Art. 211 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Presupposti del confronto

Articolo 211 - codice di procedura penale

1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate (194 ss., 208 ss.) o interrogate (64, 65), quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti (364, 392).

Articolo 211 - Codice di Procedura Penale

1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate (194 ss., 208 ss.) o interrogate (64, 65), quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti (364, 392).

Massime

Il confronto non costituisce adempimento di cui sia imposta obbligatoriamente l’effettuazione da parte di alcuna norma processuale, in quanto, a fronte di contrastanti versioni fornite dai dichiaranti, spetta al giudice apprezzare, secondo il proprio libero convincimento, il grado di attendibilità dell’una piuttosto che dell’altra dichiarazione. Cass. pen. sez. I 27 settembre 2013, n. 40290

Il giudice non può ammettere il confronto qualora l’imputato, limitandosi a rendere dichiarazioni spontanee, si è rifiutato di sottoporsi ad esame, in quanto tale rifiuto si estende anche al confronto, che in sostanza altro non è che la prosecuzione di un atto di esame. Cass. pen. sez. I 23 gennaio 2012, n. 2650

Il giudice non può ammettere il confronto tra due soggetti se gli stessi non siano stati già esaminati in quella fase processuale, essendo l’esame delle parti o dei testimoni il primo sistema per eliminare i contrasti tra gli stessi. Inoltre, se il soggetto si è legittimamente rifiutato di sottoporsi all’esame, non può essere disposto il confronto del medesimo con altro soggetto, poiché il rifiuto di essere esaminato si estende al confronto, proprio perché questo mezzo di prova è in sostanza la prosecuzione di un atto di esame o di interrogatorio già svoltosi. Cass. pen. sez. VI 26 giugno 1997, n. 6282

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