La prescrizione penale

La prescrizione del reato è disciplinata dagli artt. 157 e successivi del codice penale.
Spesso costituisce un fattore determinante per evitare all’imputato di giungere ad una condanna definitiva e, per questo, nell’ultimo ventennio è stato oggetto di importante procedimento di riforma.

1. Cenni introduttivi sull’istituto

Attraverso l’istituto della prescrizione del reato viene a manifestarsi un disinteresse da parte dello stato a rivendicare le proprie pretese punitive a seguito del decorso di un determinato periodo di tempo, senza che sia ancora stata inflitta alcuna condanna con sentenza passata in giudicato.
In tal modo viene anche tutelato l’imputato al quale viene comunque garantito un termine massimo fino a che si possa giungere ad una eventuale condanna definitiva (tranne che per l’ergastolo).

1.1 Il processo di riforma mediante la c.d. “legge Cirielli” e successive leggi

A seguito dei complessi iter procedurali forniti dal nostro ordinamento penale, accade spesso che i reati finiscano per prescriversi prima che si giunga ad una definitiva sentenza di condanna. Per questo, su questo istituto vi è stato ampio dibattito in dottrina fino a sfociare una sostanziale opera di riforma, grazie alla legge n. 251 del 2005(1) definita anche “legge Cirielli”.

L’intento di questa legge è stato quello di fornire uno strumento di calcolo più sicuro ed oggettivo, sul computo del tempo necessario ad estinguere il reato.
Il precedente sistema, infatti, prevedeva uno strumento di calcolo che conduceva a valutazioni abbastanza discrezionali da parte del giudice.
Oltre alla citata legge, vi è stata un ulteriore e successivo procedimento di riforma introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

1.2 La nozione dell’articolo 157 del codice penale

A seguito dei complessi iter procedurali forniti dal nostro ordinamento penale, accade spesso che i reati finiscano per prescriversi prima che si giunga ad una definitiva sentenza di condanna. Per questo, su questo istituto vi è stato ampio dibattito in dottrina fino a sfociare una sostanziale opera di riforma, grazie alla legge n. 251 del 2005(1) definita anche “legge Cirielli”.
L’intento di questa legge è stato quello di fornire uno strumento di calcolo più sicuro ed oggettivo, sul computo del tempo necessario ad estinguere il reato.
Il precedente sistema, infatti, prevedeva uno strumento di calcolo che conduceva a valutazioni abbastanza discrezionali da parte del giudice.
Oltre alla citata legge, vi è stata un ulteriore e successivo procedimento di riforma introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

1.2.1 Calcolo analitico del termine

Per il calcolo della prescrizione in relazione al reato commesso, si dovrà tenere presente soltanto la pena prevista per il reato commesso senza che vengano prese in considerazione le circostanze attenuanti o aggravanti che possono comportare una diminuzione o una maggiorazione della pena. A quest’ultima disposizione possono fare eccezioni alcuni casi espressamente disciplinati dalla legge penale.
Infine, nell’ipotesi in cui per il reato per cui un soggetto è imputato, prevede anche l’applicazione di una pena pecuniaria, ai del calcolo del termine prescrittivo dovrà tenersi in considerazione soltanto l’ammontare della pena detentiva.

1.2.2 Casi in cui i termini di prescrizione vengono raddoppiati

Sempre per disposizione dell’art. 157 c.p. è previsto un raddoppio dei termini prescrizionali, per le seguenti ipotesi di reato:

AFrode in processo penale e depistaggio aggravato
BDelitti colposi di danno
COmicidio colposo plurimo
DOmicidio stradale
EReati previsti dai commi 3 bis e quater dell’art. 51 del codice di procedura penale
FDelitti contro l’ambiente
GMaltrattamenti contro familiari e conviventi
HDelitti di tratta di persone
IViolenza sessuale
LAtti sessuali con minorenne
MCorruzione di minorenne
NViolenza sessuale di gruppo
OSfruttamento sessuale dei minori

Infine, la prescrizione non potrà mai essere prevista per i reati per cui la legge prevede l’ergastolo.

2. Momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione individuato dalla legge

Ai sensi del successivo articolo 158 del codice penale il giorno da cui iniziare a calcolare il decorrere dei termini di prescrizione, si dovrà individuare nel giorno in cui il reato è stato consumato, ovvero tentato, o dal giorno in cui il soggetto agente abbia cessato di compiere l’attività delittuosa. Vale lo stesso per i reati punibili a querela.
Il medesimo articolo prevede la particolare circostanza in cui se un reato viene commesso nei confronti di un minore, il termine di prescrizione dovrà iniziare a decorrere dalla data in cui quest’ultimo abbia raggiunto la maggiore età.

3. Casi di sospensione della prescrizione

Il codice penale vigente, all’art. 159 c.p., disciplina i casi in cui può intervenire la sospensione del corso della prescrizione. Le ipotesi previste sono le seguenti:

a.Autorizzazione a procedere, dalla data in cui il PM presenta la richiesta si al giorno dell’effettiva concessione;
b.Sospensione del procedimento o del processo penale per impedimenti imputabili alle parti o ai difensori;
c.Sospensione del processo per assenza dell’imputato;
d.Da data di disposizione rogatoria sino al giorno in cui l’autorità riceve la documentazione;
e.Da data pronunzia condanna fino a data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità della condanna
f.Casi particolari in cui la sospensione è espressamente prevista dalla legge.

Ai sensi dell’art. 161 c.p. gli effetti della sospensione ricadono soltanto verso gli imputati per cui si sta procedendo.
La ripresa del calcolo dei termini prescrizionali, a seguito di sospensione, riparte dalla data in cui è terminata la causa di sospensione.

4. Interruzione della prescrizione

La prescrizione può ritenersi interrotta dal momento in cui viene emessa la sentenza o decreto di condanna.
Altri atti interruttivi della prescrizione sono:

  • Applicazione delle misure cautelari;
  • Convalida di fermo o arresto;
  • Interrogatorio dinanzi a PM o giudice o polizia giudiziaria delegata da PM;
  • Richiesta di rinvio a giudizio;
  • Fissazione udienza preliminare;
  • Ordinanza che indica il giudizio abbreviato;
  • Fissazione udienza giudizio immediato;
  • Citazione giudizio direttissimo;
  • Decreto che dispone giudizio o citazione a giudizio.

Una volta interrotta, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere.
Il codice penale prevede comunque dei termini massimi che, anche in caso di interruzione, non potranno mai superare mai determinati limiti. Tali limiti sono riassunti nella tabella che segue:

Un quartoPer tutti i reati cui la legge non dispone altrimenti
metàCorruzione per esercizio della funzione;
Corruzione per atto contro i doveri d’ufficio;
Corruzione in atti giudiziari;
Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
Previsione di cui all’art. 322 bis c.p.;
Truffa;
Previsione di cui all’art. 99 secondo comma c.p.
Due terziIpotesi previste dall’art. 99 quarto comma c.p.
DoppioIn caso di delinquente abituale;
Abitualità comunque riconosciuta dal giudice ex art. 103 c.p.;
In caso di delinquente per professione.

5. Rinunciabilità del diritto alla prescrizione penale

La legge fornisce, comunque, all’imputato la possibilità di rinunciare alla prescrizione e chiedere comunque la prosecuzione del giudizio. L’imputato può infatti avere interesse nel voler dimostrare che comunque non è addebitabile alcuna responsabilità penale per il fatto penalmente rilevante che gli è stato attribuito (sul punto si è espressa per la prima volta la Corte Costituzionale per il tramite della sentenza 275 del 1990).
Una volta esercitato il diritto alla rinuncia della prescrizione penale, questo non può più essere revocato.
Con riferimento alla forma della richiesta, questa dovrà avvenire tramite dichiarazione diretta dell’imputato o per un tramite munito di procura speciale.