Il Giudice dell’udienza preliminare (il GUP)

Prima di entrare nella fase dibattimentale nel processo penale, oltre all’attività del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, vi è l’attività di una ulteriore figura, quella del giudice dell’udienza preliminare.
Quest’ultima figura, come vedremo di seguito, ha una funzione parallela rispetto alle altre figure previste per la fase che precede il giudizio vero e proprio.

1. La funzione del GUP nella fase anteriore al giudizio

Il ruolo del giudice dell’udienza preliminare è di cruciale importanza nella fase che precede il merito. Nella pratica, la sua funzione è quella di effettuare una valutazione generale sull’impianto probatorio “costruito” sull’attività delle indagini preliminari.
Dal momento in cui il Pubblico Ministero ne fa richiesta, il giudice per le indagini preliminari ha un termine di 5 giorni per fissare la data dell’udienza, che dovrà effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data di fissazione.
Con un anticipo di almeno 10 giorni il GUP dovrà avere cura di far notificare a imputato, ed eventualmente a persona offesa, la data dell’udienza la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PM. Mentre, a quest’ultimo, sarà trasmesso l’invito a depositare eventuale documentazione, o altro tipo materiale probatorio, acquisiti in data successiva a quella di richiesta di rinvio a giudizio.
In udienza, prima di avviare la discussione, il GUP provvede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e, qualora dovesse rilevare la nullità di una qualche notificazione prevista, ne ordina la rinotifica e allo stesso tempo dispone il rinnovo di avviso dell’udienza preliminare.
Rinvia ad un’altra udienza nel caso di assenza del difensore dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato, dichiara la contumacia dell’imputato che non sia comparso e non abbia manifestato un’esplicita rinuncia a comparire.

2. L’esito dell’udienza preliminare

Dopo aver vigilato su un corretto adempimento prettamente procedurale, come illustrato brevemente nel precedente paragrafo il GUP, all’esito dell’udienza preliminare potrà concludere disponendo alternativamente:

  • Rinvio a giudizio: se il GUP dovesse ritenere idonee le prove raccolte disporrà, con decreto, il rinvio a giudizio dell’indagato;
  • Sentenza di non luogo a procedere: viceversa, se il GUP dovesse ritenere che le prove raccolte non risultano sufficienti a sostenere l’accusa, disporrà la conclusione del procedimento.

In caso di rinvio a giudizio, il magistrato che ha ricoperto il ruolo di GUP non potrà rappresentare l’organo che giudicherà sulla eventuale colpevolezza dell’imputato.

3. Funzioni ulteriori esercitate dal giudice dell’udienza preliminare

Altra importante funzione attribuita al GUP è quella di decidere nel caso in cui l’imputato dovesse optare per l’utilizzo di alcuni riti speciali. Sarà quindi suo compito decidere, ad esempio, su una richiesta di patteggiamento, oppure su una richiesta di rito abbreviato. 
L’imputato ha altresì la facoltà di optare per la richiesta di giudizio immediato, che dovrà essere presentata nel termine perentorio di almeno tre giorni prima della data dell’udienza e, anche in questo caso, sarà il GUP ad emettere giudizio.
Infine, anche l’eventuale dichiarazione di contumacia dell’imputato è onere che spetta al giudice dell’udienza preliminare.