1. Nozione sul pignoramento mobiliare
Il pignoramento mobiliare, al pari delle altre procedure esecutive, è volto ad espropriare determinati beni facenti capo ad un debitore al fine di soddisfare le pretese creditizie del creditore procedente.
Questa tipologia di pignoramento trova ampia regolamentazione e disciplina all’interno del nostro codice di procedura civile.
L’art. 543 c.p.c. chiarisce subito che l’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e precetto, può ricercare le cose mobili di proprietà del debitore presso:
- La sua abitazione;
- In altri luoghi;
- Sulla sua persona (es. orologio, orecchini).
Sono da intendersi beni mobili, per il nostro ordinamento, tutti i beni non classificabili nella categoria dei beni immobili.
2. Forma e requisiti del pignoramento mobiliare
Questa forma di espropriazione, quindi, deve essere eseguita dall’ufficiale giudiziario, che dovrà essere munito dei titoli indicati nel paragrafo che precede.
La concreta esecuzione del pignoramento mobiliare avviene nella forma indicata dall’art. 518 c.p.c., ovvero mediante processo verbale redatto dall’ufficiale giudiziario e che indica:
- Di aver proceduto con l’ingiunzione del pignoramento;
- La descrizione delle cose pignorate (anche con l’utilizzo della fotografia);
- Il valore dei beni oggetto di pignoramento (quando previsto anche l’ausilio di esperto);
- Le disposizioni che sono state date per la conservazione delle cose pignorate.
Nella scelta dei beni da pignorare dovranno essere preferite le cose ritenute di più facile e pronta liquidazione.
Entro 24 ore dal compimento delle operazioni, l’ufficiale giudiziario dovrà depositare nella cancelleria del tribunale il processo verbale unitamente al titolo esecutivo e al precetto.
2.1. Altri aspetti procedurali
Il compimento delle operazioni di pignoramento mobiliare non può essere effettuato in qualsiasi momento ma potrà avvenire soltanto nei giorni feriali dalla ore 7 fino alle ore 21.
In caso di resistenza da parte del debitore, l’ufficiale giudiziario potrà chiedere l’ausilio della forza pubblica.
In caso di pignoramento di beni che necessitano di custodia è prevista, dall’art. 521 c.p.c., la possibilità di nominare un custode.
2.2. Espropriazione mobiliare di piccolo valore
L’art. 524 c.p.c., infine, disciplina l’ipotesi in cui l’espropriazione mobiliare riguardi beni di valore non superiore ai 20.000 euro.
In tal caso, rispetto alla procedura ordinaria, se vi è un solo creditore, il giudice dell’esecuzione dovrà emettere provvedimento, sull’istanza di assegnazione o di vendita, senza dover convocare le parti. Se, invece, vi sono altri creditori, questi hanno soltanto la facoltà di intervenire tempestivamente, non oltre la data del ricorso per l’assegnazione o la vendita; in questo caso il giudice emette ordinanza dopo aver sentito i creditori intervenuti.
3. Intervento dei creditori
Sono legittimati all’intervento, nella procedura esecutiva mobiliare, tutti i creditori che:
- sono già muniti di qualsivoglia genere di titolo esecutivo;
- abbiano qualche diritto di prelazione sui beni pignorati;
- abbiano eseguito un sequestro;
- abbiano un titolo di credito derivante dalle scritture contabili ex art. 2214 c.c.
Le modalità di intervento dei creditori, per beni pignorati inferiori a 20.000 euro, sono già stati oggetto di trattazione nel paragrafo precedente.
Nel caso, invece, di intervento ordinario, questo non potrà avvenire dopo la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o dell’assegnazione.
Anche nell’ipotesi di un intervento tardivo, il creditore può partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita. Tuttavia, nel caso di creditore chirografario, la partecipazione è consentita solo per la somma che eccede quella necessaria per soddisfare i creditori privilegiati nonché quelli intervenuti tempestivamente.
Coloro che, invece, godono di diritti di prelazione sui beni pignorati, anche se intervenuti tardivamente, concorrono alla partecipazione per la totalità della somma ricavata dalla procedura.
4. Modalità di vendita
La modalità di vendita dei beni mobili sottoposti ad esecuzione forzata, coincidono con le modalità di vendita previste generalmente dal nostro ordinamento.
La vendita potrà avvenire, quindi, con incanto o senza incanto.
4.1. Vendita senza incanto
In caso di vendita senza incanto, questa viene affidata all’istituto di vendita giudiziaria (I.V.G.) o ad altro soggetto specializzato iscritto nell’apposito elenco, redatto dal presidente del tribunale, dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati.
Il giudice dovrà, comunque, fissare:
- il prezzo minimo di vendita;
- l’importo globale da raggiungere;
- modalità di deposito della somma ottenuta dalla vendita dei beni;
- indicazione del termine non superiore a sei mesi, entro il quale l’I.V.G. o il soggetto specializzato, dovranno restituire gli atti alla competente cancelleria.
4.2. Vendita con incanto
La vendita dei beni mobili potrà avvenire anche con incanto. In tal caso, il giudice dell’esecuzione fissa il giorno, l’ora e il luogo in cui dovrà avvenire la vendita.
Una recente ed importante revisione normativa ha previsto l’introduzione di un limite massimo di tentativi di vendita mobiliare (attenzione a non includere anche il settore immobiliare in tale limite), che non possono essere superiori a tre. Inoltre, a prescindere dal numero di tentativi, il giudice potrà sempre ordinare la chiusura anticipata del procedimento, qualora paia certo che dall’esito della vendita non si ricaverà una ragionevole somma da porre a soddisfazione della massa creditoria.
4.3. Vendita beni mobili registrati
Merita una trattazione separata la vendita dei beni mobili registrati. Per tali beni si intendono quelli che devono essere obbligatoriamente iscritti in pubblici registri e della cui vendita è necessaria, quindi, la trascrizione. Si tratta, essenzialmente, della vendita di navi, aeromobili e autoveicoli.
In siffatta ipotesi, la vendita viene delegata a professionista iscritto ad albo degli avvocati, notai o commercialisti così come previsto dall’art. 534 bis.
Per il caso della vendita di questa tipologia di beni, si riscontrano, quindi, molte analogie con il procedimento di pignoramento immobiliare.
5. Limiti di pignorabilità dei beni mobili
Non tutti i beni nella disponibilità del debitore, possono essere oggetto di pignoramento mobiliare. L’art. 514 c.p.c. introduce un primo elenco dei beni mobili non assoggettabili a procedimento esecutivo. A questo elenco andranno ad aggiungersi anche i beni previsti da speciali disposizioni di legge.
Per avere un quadro completo sul punto, si consiglia la lettura del nostro articolo intitolato “Quali beni non possono essere pignorati”.
Tabella consuntiva
n. | Fasi del pignoramento mobiliare |
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1 | L’espropriazione mobiliare inizia dopo il procedimento di pignoramento (art. 491 c.p.c.). |
2 | L’ufficiale giudiziario prende in carico l’atto di pignoramento. |
3 | Ricerca dei beni mobili da pignorare che possano soddisfare la richiesta del creditore. |
4 | Viene redatto il verbale di pignoramento al debitore (art. 492 c.p.c.). |
5 | Viene istituito il fascicolo composto dal verbale, dal titolo esecutivo e dal precetto redatto dall’Ufficiale giudiziario (art. 518 c.p.c.). |
6 | Inizia la custodia dei beni mobili oggetti del pignoramento in un luogo di deposito ove l’ufficiale giudiziario ha trasportato i beni (art. 520 c.p.c.). |
7 | Avviene l’iscrizione della causa a ruolo dopo 10 gg. (art. 501 c.p.c.) e non oltre 90 gg. (art. 497 c.p.c.) ed il giudice fissa l’udienza (art. 530 c.p.c.). |
8 | Nelle udienze le parti potranno produrre prove documentali che avvalorano le loro posizioni e successivamente il Giudice emette il provvedimento di assegnazione o di vendita (art. 530 c.p.c.). |
9 | L’ordinanza del giudice può portare a: a) vendita a mezzo commissionario (artt. 522, 533 c.p.c.); b) vendita con incanto (art. 534 c.p.c.); c) vendita senza incanto (artt. 571 ss c.p.c.). |
10 | Distribuzione del ricavato della vendita che può avvenire in due modi: a) distribuzione “amichevole” quando i creditori richiedono la divisione della somma secondo un piano concordato (art. 541 c.p.c.); b) distribuzione giudiziale quando il giudice distribuisce la somma secondo priorità creditizia, c.d. piano di riparto (art. 542 c.p.c.). |