1. Nozione generale
Come accennato nella parte introduttiva, nel caso in cui una pena non trovi esecuzione, dopo che sia decorso un determinato lasso di tempo, ne comporta la sua estinzione.
La ragione di questa causa di estinzione della pena dovrà essere riscontrata non tanto nel fatto del venir meno dell’interesse della collettività nell’esecuzione della pena inflitta dalla sentenza, quanto soprattutto dalla scarsa efficacia che la stessa possa avere da un punto di vista della prevenzione circa la commissione di ulteriori reati da parte del condannato.
La pena che potrà essere oggetto di prescrizione ha per oggetto soltanto quelle principali, dovendosi quindi ritenere escluse da tale beneficio le pene accessorie.
Infine, in caso di condanna all’ergastolo l’ipotesi della prescrizione della pena è sempre esclusa.
2. Inquadramento normativo sulla prescrizione della pena
La prescrizione della pena è contenuta e disciplinata all’interno degli artt. 172 e 173 del codice penale, che trattano rispettivamente le ipotesi di “estinzione delle pene della reclusione e della multa” e l’ipotesi di “estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda”.
Nei paragrafi successivi saranno illustrate le peculiarità delle ipotesi di prescrizione previste dall’ordinamento penale.
2.1 Estinzione delle pene della reclusione e della multa
Per espressa previsione dell’articolo 172 c.p. la pena della reclusione dovrà estinguersi una volta che sia decorso un lasso temporale corrispondente al doppio della pena indicata nella sentenza di condanna e che dovrà comunque essere non inferiore agli anni dieci di reclusione e non superiore agli anni trenta.
Invece, con riferimento alla circostanza della multa, essa dovrà ritenersi estinta una volta decorso il termine di anni dieci dalla data della sua applicazione. Nel caso in cui, però, la multa sia applicata in concomitanza con la pena della reclusione, il termine utile a generare l’estinzione della multa dovrà corrispondere al termine utile per generare l’estinzione della pena della reclusione.
Nella ipotesi in cui la condanna avvenga in concorso di reati, l’estinzione delle singole pene è soggetta comunque a singolo calcolo e, quindi, non cumulativo.
Nel caso in cui il condannato sua un recidivo, o sia ritenuto un delinquente abituale, professionale o per tendenza, l’estinzione della pena non potrà mai verificarsi.
2.2 Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda
In caso di arresto o ammenda, le ipotesi di estinzione della pena sono disciplinate dall’art. 173 c.p. che prevede, appunto, che in entrambi i casi l’estinzione interviene dopo che sia decorso un termine di cinque anni.
Nel caso in cui si dovesse trattare di recidivi o, comunque, di delinquenti abituali, professionali o per tendenza il termine viene individuato in dieci anni.
3. Individuazione del dies a quo
Con riferimento alla data da tener presente per la decorrenza dei termini finalizzati all’estinzione della reclusione e della multa, il calcolo dovrà partire dal giorni in cui la condanna inflitta al reo sia diventata irrevocabile così come previsto dall’art. 648 c.p.p. o, alternativamente dal giorno in cui il soggetto sottoposto a condanna abbia deciso arbitrariamente di sottrarsi all’esecuzione della condanna.
È possibile, inoltre, che una determinata sentenza preveda che l’esecuzione della pena inflitta sia, in realtà, subordinata ad un termine o al verificarsi di una determinata condizione. In tal caso il termine per l’estinzione dovrà decorrere dal giorno in cui il termine è scaduto o da quello in cui la condizione si è verificata.