Il pignoramento della macchina

In questo mio ultimo articolo vi illustrerò in modo pratico e sintetico i presupposti e la procedura da seguire per pignorare un autoveicolo del vostro debitore.
Mi concentrerò su quelli che sono i costi della procedura, sulle le modalità e i documenti necessari per la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri automobilistici.

1. In cosa consiste il pignoramento di una macchina?

Ai sensi dell’articolo 521 bis del codice di procedura civile, introdotto nel 2014, il pignoramento di un autoveicolo è una modalità di esecuzione forzata attivata dal creditore sui beni del debitore, che ha per oggetto autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Il pignoramento si svolge attraverso una procedura speciale che consente di avviare l’esecuzione anche se il veicolo non sia rinvenuto presso il domicilio del debitore. Ciò avviene in forza della trascrizione del pignoramento nei pubblici registri automobilistici (PRA).
Il motivo dell’introduzione di questa nuova speciale procedura per gli autoveicoli è perché, di fatto, gli ufficiali giudiziari riscontravano di frequente non poche difficoltà nel rinvenire gli autoveicoli fermi e disponibili presso il debitore.

2. La procedura per il pignoramento di un autoveicolo

Il pignoramento di cui all’articolo 521 bis c.p.c. si perfeziona nei confronti del debitore con la notifica del pignoramento stesso presso il suo domicilio e, nei confronti dei terzi, con la pubblicazione nel PRA(1), per concludersi con la materiale apprensione del veicolo e la conseguente vendita.
Possiamo sintetizzare le varie fasi del pignoramento come segue:

  • il creditore verifica che il debitore sia effettivo proprietario di un veicolo mediante una visura al PRA;
  • il creditore redige un atto di pignoramento del veicolo, indicando esattamente il bene e il diritto (ad esempio la proprietà) che intende sottoporre ad esecuzione. Nell’atto deve essere contenuta l’intimazione al debitore a consegnare entro dieci giorni all’Istituto di vendite giudiziarie (IVG) competente il veicolo e la carta di circolazione e documenti di proprietà;
  • l’atto di pignoramento notificato al debitore viene riconsegnato dall’ufficiale giudiziario al creditore, perché questi possa trascriverlo presso il PRA.

Il creditore allo sportello del PRA deve presentare i seguenti documenti:

  • copia conforme del pignoramento, debitamente notificato. La conformità può essere attestata dall’avvocato del creditore;
  • certificato di proprietà del veicolo, o certificato digitale, in mancanza dei quali, il pignoramento potrà essere ugualmente trascritto, ma non verrà rilasciato il nuovo certificato di proprietà digitale al creditore;
  • copia del documento di identità e del codice fiscale del creditore;
  • numero di targa del veicolo pignorato, dati anagrafici e codice fiscale dell’intestatario debitore e del creditore e la data di efficacia del pignoramento (ovvero quella della notifica al debitore).

Nell’attuale situazione determinata dalla normativa emergenziale conseguente all’epidemia di Covid-19, è possibile procedere alla trascrizione a mezzo PEC.
Se il debitore non consegna spontaneamente il veicolo nel termine suddetto di dieci giorni, la polizia potrà intervenire nella ricerca dello stesso e, ove venga rinvenuto in circolazione, procederà al ritiro della carta di circolazione e dei titoli di proprietà o uso del veicolo e alla asportazione coercitiva dello stesso per consegnarlo all’IVG del luogo in cui è stato rinvenuto. Per fare questo, è utile notare che dal 2016 gli estremi del pignoramento sono inseriti nel Sistema di Indagine (S.D.I.) del Centro Elaborazione Dati; ciò consente di renderli visibili alle forze di polizia impegnate a pattugliare le strade.
Dal momento in cui l’IVG comunica al creditore la presa in custodia del veicolo, il creditore ha 30 giorni di tempo per iscrivere a ruolo il pignoramento nella cancelleria del Tribunale. Decorsi 45 giorni dal deposito della nota di iscrizione a ruolo, il creditore deve depositare l’istanza di assegnazione o di vendita del veicolo.

3. I costi del pignoramento di un autoveicolo

Il costo complessivo di pignorare una macchina si compone di alcune voci di spesa fisse e alcuni costi variabili:

  • la visura al PRA costa 6 €;
  • le spese di notifica dell’atto di pignoramento da corrispondere all’ufficiale giudiziario variano da un minimo di 9,50 € ad un massimo di 12,95 € se il pignoramento è notificato tramite servizio postale, e da un minimo di 8 € fino anche a 40 € se la notifica avviene da parte dell’ufficiale giudiziario nelle mani del debitore;
  • i diritti del PRA per la trascrizione ammontano a 27,00 €;
  • l’imposta di bollo è pari a 32 € oppure a 48 € nel caso in cui venga rilasciato anche il certificato di proprietà digitale. Ci sono delle esenzioni per quanto riguarda l’imposta di bollo come, ad esempio, nelle cause di lavoro, in quelle di separazione e divorzio ecc.;
  • i costi dell’IVG;
  • le competenze per l’avvocato, calcolate sul valore del pignoramento.

4. Esistono limiti al pignoramento di un’autovettura?

Non esiste alcun limite al pignoramento dell’auto per cui è possibile pignorare:

  1. l’unica auto, anche laddove questa sia necessaria per lavorare;
  2. l’auto utilizzata da una persona disabile;
  3. l’auto utilizzata dal malato, che deve recarsi in ospedale per terapie salvavita;
  4. l’auto usata per recarsi al lavoro.

Non bisogna, infatti, confondere il pignoramento con il fermo amministrativo che è invece una misura disposta esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui un contribuente non abbia pagato una cartella esattoriale. Scopo del fermo non è la vendita, ma il semplice divieto di utilizzare il mezzo (pena una multa e la confisca del bene).
La procedura di pignoramento di un autoveicolo può apparire relativamente semplice e potenzialmente eseguibile in proprio. Tuttavia, non è semplice districarsi nella burocrazia dei Tribunali e degli uffici amministrativi ed è quindi sempre utile rivolgersi al proprio avvocato per evitare di incorrere in errori che, seppur banali, possono compromettere il buon esito del pignoramento.