Per i genitori e i propri figli vivere insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare. Occorre normalmente considerare l’affidamento di un minore come una misura temporanea che deve essere sospesa non appena la situazione lo consenta; ogni atto di esecuzione di tale misura deve essere finalizzato a uno scopo ultimo: riunire genitori e figli. L’articolo 8 esige che le decisioni dei tribunali tendenti, in linea di principio, a favorire tra genitori e figli incontri che ricomporranno i loro rapporti ai fini di un eventuale ricongiungimento siano attuate in modo effettivo e coerente. Non sarebbe logico considerare la possibilità di incontri se il seguito di tale decisione si traducesse de facto nell’allontanamento definitivo del minore dal genitore. Non è certamente la persistenza di una situazione di separazione che può contribuire a ristabilire relazioni familiari già messe a dura prova. Di conseguenza, le autorità competenti, nella fattispecie i tribunali per i minorenni, hanno un dovere di sorveglianza costante sull’operato dei servizi sociali locali affinché il loro comportamento non voti all’insuccesso le decisioni giudiziarie. L’assenza di informazioni da parte dei servizi sociali locali sulla scelta degli affidatari e sulle modalità dell’affidamento non è compatibile con i doveri di equità e di informazione che incombono sullo Stato quando adotta gravi misure di ingerenza in una sfera così delicata e sensibile come quella della vita familiare. Senza spiegazioni esaustive e pertinenti da parte delle autorità competenti, non si può imporre puramente e semplicemente, come si è verificato nella fattispecie, a un genitore di vedere i propri figli affidati a una comunità, nella quale, in passato, a taluni responsabili sono state inflitte gravi condanne per maltrattamenti e atti di libidine violenti. (Corte Europea dei Diritti Umani – sentenza del 13 luglio 2020)