Le ammissioni rese in sede di interrogatorio formale, ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli artt. 2733 e 2734 cod. civ., e debbono pertanto essere oggetto di valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice. Cass. civ. sez. II 10 febbraio 2009, n. 3244
In assenza di confessione l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può saggiarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio. Cass. civ. sez. II 15 settembre 1999, n. 9840
L’interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale, atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso personalmente ed oralmente (art. 231 c.p.c.). Cass. civ. sez. I 9 luglio 1990, n. 7162
Le dichiarazioni rese dalla parte interrogata non possono costituire prova a favore di chi le rende ma solo a carico dello stesso, ove integrino gli estremi della confessione. Cass. civ. sez. II 16 gennaio 1987, n. 295.
La risposta data dalla parte all’interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea ad invertire, in relazione a tali fatti, l’onere della prova, il quale continua a gravare su detta parte, che, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell’inesistenza di tali fatti. Cass. civ. sez. III 27 aprile 1979, n. 2454
La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 231 e 253 c.p.c. – secondo cui, in sede di interrogatorio e di prova testimoniale, non è consentito di valersi di note e di appunti – non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo le relative norme sancite a tutela di interessi privati. Cass. civ. 16 novembre 1967, n. 2971.
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