Il reato di stalking

Lo stalking è stato introdotto come reato dalla legge numero 38 del 23 aprile 2009(1). Si tratta di un genere di reato che è stato oggetto, e lo è tutt’ora, di ampio dibattito in dottrina.
Come è facile apprendere dai servizi di cronaca giornalistica, emergono in misura sempre maggiore le condotte poste in essere da individui che compiono veri e propri atti di persecuzione verso una malcapitata vittima.

1. Introduzione normativa

Con l’inserimento all’interno del codice penale dell’art. 612 bis si è inteso disciplinare e prevedere una pena per atti posti in essere dal soggetto agente con finalità persecutorie.
Al primo comma del predetto articolo è appunto previsto che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

2. Circostanze aggravanti nel reato di stalking

Il medesimo articolo, introdotto dalla legge 38/2009, prevede alcune circostanze nel compimento dell’atto di stalking che comportano un aggravio della pena, rispetto alla pena standard indicata al primo comma. L’originaria pena, infatti, dovrà essere aumentata nei casi in cui gli atti persecutori siano stati posti in essere:

  • Dal coniuge (anche se separato);
  • Da un soggetto in qualche modo coinvolto da relazione affettiva con il soggetto passivo.

Con riferimento al soggetto passivo, invece, costituisce circostanza aggravante se la vittima è:

  • Una persona di minore età;
  • Una donna in stato di gravidanza;
  • Una persona affetta da disabilità.

La norma prevede un aggravio di pena anche nei casi di utilizzo materiale di mezzi finalizzati al compimento degli atti persecutori; tali ipotesi sono:

  • Utilizzo di strumentazione informatica o telematica;
  • Utilizzo delle armi;
  • Soggetto agente che ha travisato il proprio aspetto.

3. Denunciare un caso di stalking e termine

Affinchè l’autorità giudiziaria possa perseguire il reato di stalking è necessario che la parte offesa proponga querela. Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi a far data dal compimento dell’ultimo degli atti persecutori posti in essere dal soggetto agente.
Nel caso in cui la condotta persecutoria posta in essere sia avvenuta mediante la minaccia, la querela è irrevocabile.
Se, invece, lo stalking è stato commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, non è obbligatoria la presentazione della querela da parte della persona offesa, poiché è ammessa anche la procedibilità di ufficio.

4. Modifiche successive all’introduzione dell’articolo 612 bis del codice penale

Nonostante l’articolo in esame sia stato inserito nel nostro ordinamento penale nel 2009, la medesima norma è stata, negli anni successivi, oggetto di diverse modifiche.
Si riporta di seguito una sintesi di quelle che sono state le modifiche più significative:

Aggravio di penaL. 19 luglio 2019, n. 69 (ultima modifica)Da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni, si è passati a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi.
Inserimento irrevocabilità della querelaL. 15 ottobre 2013, n. 119È stato inserito il periodo “La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma”
Inserimento modalità di remissione querelaL. 15 ottobre 2013, n. 119È stato inserito il periodo “La remissione della querela può essere soltanto processuale”

Inoltre, la legge n. 172 del 1 ottobre 2012 ha precisato che il reato di stalking non può rientrare nell’ipotesi di estinzione del reato così come previste dal nuovo articolo 162 ter del codice penale. Quest’ultima norma prevede che per i casi dei reati procedibili a querela l’imputato ha la possibilità di riparare il danno per giungere ad una conclusione “indolore” da un punto di vista penale dell’intero processo a suo carico.

5. Elemento oggettivo

L’elemento oggettivo nel compimento degli atti persecutori consiste nella condotta posta in essere dal soggetto agente che è tipicamente costituita da ripetute minacce o molestie nei confronti del soggetto passivo.
Il bene giuridico che il nostro ordinamento giuridico vuole tutelare e disciplinare in questa ipotesi è la incolumità individuale dell’individuo. 

6. Elemento soggettivo

L’elemento soggettivo, invece, si rinviene nel dolo generico, consistente nella volontà e coscienza di porre in essere una condotta volta a mettere in pericolo l’incolumità di un individuo, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico.

7. Reato di stalking e il risarcimento del danno

Per quel che riguarda il risarcimento del danno a cui una vittima di stalking potrà avere diritto, il giudice adito a computare il quantum non dovrà tenere in considerazione soltanto eventuali danni di natura materiale o biologica, ma dovrà considerare anche e soprattutto l’alterazione dell’equilibrio psichico della persona offesa del reato.

8. I vari profili di stalker

Attraverso uno studio psicologico sulla casistica fin qui analizzata dai tribunali nazionali, sono stati profilati cinque tipi di stalker con le caratteristiche indicate nella tabella che segue:

RISENTITOTendenzialmente questo profilo si riconduce all’ex, intenzionato ad azionare un meccanismo di vendetta generato dalla mancata accettazione della fine di un rapporto con la vittima
BISOGNOSO DI AFFETTOinterpretazione errata di ciò la vittima sta offrendo allo stalker (ad esempio in ambito lavorativo) che lo decifra come segnale di interesse nei suoi confronti
CORTEGGIATORE INCOMPETENTESoggetto agente incapace di corteggiare che finisce col mettere in atto atteggiamenti che opprimono e invadono la serenità del soggetto passivo
RESPINTOAtteggiamenti persecutori messi in atto dallo stalker dopo che è stato respinto dalla vittima
PREDATORELo stalker prova eccitazione nel generare uno stato di ansia e paura nel soggetto passivo che è stato individuato come preda per scopi strettamente sessuali

L’individuazione di tali profili consente al giudice di avere un quadro generale più completo al fine di individuare meglio la connessione tra lo stato d’animo del soggetto agente e la condotta posta in essere.

9. Ultime dalla Corte di Cassazione

La pronunzia assolutoria per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. passata in giudicato non preclude la celebrazione del giudizio per il reato di cui all’art. 614 cod. pen. quando gli atti persecutori si siano sostanziati, oltre che nell’intrusione nell’abitazione della vittima, anche in ulteriori comportamenti invasivi determinanti uno o più degli eventi tipici dello “stalking”, non sussistendo identità del fatto storico rilevante per la violazione del divieto di “bis in idem”, secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016. (Cass. Sez. V penale del 23 luglio 2020 n. 22043)

Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall’art. 612-bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la configurabilità del reato commesso dall’imputato ai danni dell’ex-fidanzata per costringerla a riprendere la relazione sentimentale non fosse esclusa dall’avere costei – fatta bersaglio di ripetute minacce di morte e di gravi e reiterati atti di violenza – cercato contatti con l’uomo mentre era ristretto agli arresti domiciliari). (Cass. Sez. V penale del 5 giugno 2020 n. 17240)

Il delitto previsto dell’art. 612-bis cod. pen. ha natura di reato abituale di evento “per accumulo”, che si perfeziona al momento della realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma e si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, così che, in caso di contestazione “aperta”, il termine finale di consumazione coincide con quello della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, consentendo fino a quel momento l’estensione dell’imputazione alle condotte, frutto della reiterazione criminosa, realizzate dopo l’esercizio dell’azione penale. (Fattispecie relativa a contestazione del reato “con condotta in atto”, in cui la Corte ha ritenuto che le ulteriori minacce poste in essere dall’imputato nel corso del dibattimento nei confronti delle persone offese, anche dopo il loro esame, non potessero essere espressione di una nuova e diversa “campagna persecutoria”). (Cass. Sez. V penale del 4 giugno 2020 n. 17000)

Il delitto di minaccia è assorbito in quello di cui all’art. 612-bis cod. pen. purché le minacce siano state poste in essere nel medesimo contesto temporale e fattuale integrante la condotta di atti persecutori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 612 e 612-bis cod. pen., in quanto le contestate minacce risalivano ad un periodo precedente l’inizio degli atti persecutori). (Cass. Sez. V penale del 22 aprile 2020 n. 12730)

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Note

1) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11 Testo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche’ in tema di atti persecutori».