Rapporto tra nonni e nipoti: l’interesse del minore

Articolo a cura dell’Avv.ssa Nina Michela Barria

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”. Così recita l’art. 317 bis c.c., introdotto nel codice dal Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 134. La norma ha attribuito rilevanza giuridica agli interessi dei nonni, alla instaurazione e al mantenimento di una significativa relazione con i nipoti, non solo quale tappa fondamentale per il fruttuoso sviluppo relazionale e culturale dei minori, ma anche nell’ottica degli ascendenti ad essere attivamente coinvolti in tale processo.

Nonni e minori

Indice

1. Il quadro normativo
2. La posizione della giurisprudenza
3. L’ordinanza della Prima Sezione della Corte di Cassazione 05.02.2020 n. 9145: il bilanciamento tra contrapposti interessi
4. Conclusioni: il carattere recessivo del diritto degli ascendenti rispetto al preminente interesse del minore

1. Il quadro normativo

Il riconoscimento di questo legame affettivo è garantito dalla possibilità, attribuita ai nonni cui sia impedito l’esercizio di tale diritto, di ricorrere al Tribunale per i minorenni territorialmente competente al fine di chiedere l’adozione dei provvedimenti più idonei a garantirlo. Peraltro, il provvedimento del giudice in materia deve essere necessariamente fondato sul primario interesse del minore: pertanto, l’art. 317 bis c.c. deve essere posto in correlazione con l’art. 315 c.c. che, tra i plurimi diritti riconosciuti ai figli, vi comprende anche quello di mantenere rapporti significativi con i parenti, in primis con gli ascendenti. Analogo contenuto ha l’art. 337 ter c.c., che tutela tali rapporti anche nell’ipotesi di affidamento dei figli minori a seguito di separazione o divorzio, posto il grave pregiudizio che la crisi coniugale può recargli.
L’art. 317 bis c.c., da un lato, e gli artt. 315 e 337 ter c.c., dall’altro, sono disposizioni speculari che, nonostante la loro formulazione, hanno portata e limiti ben diversi.
I due diritti – quello dei nonni e quello dei nipoti – possono talvolta confliggere e, perciò, occorre operare un bilanciamento tra gli stessi, che non può non avere come parametro di riferimento i soggetti più deboli del rapporto e della crisi familiare, cioè i minori.
Se non si dubita dell’esistenza di un vero e proprio diritto dei nipoti di costruire e mantenere una relazione stabile con i nonni, altrettanto non può dirsi con riferimento ai nonni. Infatti, la configurazione di una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo in capo agli ascendenti è dibattuta in dottrina. Da un lato, vi è chi afferma, sostenuto dalla lettera della norma, che i nonni siano titolari di un diritto soggettivo, tutelabile mediante lo strumento del ricorso giurisdizionale, eventualmente anche contro la volontà dei genitori, che devono astenersi dal compromettere la loro relazione con i nipoti. Dall’altro vi sono invece coloro che attribuiscono alla posizione dei nonni la qualifica di mero interesse, tutelabile solo nell’ipotesi in cui il suo esercizio non comprometta l’educazione e lo sviluppo dei minori. In caso di conflitto, quindi, la posizione degli ascendenti subirebbe una degradazione o compressione, finalizzata alla miglior tutela e all’armonioso sviluppo dei nipoti.

2. La posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza, tanto nazionale quanto sovranazionale, ha cercato di tracciare la linea di confine tra il diritto del minore e quello degli ascendenti. Quanto alla Corte di Cassazione, il suo intervento appare orientato verso due direttrici.
Da un lato, vengono in rilievo molteplici pronunce volte a riconoscere, ma soprattutto a garantire, il diritto dei nonni a mantenere il legame con i nipoti, nell’ipotesi in cui l’atteggiamento ostile dei genitori gli impedisca di coltivarlo. Questa posizione è stata confermata, tra le altre, anche della recentissima ordinanza della Corte di Cassazione del 5 febbraio 2020 n. 9144, con la quale la Prima Sezione ha riconosciuto un simile diritto anche ai coniugi degli ascendenti in quanto membri del nucleo familiare dei riferimento (c.d. nonni acquisiti).
Dall’altro lato, tuttavia, ogni sentenza nazionale in materia sottolinea il carattere necessariamente condizionato del diritto degli ascendenti: si tratta di una diritto che, infatti, può trovare piena tutela solo ove coincida con quello al corretto sviluppo psico-fisico del minore e alla sua ottimale integrazione nell’ambito familiare. In caso contrario, il diritto in questione non potrebbe che essere degradato a mero interesse, non tutelabile a fronte del primario beneficio del nipote.
Tale impostazione trova conferma anche nella giurisprudenza sovranazionale, almeno a partire dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 gennaio 2015 n. 107/10, Manuello e Nevi c. Italia, con la quale l’Italia è stata condannata per non essersi adeguatamente adoperata al fine consentire il mantenimento della relazione familiare tra i ricorrenti e la nipote. In tal caso, infatti, il rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU poteva essere garantito solo attraverso un intervento positivo dello Stato, in luogo del generale divieto di astensione ed indebita ingerenza nella più intima sfera di riservatezza dei singoli. Sebbene la Corte abbia riconosciuto il ruolo fondamentale dei nonni nel percorso di crescita e di sviluppo dei nipoti, ha contestualmente avvertito l’esigenza di specificare che nel contemperamento degli interessi coinvolti occorre massima prudenza, in modo da evitare che il rapporto con i nonni assuma connotati negativi per il minore.
Ciò è confermato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, fondando il proprio convincimento sull’interpretazione del Regolamento UE 2201/2003, ha precisato che tutte le misure adottate nella crisi della famiglia, pur dovendo limitare nella minor misura possibile il novero dei soggetti che contribuiscono alla crescita del minore, devono essere ispirate alla tutela del superiore interesse dei figli/nipoti, che a tal fine devono essere ovviamente coinvolti nel relativo processo attraverso il delicato strumento dell’audizione.

3. L’ordinanza della Prima Sezione della Corte di Cassazione 05.02.2020 n. 9145: il bilanciamento tra contrapposti interessi

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato può essere apprezzato l’ulteriore tassello posto in materia dall’ordinanza del 5 febbraio 2020 n. 9145 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. In particolare, gli Ermellini hanno concentrato al loro attenzione sul carattere recessivo dell’interesse dei nonni, tutelato dall’art. 317 bis c.c., rispetto a quello preminente del minore di cui all’art. 315 c.c.
Riportandosi a quanto affermato in precedenza dalla medesima Sezione con sentenza 27.07.2018 n. 19780, la Suprema Corte ha ravvisato il presupposto del riconoscimento del diritto degli ascendenti nella ricorrenza di una duplice condizione: una relazione stabile tra nonni e nipoti, tendenzialmente duratura, cui si affianca una positiva valutazione del giudice circa il beneficio che il minore può trarre dalla cooperazione degli ascendenti con i genitori. Quest’ultimo aspetto è certamente sottoposto a modificazioni, derivanti da fattori oggettivi o soggettivi, che possono condurre alla esclusione, o quantomeno alla limitazione, del diritto dei nonni, anche se riconosciuto in un provvedimento precedente.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, in particolare, la frequentazione del nonno è stata ritenuta pregiudizievole per un sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei minori coinvolti. Ed infatti, il tentativo dell’ascendente di inserire nell’ambito familiare anche la propria moglie, oltre a determinare una potenziale destabilizzazione della coppia genitoriale, è stato ritenuto idoneo a compromettere il loro percorso formativo ed educativo.
La Cassazione, peraltro, pone al centro della propria motivazione il primario interesse dei nipoti, rispetto al quale quello degli ascendenti risulta meramente collaterale: riconosciuto il diritto dei primi all’instaurazione e al mantenimento di una solida relazione con i secondi, precisa che la situazione giuridica soggettiva attribuita a questi ultimi intanto può essere tutelata in quanto non determini una lesione del ben più importante diritto dei minori ad una crescita sana ed equilibrata. Infatti, nell’ipotesi sottoposta al vaglio della Corte, la conflittualità tra genitori ed ascendenti aveva determinato una irrimediabile tensione familiare “per effetto della perdita di spontaneità e per il conflitto di lealtà derivanti dall’essere oggetto di contesa tra i genitori ed il nonno”.

4. Conclusioni: il carattere recessivo del diritto degli ascendenti rispetto al preminente interesse del minore.

L’ordinanza 9145/2020, dunque, rappresenta un ulteriore riconoscimento del prevalente interesse del minore, intorno al quale possono essere modellati i diritti degli altri membri della famiglia, partecipi del suo sviluppo psico-fisico, se e nella misura in cui risultino funzionali ad esso.
Il percorso avviato con l’inserimento nell’impianto codicistico dell’art. 317 bis c.c., così come progressivamente interpretato dalla giurisprudenza, risulta ulteriormente specificato dalla esplicita affermazione della sua portata recessiva: alla pienezza della posizione soggettiva dei nonni nei confronti dei terzi si contrappone la sua cedevolezza rispetto a quello che si conferma essere, in ogni caso, il prevalente interesse del minore. Questo interesse, nonché il corrispondente diritto ad intrattenere dei rapporti significativi con i parenti, ed in primo luogo con gli ascendenti, conferma il suo ruolo di criterio principe nella definizione dei rapporti familiari e in tutti gli aspetti della sua crisi, tanto tra genitori quanto tra questi ultimi ed i nonni, nel rispetto sia dei vincoli sovranazionali sia della volontà del legislatore nazionale. Proprio alla luce di quest’ultimo sono state risolte le questioni recentemente affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, e appare ragionevole presumere che, nell’ottica della tutela del soggetto debole, qualsiasi conflitto familiare che coinvolga dei minori di età debba essere composto applicando il medesimo criterio.

nonni e minori

Indice

1. Il quadro normativo
2. La posizione della giurisprudenza
3. L’ordinanza della Prima Sezione della Corte di Cassazione 05.02.2020 n. 9145: il bilanciamento tra contrapposti interessi
4. Conclusioni: il carattere recessivo del diritto degli ascendenti rispetto al preminente interesse del minore

1. Il quadro normativo

Il riconoscimento di questo legame affettivo è garantito dalla possibilità, attribuita ai nonni cui sia impedito l’esercizio di tale diritto, di ricorrere al Tribunale per i minorenni territorialmente competente al fine di chiedere l’adozione dei provvedimenti più idonei a garantirlo. Peraltro, il provvedimento del giudice in materia deve essere necessariamente fondato sul primario interesse del minore: pertanto, l’art. 317 bis c.c. deve essere posto in correlazione con l’art. 315 c.c. che, tra i plurimi diritti riconosciuti ai figli, vi comprende anche quello di mantenere rapporti significativi con i parenti, in primis con gli ascendenti. Analogo contenuto ha l’art. 337 ter c.c., che tutela tali rapporti anche nell’ipotesi di affidamento dei figli minori a seguito di separazione o divorzio, posto il grave pregiudizio che la crisi coniugale può recargli.
L’art. 317 bis c.c., da un lato, e gli artt. 315 e 337 ter c.c., dall’altro, sono disposizioni speculari che, nonostante la loro formulazione, hanno portata e limiti ben diversi.
I due diritti – quello dei nonni e quello dei nipoti – possono talvolta confliggere e, perciò, occorre operare un bilanciamento tra gli stessi, che non può non avere come parametro di riferimento i soggetti più deboli del rapporto e della crisi familiare, cioè i minori.
Se non si dubita dell’esistenza di un vero e proprio diritto dei nipoti di costruire e mantenere una relazione stabile con i nonni, altrettanto non può dirsi con riferimento ai nonni. Infatti, la configurazione di una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo in capo agli ascendenti è dibattuta in dottrina. Da un lato, vi è chi afferma, sostenuto dalla lettera della norma, che i nonni siano titolari di un diritto soggettivo, tutelabile mediante lo strumento del ricorso giurisdizionale, eventualmente anche contro la volontà dei genitori, che devono astenersi dal compromettere la loro relazione con i nipoti. Dall’altro vi sono invece coloro che attribuiscono alla posizione dei nonni la qualifica di mero interesse, tutelabile solo nell’ipotesi in cui il suo esercizio non comprometta l’educazione e lo sviluppo dei minori. In caso di conflitto, quindi, la posizione degli ascendenti subirebbe una degradazione o compressione, finalizzata alla miglior tutela e all’armonioso sviluppo dei nipoti.

2. La posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza, tanto nazionale quanto sovranazionale, ha cercato di tracciare la linea di confine tra il diritto del minore e quello degli ascendenti. Quanto alla Corte di Cassazione, il suo intervento appare orientato verso due direttrici.
Da un lato, vengono in rilievo molteplici pronunce volte a riconoscere, ma soprattutto a garantire, il diritto dei nonni a mantenere il legame con i nipoti, nell’ipotesi in cui l’atteggiamento ostile dei genitori gli impedisca di coltivarlo. Questa posizione è stata confermata, tra le altre, anche della recentissima ordinanza della Corte di Cassazione del 5 febbraio 2020 n. 9144, con la quale la Prima Sezione ha riconosciuto un simile diritto anche ai coniugi degli ascendenti in quanto membri del nucleo familiare dei riferimento (c.d. nonni acquisiti).
Dall’altro lato, tuttavia, ogni sentenza nazionale in materia sottolinea il carattere necessariamente condizionato del diritto degli ascendenti: si tratta di una diritto che, infatti, può trovare piena tutela solo ove coincida con quello al corretto sviluppo psico-fisico del minore e alla sua ottimale integrazione nell’ambito familiare. In caso contrario, il diritto in questione non potrebbe che essere degradato a mero interesse, non tutelabile a fronte del primario beneficio del nipote.
Tale impostazione trova conferma anche nella giurisprudenza sovranazionale, almeno a partire dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 gennaio 2015 n. 107/10, Manuello e Nevi c. Italia, con la quale l’Italia è stata condannata per non essersi adeguatamente adoperata al fine consentire il mantenimento della relazione familiare tra i ricorrenti e la nipote. In tal caso, infatti, il rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU poteva essere garantito solo attraverso un intervento positivo dello Stato, in luogo del generale divieto di astensione ed indebita ingerenza nella più intima sfera di riservatezza dei singoli. Sebbene la Corte abbia riconosciuto il ruolo fondamentale dei nonni nel percorso di crescita e di sviluppo dei nipoti, ha contestualmente avvertito l’esigenza di specificare che nel contemperamento degli interessi coinvolti occorre massima prudenza, in modo da evitare che il rapporto con i nonni assuma connotati negativi per il minore.
Ciò è confermato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, fondando il proprio convincimento sull’interpretazione del Regolamento UE 2201/2003, ha precisato che tutte le misure adottate nella crisi della famiglia, pur dovendo limitare nella minor misura possibile il novero dei soggetti che contribuiscono alla crescita del minore, devono essere ispirate alla tutela del superiore interesse dei figli/nipoti, che a tal fine devono essere ovviamente coinvolti nel relativo processo attraverso il delicato strumento dell’audizione.

3. L’ordinanza della Prima Sezione della Corte di Cassazione 05.02.2020 n. 9145: il bilanciamento tra contrapposti interessi

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineato può essere apprezzato l’ulteriore tassello posto in materia dall’ordinanza del 5 febbraio 2020 n. 9145 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione. In particolare, gli Ermellini hanno concentrato al loro attenzione sul carattere recessivo dell’interesse dei nonni, tutelato dall’art. 317 bis c.c., rispetto a quello preminente del minore di cui all’art. 315 c.c.
Riportandosi a quanto affermato in precedenza dalla medesima Sezione con sentenza 27.07.2018 n. 19780, la Suprema Corte ha ravvisato il presupposto del riconoscimento del diritto degli ascendenti nella ricorrenza di una duplice condizione: una relazione stabile tra nonni e nipoti, tendenzialmente duratura, cui si affianca una positiva valutazione del giudice circa il beneficio che il minore può trarre dalla cooperazione degli ascendenti con i genitori. Quest’ultimo aspetto è certamente sottoposto a modificazioni, derivanti da fattori oggettivi o soggettivi, che possono condurre alla esclusione, o quantomeno alla limitazione, del diritto dei nonni, anche se riconosciuto in un provvedimento precedente.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, in particolare, la frequentazione del nonno è stata ritenuta pregiudizievole per un sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei minori coinvolti. Ed infatti, il tentativo dell’ascendente di inserire nell’ambito familiare anche la propria moglie, oltre a determinare una potenziale destabilizzazione della coppia genitoriale, è stato ritenuto idoneo a compromettere il loro percorso formativo ed educativo.
La Cassazione, peraltro, pone al centro della propria motivazione il primario interesse dei nipoti, rispetto al quale quello degli ascendenti risulta meramente collaterale: riconosciuto il diritto dei primi all’instaurazione e al mantenimento di una solida relazione con i secondi, precisa che la situazione giuridica soggettiva attribuita a questi ultimi intanto può essere tutelata in quanto non determini una lesione del ben più importante diritto dei minori ad una crescita sana ed equilibrata. Infatti, nell’ipotesi sottoposta al vaglio della Corte, la conflittualità tra genitori ed ascendenti aveva determinato una irrimediabile tensione familiare “per effetto della perdita di spontaneità e per il conflitto di lealtà derivanti dall’essere oggetto di contesa tra i genitori ed il nonno”.

4. Conclusioni: il carattere recessivo del diritto degli ascendenti rispetto al preminente interesse del minore.

L’ordinanza 9145/2020, dunque, rappresenta un ulteriore riconoscimento del prevalente interesse del minore, intorno al quale possono essere modellati i diritti degli altri membri della famiglia, partecipi del suo sviluppo psico-fisico, se e nella misura in cui risultino funzionali ad esso.
Il percorso avviato con l’inserimento nell’impianto codicistico dell’art. 317 bis c.c., così come progressivamente interpretato dalla giurisprudenza, risulta ulteriormente specificato dalla esplicita affermazione della sua portata recessiva: alla pienezza della posizione soggettiva dei nonni nei confronti dei terzi si contrappone la sua cedevolezza rispetto a quello che si conferma essere, in ogni caso, il prevalente interesse del minore. Questo interesse, nonché il corrispondente diritto ad intrattenere dei rapporti significativi con i parenti, ed in primo luogo con gli ascendenti, conferma il suo ruolo di criterio principe nella definizione dei rapporti familiari e in tutti gli aspetti della sua crisi, tanto tra genitori quanto tra questi ultimi ed i nonni, nel rispetto sia dei vincoli sovranazionali sia della volontà del legislatore nazionale. Proprio alla luce di quest’ultimo sono state risolte le questioni recentemente affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, e appare ragionevole presumere che, nell’ottica della tutela del soggetto debole, qualsiasi conflitto familiare che coinvolga dei minori di età debba essere composto applicando il medesimo criterio.