1. Premessa
Fino agli anni ’70 il danno alla persona veniva considerato in chiave meramente patrimoniale.
A mente dell’art. 2043 cod. civ., la giurisprudenza riteneva risarcibile solo il danno alla persona che fosse suscettibile di essere valutato in base al decremento patrimoniale causato dalla perdita della capacità lavorativa del danneggiato. Il danno non patrimoniale, invece, era risarcibile limitatamente “ai casi espressamente previsti dalla legge” (art. 2049 cod. civ.) e, dunque, nell’ordinamento allora vigente, solo nel caso di fatto illecito costituente reato, stante l’espresso richiamo all’art. 185 cod. pen.
A seguito di pronunce giurisprudenziali aberranti e contro il senso comune(1), una siffatta impostazione iniziava ad essere percepita come contraria ai principi costituzionali e, nello specifico, all’art. 32 che riconosce la salute come “fondamentale diritto dell’individuo”.
Si rendeva pertanto necessario l’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza del 14 luglio 1986, n. 184, estendeva l’ambito applicativo della responsabilità aquiliana anche alle ipotesi di lesione di beni e valori personali cui non si ricollegava alcun danno patrimoniale. La Consulta distingueva tra danno-evento (danno biologico) e danno-conseguenza (danno patrimoniale e danno morale): il primo costituiva l’evento del fatto lesivo della salute, il secondo – nella variante del danno patrimoniale o non patrimoniale – costituiva invece la conseguenza dell’ “evento”. Una concezione tripartita del danno alla persona, identificabile in:
- danno patrimoniale risarcibile ex art. 2043 cod. civ. nelle forme del danno emergente e del lucro cessante consistente nelle perdite reddituali conseguenti l’atto illecito;
- danno biologico, consistente nella lesione stessa del diritto alla salute, risarcibile ex art. 2043 cod. civ. (in virtù dell’art. 32 Cost.) indipendentemente e a prescindere da qualsiasi pregiudizio patrimoniale;
- danno morale (danno-conseguenza non patrimoniale), inteso come “ingiusto perturbamento dello stato d’animo del soggetto offeso, transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso”, risarcibile solo nel caso di condotta costituente reato ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.
2. Evoluzione della disciplina: le sentenze gemelle del 2003
Con due importanti sentenze, gli Ermellini nel 2003 prendevano le distanze dall’orientamento fino ad allora prevalente al fine di dare all’art. 2059 cod. civ. un’interpretazione più estensiva e costituzionalmente orientata.
Seguendo l’evoluzione normativa che aveva già ampliato le ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale(2), la Suprema Corte riteneva che “la tradizionale restrittiva lettura dell’art. 2059, in relazione all’art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo […] non (potesse) essere ulteriormente condivisa” e che, pertanto, l’ordinamento interno, nel quale assumeva un ruolo preminente la Costituzione, imponeva una lettura del danno non patrimoniale come “categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui (venisse) leso un valore inerente alla persona” (cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8828; conforme, Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, secondo cui la riserva di legge contenuta nell’art. 2059 cod. civ. dovesse essere intesa come riferibile sia a casi determinati dalla legge ordinaria sia ai casi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, atteso che il riconoscimento costituzionale dei diritti inviolabili della persona configurava un’ipotesi di “caso determinato dalla legge”).
2.1 Le sentenze San Martino
Le S.S.U.U. del 2008 (Cass. Sezioni Unite, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26875) costituiscono tappa fondamentale dell’evoluzione del danno alla persona.
In primo luogo, la Corte confermava l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. ribadendo che, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, il risarcimento del danno non patrimoniale era limitato alla lesione di un diritto inviolabile dell’uomo (i.e. ingiustizia costituzionalmente qualificata).
In secondo luogo, la Corte sosteneva che la categoria del danno non patrimoniale fosse unitaria e onnicomprensiva e che, pertanto, le varie denominazioni – es. danno morale, danno biologico, danno esistenziale, etc. – avessero valenza meramente descrittiva.
Infine, gli Ermellini superavano la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza (posto che, per definizione, ogni danno è conseguenza), specificando che il danno conseguente la lesione del diritto inviolabile, non potendosi indentificare in re ipsa nella lesione del diritto, dovesse essere allegato e provato da chi ne pretendesse il risarcimento.
2.2 La “sentenza decalogo” del 2018.
Con una recente pronuncia (Cass. 27 marzo 2018, n. 7513) la Corte riaffronta il tema del danno non patrimoniale, fissando i seguenti punti cardine:
“1) l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.);
4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti […] senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale);
7) in presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo […] può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione);
9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione;
10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.”
4. Fenomenologia del danno non patrimoniale
Il principio ormai consolidato secondo cui il danno non patrimoniale è categoria unitaria e onnicomprensiva non suscettibile di essere scomposto in sottocategorie, non esclude che si possano identificare diverse voci di danno in considerazione del tipo di diritto leso e/o del tipo di lesione stessa.
Con finalità meramente descrittiva, il danno non patrimoniale può manifestarsi come:
a) | danno biologico, inteso quale danno conseguente la lesione temporanea o permanente psico-fisica – medicalmente accertata – che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato; |
b) | danno morale che ricomprende non solo il c.d. danno morale soggettivo (i.e. il perturbamento dello stato d’animo del soggetto danneggiato a seguito di lesioni fisiche) ma anche ogni ipotesi in cui si verifica un’ingiusta lesione di un valore inerente la persona dalla quale discenda un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica |
c) | danno esistenziale inteso come danno dinamico-relazionale consistente in uno “sconvolgimento esistenziale” (in letteratura la figura del danno esistenziale è controversa: cfr. Cass. 24 aprile 2013, n. 9283 secondo cui il danno esistenziale è già compreso nel danno morale; contra, Cass. 11 ottobre 2013, n. 23147 secondo cui “il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili”); |
d) | danno tanatologico quale danno conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi. La giurisprudenza è, oggi, pressoché concorde nel ritenere che il diritto di credito derivante dal danno tanatologico sia un diritto personalissimo del de cuius e pertanto non trasmissibile; |
e) | danno da perdita (o lesione) del rapporto parentale: danno diretto dei prossimi congiunti derivante dalla morte della vittima principale; |
f) | danno terminale che si concretizza ogniqualvolta la morte della vittima del fatto illecito sopraggiunga, in seguito a lesioni personali, dopo un lasso di tempo (che deve essere “apprezzabile”). In questo caso gli eredi posso agire iure hereditatis per far valere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dal de cuius (Cass. 5 luglio 2019, n. 18056). |
5. Danno non patrimoniale e persone giuridiche
Anche nei confronti delle persone giuridiche – ed in genere degli enti collettivi – è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. “qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona fisica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti” (Cass. 1 ottobre 2013 n. 22396, la quale riconosce il diritto all’immagine quale diritto fondamentale dell’ente. Nello stesso senso, Cass. 25 luglio 2013, n. 18082: “è configurabile la lesione alla reputazione di un ente collettivo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale, derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati, allorquando l’atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell’ente sia immediatamente percepibile dalla collettività”).