Art. 284 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

ARTICOLO ABROGATO - Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

Articolo 284 - codice di procedura civile

[Se l’esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l’istanza di concessione o di revoca di cui all’articolo precedente puo’ essere proposta con ricorso contenente, quando o’ chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all’articolo 340, se non e’ stata gia’ fatta. Il ricorso deve essere presentato, a norma dell’articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.]

Articolo 284 - Codice di Procedura Civile

[Se l’esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l’istanza di concessione o di revoca di cui all’articolo precedente puo’ essere proposta con ricorso contenente, quando o’ chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all’articolo 340, se non e’ stata gia’ fatta. Il ricorso deve essere presentato, a norma dell’articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.]

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