Art. 392 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Casi

Articolo 392 - codice di procedura penale

(1) 1.Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio (70, 346, 467, 551):
a) all’assunzione della testimonianza (194 ss.) di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini (61) su fatti concernenti la responsabilità di altri, [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b)] (2);
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210, [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b)] (2) e all’esame dei testimoni di giustizia (3);
e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (220 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione (213 ss.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza (4)(5).
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224 bis (6).

Articolo 392 - Codice di Procedura Penale

(1) 1.Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio (70, 346, 467, 551):
a) all’assunzione della testimonianza (194 ss.) di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all’esame della persona sottoposta alle indagini (61) su fatti concernenti la responsabilità di altri, [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b)] (2);
d) all’esame delle persone indicate nell’art. 210, [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b)] (2) e all’esame dei testimoni di giustizia (3);
e) al confronto (211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia (220 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione (213 ss.), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza (4)(5).
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224 bis (6).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare.
(2) Le parole poste tra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 4, comma 1, della L. 7 agosto 1997, n. 267. Si veda altresì l’art. 6, comma 1, della medesima legge che si riporta:
«1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere c) e d) dell’articolo 392 del codice di
procedura penale, come modificate dall’articolo 4 della presente legge, anche dopo l’esercizio dell’azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
(3) Le parole: «e all’esame dei testimoni di giustizia» sono state aggiunte dall’art. 21 della L. 11 gennaio 2018, n. 6.
(4) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. h), del D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212.
(5) Questo comma, inserito dall’art. 13, comma 1, della L. 15 febbraio 1996, n. 66, è stato così, da ultimo, sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. g), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(6) Le parole: «ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224 bis» sono state aggiunte dall’art. 28 della L. 30 giugno 2009, n. 85.

Massime

In caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l’esame testimoniale, il giudice per le indagini preliminari può disporre “ex officio” lo svolgimento di accertamenti peritali aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell’art. 196, cod. proc. pen. (Nella specie l’esame testimoniale ha riguardato un minore vittima di violenza sessuale). Cass. pen. Sezioni Unite 31 agosto 2017, n. 39746

Con riferimento alla deposizione testimoniale resa in sede di incidente probatorio avente ad oggetto la ritrattazione di precedenti dichiarazioni rilasciate durante le indagini preliminari, il giudice è tenuto a valutare, sia in relazione allo sviluppo delle indagini sia in ottica dibattimentale, la sussistenza di elementi rilevanti ai fini della operatività del comma quarto dell’art. 500 cod. proc. pen. che abbiano potuto condizionare le dichiarazioni del teste. (La S.C.in motivazione, ha precisato che anche a seguito delle modi.che apportate all’art. 500 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001, in sede cautelare il G.i.p. ben può attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dal teste del P.M. piuttosto che a quelle rese in sede di incidente probatorio, quando fondi il proprio convincimento su una motivazione logica e congrua). Cass. pen. sez. II 21 marzo 2017, n. 13836

Sono legittimamente acquisite e, quindi, pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini su fatti attinenti la propria responsabilità rese, nel contraddittorio tra le parti, in sede di incidente probatorio ammesso per procedere all’esame della stessa persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, ex art. 392, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.. Cass. pen. sez. V 25 marzo 2015, n. 12697

In tema di incidente probatorio, gli incontri preliminari avvenuti previa autorizzazione del giudice tra il minore vittima di abusi sessuali e l’esperto di neuropsichiatria infantile allo scopo di facilitare il contatto personale tra quest’ultimo e la persona offesa, nella prospettiva di agevolare la successiva acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti, non comportano alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto debole, anche se svolti in assenza del consulente tecnico della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da vizi la decisione impugnata che aveva ritenuto attendibile la testimonianza del minore preceduta da incontri preliminari con l’esperto di neuropsichiatria infantile sottoposti a registrazione). Cass. pen. sez. III 12 marzo 2015, n. 10489

L’assunzione della perizia in incidente probatorio implica l’esposizione orale del perito e il conseguente esame dello stesso ad opera delle parti. Cass. pen. sez. I 2 dicembre 2008, n. 44847

La legge 1 marzo 2001, n. 63, di attuazione dei principi del giusto processo, nel modificare le disposizioni relative all’esame degli imputati in un procedimento connesso, non ha implicitamente abrogato la disciplina delle speciali ipotesi di incidente probatorio prevista dall’art. 392, comma primo, lett. c) e d), c.p.p.. Cass. pen. sez. VI 19 luglio 2010, n. 28102

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