Elemento oggettivo del reato nell’ordinamento giuridico italiano

Il reato, secondo l’ordinamento giuridico italiano, è costituito da due elementi: l’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo. In questo articolo ci concentreremo sull’elemento oggettivo.

1. Quali sono gli elementi oggettivi del reato?

Gli elementi oggettivi individuati dalla dottrina come necessari alla configurazione del reato sono tre, ovvero:

  • La condotta (che può essere omissiva o commissiva);
  • L’evento;
  • Il nesso causale.

2. La condotta

La condotta, come detto nel paragrafo precedente, costituisce uno degli elementi oggettivi del reato. Al fine di darne una definizione logico-giuridica appropriata, può definirsi condotta quel comportamento umano che costituisce una fattispecie di reato. La condotta, per essere penalmente rilevante, deve essere conforme a quella descritta dalla norma incriminatrice e, quindi, essere tipica.
La condotta, inoltre, a seconda della sua natura viene ulteriormente suddivisa in:

  • Commissiva (l’azione): si intende l’azione materiale compiuta da un individuo che ha cagionato un evento penalmente rilevante;
  • Omissiva: in questo caso si intende invece il mancato compimento di una azione che per legge un soggetto è tenuto a compiere (es. omissione di soccorso).

2.1 Classificazione dei reati in base alla condotta

In base al genere di condotta indicato dalla norma penale incriminatrice, i reati possono essere classificati nel modo che segue:

  • Reati di azione: possono essere compiuti soltanto mediante azione;
  • Reati di omissione: possono essere compiuti soltanto mediante omissione;
  • Reati a condotta mista: sono quelli che si realizzano mediante condotta cumulativa, condotta omissiva e commissiva.
  • Reati a forma libera: il modo di commissione del reato è variabile rispetto alla causazione di un determinato evento (es. l’evento che cagiona la morte per omicidio può essere causato in modi differenti);
  • Reati a forma vincolata: la commissione del reato è subordinata ad una precisa condotta (es. per il reato di furto è necessario che venga sottratta una determinata cosa alla vittima);
  • Reati unisussistenti e plurisussistenti: in base alla necessità che la verificazione del reato sia subordinato o meno alla realizzazione di uno o più atti;
  • Reati senza azione.

3. L’evento

Anche l’elemento oggettivo dell’evento è stato di ampia discussione in dottrina. Tutt’oggi ci sono pareri discordanti sul punto ma quello che può affermarsi con ragionevole certezza è che questo elemento non è altro che il risultato generato da una determinata condotta commissiva compiuta dall’individuo ovvero da una determinata condotta omissiva.

3.1 Distinzione dei reati in base all’evento

Sulla base dell’evento verificatosi, i reati sono stati oggetto, da parte della dottrina, di ulteriore classificazione. Essi, infatti, sono stati suddivisi in:

  • Reati di pura condotta e di evento;
  • Reati omissivi propri ed impropri;
  • Reati di danno e reati di pericolo;
  • Reati istantanei (si verifica istantaneamente: es. morte per omicidio);
  • Reati permanenti (si verificano dopo un certo di lasso di tempo: es. sequestro di persona).

4. Il nesso causale

Il nesso causale costituisce il terzo ed ultimo elemento oggettivo del reato. Esso consiste essenzialmente nella connessione esistente tra la condotta penalmente rilevante e l’evento.
Il nesso di causalità è un tratto caratteristico del reato previsto in maniera espressa dall’art. 40 del codice penale, il quale stabilisce che “… nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non sia conseguenza diretta della sua azione o omissione…”.
Anche l’art. 41 c.p. disciplina quello che è il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento. Nel predetto articolo viene presa in considerazione l’evenienza di un concorso di cause. In tal caso, appunto, l’articolo 41 c.p. indica al primo comma che: “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione ed omissione dell’evento…”.

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