Art. 9 – Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU)

Libertà di pensiero di coscienza e di religione

Articolo 9 - cedu

(1) (2) 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 9 - CEDU

(1) (2) 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Note

(1) La rubrica del titolo primo cui appartiene il presente articolo è stata inserita dall’art. 2 del Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296.
(2) La rubrica del presente articolo è stata inserita dall’annesso al Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296.

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