L’asta deserta

Può accadere che ad un’asta giudiziaria non venga presentata alcuna offerta da parte di potenziali acquirenti e, in questo caso, si parla appunto di asta deserta. Ma cosa succede in caso di asta deserta? Vedremo di seguito quali effetti produce questa situazione e quali falsi miti ci girano intorno.

1. Cosa succede in caso di asta deserta?

Qualora dovesse verificarsi la mancata presenza di offerte in un’asta giudiziaria, possono aprirsi diversi scenari, ovvero:

  • Viene indetta una nuova asta;
  • Viene assegnato il bene al creditore;
  • Viene decretata l’estinzione della procedura esecutiva.

Il giudice dell’esecuzione, quindi, con provvedimento successivo alla prima asta andata deserta, decide in che modo dovrà proseguire il processo esecutivo.

1.1 Convocazione nuova asta

Tra le possibili soluzioni ad un’asta andata deserta vi è la possibilità di indire una gara tra offerenti. In questo caso, il giudice dell’esecuzione ha la facoltà di ridurre il prezzo base d’asta fino ad un quarto rispetto alla gara precedente. La nuova convocazione d’asta potrà altresì prevedere una mutazione della procedura di gara utilizzata, passando, ad esempio, dalla procedura senza incanto alla procedura con incanto.

1.2 Assegnazione del bene al creditore

L’art. 589 c.p.c. prevede la possibilità del creditore di presentare istanza di assegnazione del bene sottoposto ad asta giudiziaria.
Per presentare questo genere di istanza è necessario, tuttavia, il verificarsi di alcune condizioni. È necessario, per previsione dell’art. 588 c.p.c., che sia stato esperito almeno un tentativo di vendita. Questa previsione legislativa è volta a tutelare anche gli interessi del debitore esecutato, che magari da una gara d’asta potrebbe ottenere un ricavo maggiore rispetto all’assegnazione diretta.
Altri requisiti necessari alla presentazione della domanda di assegnazione sono:

  • Presentazione della domanda nel termine di 10 giorni prima della data dell’incanto;
  • Assenza di condizioni pregiudizievoli degli interessi di altri eventuali creditori intervenuti nella procedura esecutiva;
  • Pagamento dell’eventuale differenza del valore del bene e il credito vantato nell’atto di pignoramento;
  • Pagamento delle spese.

A seguito di istanza di assegnazione, il giudice, quindi, verificata la sussistenza dei presupposti per procedere all’assegnazione in favore del creditore, procede con provvedimento ex art. 590 c.p.c. decretando il trasferimento del bene.

1.3 Estinzione della procedura esecutiva

L’ultima ipotesi prevista, in seguito a più tentativi di asta andate deserte, è quella dell’estinzione della procedura esecutiva. In quest’ultimo caso, il giudice dell’esecuzione, preso atto del fatto che da un prosieguo della procedura non vi sia più alcun ragionevole soddisfacimento della massa creditoria, “restituisce” con provvedimento il bene al debitore, liberandolo da ogni peso.

2. È vero che dopo tre aste la procedura esecutiva si estingue automaticamente?

Dall’emanazione della legge n. 119/2016 sul web sono circolati diversi articoli che hanno portato in confusione gli interessati alla partecipazione delle aste immobiliari. Bisogna chiarire da subito che non vi è alcuna norma che limiti rinvii per quel che concerne le vendite immobiliari (come invece era stato scritto in alcuni articoli). Con riferimento a questa tipologia di bene, infatti, non vi è alcun numero massimo di tentativi indicato dalla legge, ma è prevista una valutazione del giudice dell’esecuzione sulla possibilità di estinguere una procedura. Il giudice dovrà valutare se, al netto di ripetuti ribassi, non vi sia più la possibilità di soddisfare le pretese creditorie in maniera ragionevole. Se ad esempio a seguito dei ribassi dalla vendita del bene non si riuscissero nemmeno a ricavare le spese procedurali, il giudice potrà ben disporre il termine della procedura.