La confisca

La confisca consiste nell’espropriazione, con conseguente acquisto da parte dello Stato, delle cose connotate da un nesso di pertinenza con l’illecito penale, ossia legate al fatto criminoso da un collegamento eziologico diretto, stabile e non meramente occasionale, tale da rilevare la loro intrinseca pericolosità oggettiva.

1. Premessa

Nel Codice Rocco la risposta sanzionatoria all’illecito penale è imperniata sul c.d. sistema del doppio binario. Accanto alle pene in senso stretto, l’ordinamento penale contempla le misure di sicurezza, fondate sull’idea di pericolosità sociale delle persone (misure di sicurezza personali, v. artt. 199 e ss. cod. pen.) o delle cose (misure di sicurezza patrimoniali, v. artt. 236 e ss. cod. pen.).
L’inquadramento della confisca tra le misure di sicurezza è controverso: se da un lato l’ipotesi generale di confisca di cui all’art. 240 cod. pen. è senz’altro una misura di sicurezza, dall’altro lato la Legge penale contempla ipotesi di confisca che esulano dal principio di pericolosità sociale della cosa.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, l’istituto della confisca è polimorfo in quanto a fronte di un identico effetto sostanziale (i.e. l’ablazione del bene), diversa è la fisionomia dell’istituto in rapporto alla specifica disciplina positiva (Cass. Sez. un., 26 giugno 2014, n. 4880).

2. La confisca ex art. 240 cod. pen.

Presupposto della confisca di cui all’art. 240 cod. pen. è la pericolosità della cosa, da intendersi come probabilità che, ove lasciata nelle mani del reo, la cosa costituisca per lui un incentivo alla commissione di ulteriori illeciti.
La confisca è facoltativa (comma 1) quando ha ad oggetto “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”. Per prodotto si intende il frutto ottenuto dall’attività illecita; per profitto, invece, l’utilità economica conseguita.
La confisca facoltativa postula un potere discrezionale da parte del giudice, il quale, accertata la responsabilità penale dell’imputato con sentenza di condanna, valuta – in concreto – la necessarietà di sottrarre al reo quelle cose connesse al reato che potrebbe costituire stimolo per il compimento di ulteriori reati.
Al contrario, la confisca obbligatoria (comma 2) si basa su una presunzione di pericolosità delle (1) cose che costituiscono il prezzo del reato, (2) sui beni informatici che risultano esser stati utilizzati per la commissione dei reati indicati nello stesso articolo (pressoché reati informatici) e (3) sulle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono reato (anche se con riferimento a questo reato non vi sia stata sentenza di condanna). 

3. La confisca per equivalente.

Definita quale “forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti” (Cass. Sez. Un., 25 ottobre 2005, n. 41936), la confisca per equivalente riveste una funzione tipicamente afflittiva e sanzionatoria, prescindendo dal presupposto della pericolosità tipico delle misure di sicurezza.
La confisca per equivalente ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo, profitto o prodotto del reato (nei casi in cui non sia stato possibile confiscare direttamente il prezzo, profitto o prodotto).
L’istituto in questione non viene disciplinato in via generale, ma è previsto in disposizioni specifiche, quali, ad esempio, in materia di usura, reati contro la PA, contraffazione di marchi, frode informatica, riciclaggio, reati societari, reati tributari, ect.

4. La confisca in casi particolari: art. 240 bis cod. pen.

Introdotto negli anni ’90 nella lotta alla criminalità organizzata, la c.d. confisca allargata è prevista obbligatoriamente in caso di condanna (o patteggiamento), tra l’altro, per i delitti inerenti all’art. 416 bis cod. pen., delitti contro la PA, di usura e riciclaggio, e ha ad oggetto “denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica”. Trattasi di una presunzione relativa di illecita provenienza dei beni.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di tali beni, potrà essere disposta la confisca per equivalente.
Nonostante la sua natura di misura di sicurezza (atipica, come confermato dalla Cassazione con sentenza n.10887/2013), l’istituto prescinde da qualsiasi nesso eziologico tra il bene e l’attività criminosa.

5. La confisca nella legislazione extracodicistica

  • La confisca nel Codice della Strada quale sanzione amministrativa accessoria obbligatoria nel caso di condanna per (1) guida in stato di ebrezza, (2) rifiuto di sottoporti ad accertamenti alcolemici e (3) guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
  • La confisca urbanistica a seguito della commissione di reati urbanistici (T.U. 388/2001, art. 44).
  • La confisca nella responsabilità degli enti dipendente da reato (D.Lgs. 231/2001).