pignorato, come nel caso in cui il comproprietario del bene oggetto del pignoramento deduca che alla udienza della quale l’asta era andata deserta non potevano essere adottati altri provvedimenti e, comunque, non poteva essere disposta la divisione del bene senza la previa audizione di tutti gli interessati.  Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 28 gennaio 1987, n. 801 

 

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