Arresti domiciliari

Il provvedimento che sottopone un determinato soggetto agli arresti domiciliari dovrà essere emesso dal giudice secondo le disposizioni indicate dall’art. 284 del codice di procedura penale.
Spesso ci si chiede quale sia la differenza sostanziale tra la detenzione domiciliare e gli arresti domiciliari. La risposta sta nel fatto che, mentre nel primo caso si tratta di un regime di espiazione della pena, nel secondo caso, invece, si tratta di una misura cautelare.

1. Il provvedimento del giudice ex art. 284 c.p.c. che concede gli arresti domiciliari

Nel caso di concessione degli arresti domiciliari, il giudice con apposito provvedimento:
– dispone all’imputato il luogo in cui dovranno eseguirsi gli arresti domiciliari;
– prescrive all’imputato di non allontanarsi dal luogo prescelto (abitazione, luogo di cura ecc.);
– quando opportuno, impone limiti o divieti della facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse dagli inquilini già noti;
– nel caso in cui il soggetto necessiti di provvedere da sé alle indispensabili esigenze di vita quotidiane (es. spesa), il giudice può concedere l’allontanamento dal luogo prescelto per il solo tempo necessario a soddisfare le predette esigenze.

Gli arresti domiciliari non potranno svolgersi in un immobile occupato in maniera abusiva.
Sia il PM che la polizia giudiziaria, in via autonoma, hanno la facoltà di controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte al detenuto e, in caso di inosservanza, potrà disporsi la revoca degli arresti domiciliari.
Oltre al motivo indicato in precedenza, ci sono altri casi in cui può essere disposta la revoca degli arresti domiciliari. Si pensi al caso in cui un condannato, mentre sta scontando la pena nel proprio domicilio, continui a commettere reati come, ad esempio, lo spaccio di sostanze stupefacenti.

2. Quando non possono essere concessi gli arresti domiciliari

Per disposizione dell’ultimo comma dell’art. 284 c.p.c., nel caso in cui il soggetto sia già stato condannato al reato di evasione nei cinque anni che sono precedenti al fatto per il quale si procede.
Nel prosieguo, la norma lascia comunque discrezionalità al giudice, circa la concessione della detenzione domiciliare, qualora quest’ultimo, sulla base di specifici elementi, rilevi che il fatto commesso sia di piccola entità e che le esigenze di carattere cautelare possono comunque ritenersi soddisfatte con la detenzione domiciliare (anche in caso di pregressa evasione).

3. Possibilità di contatto con il mondo esterno

Trattandosi di una misura finalizzata all’espiazione della pena, nel momento in cui un soggetto viene sottoposto agli arresti domiciliari, le possibilità di contatto con il mondo esterno dovranno in linea teorica equipararsi a quelle che hanno i detenuti in regime carcerario.
Tuttavia, in caso di detenzione domiciliare, il soggetto potrà inevitabilmente comunicare con i proprio coinquilini e, se non proibito dal giudice che ha emesso il provvedimento, potrà anche ricevere terze persone in casa o interloquire tramite telefono e/o mezzi informatici.

3.1 Utilizzo dei social network durante gli arresti domiciliari

In merito all’utilizzo dei social network nel periodo in cui si svolge la detenzione domiciliare, essendo l’argomento privo di profondità giurisprudenziale, è intervenuta la Suprema Corte che, con una sentenza a tratti ambigua ha chiarito che “In materia di arresti domiciliari, il divieto di comunicare con terze persone, estranee ai familiari conviventi, che il giudice può disporre ai sensi dell’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, vale anche per le comunicazioni tramite internet sul sito Facebook”.
Ma, sebbene in prima battuta sembra che il divieto di utilizzo del social network in questione sia assoluto, in realtà, sempre all’interno della medesima sentenza, viene precisato che, comunque, l’uso di internet non è illecito quando assume solo una mera funzione conoscitiva (Corte di Cassazione Sezione IV Penale, Sentenza del 31 gennaio 2012 n. 4064).
Per mera funzione conoscitiva, dovrà intendersi che l’utilizzo dei social dovrà essere fatto per motivi non attinenti alla comunicazione con altri soggetti, ma dovrà essere finalizzato alla mera “navigazione” (così anche la precedente sentenza n. 37151 emessa dalla Corte di Cassazione sez. II il 18 ottobre 2010).

4. Ultime dalla Corte

“Integra il reato di evasione l’allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, applicati in sostituzione di altra e meno grave misura cautelare, quando la condotta sia posta in essere in data antecedente all’annullamento dell’ordinanza di aggravamento, poiché, prima della caducazione della misura, le prescrizioni connesse agli arresti domiciliari sono pienamente efficaci e il soggetto cautelato ha l’obbligo di rispettarle” (Cass. Sez. II penale, 18 febbraio 2020 n. 6394).

“Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro solo ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare per aver il giudice del riesame omesso di valutare, ai fini della prognosi di recidivanza, l’intervenuta autorizzazione del ricorrente ad assentarsi quotidianamente dal domicilio per svolgere attività lavorativa anche al di fuori del territorio comunale)” (Cass. Sez. IV penale, 7 maggio 2020 n. 13895).

“In tema di arresti domiciliari, i presupposti per la prescrizione del braccialetto elettronico, che implica un giudizio sulla capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale e di rispettare il divieto di non uscire dal domicilio coatto, sono diversi da quelli per la concessione dell’autorizzazione al lavoro che non può essere concessa ove determini continui e incontrollabili spostamenti snaturando il regime stesso della custodia domestica, con la conseguenza che non è contraddittoria la motivazione dell’ordinanza con cui il giudice decida di non applicare il braccialetto elettronico e di negare l’autorizzazione al lavoro, ove gli orari e gli spostamenti collegati all’attività lavorativa non consentano di esercitare i dovuti controlli” (Cass. Sez. IV penale, 21 luglio 2020 n. 21758).