Art. 183 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

Articolo 183 - codice di procedura civile

(1)All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma.
Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma.
Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell’articolo 185.
Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Se con l’ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.

Articolo 183 - Codice di Procedura Civile

(1)All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma.
Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma.
Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell’articolo 185.
Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Se con l’ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito, da ultimo, dall’art. 3, comma 13, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149

Massime

La finalità alla quale è ispirata la sequenza temporale di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., con il connesso sistema delle preclusioni, è costituita dall’esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa, restando nella disponibilità delle parti l’eventuale ampliamento del thema decidendum possibile fino al momento della precisazione delle conclusioni, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. Piú in particolare ancora, in caso di costituzione del convenuto oltre la prima udienza di trattazione, i mezzi di prova articolati dal medesimo devono ritenersi ammissibili se dedotti prima della chiusura dell’istruzione senza incontrare alcuna opposizione da parte dell’attore. (Nel caso di specie la costituzione del convenuto – in un giudizio promosso dall’attore per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo, nascente da un preliminare, di concludere il contratto – era avvenuta all’udienza riservata alle deduzioni istruttorie ex art. 184 c.p.c.; non essendo stata da parte dell’attore mossa alcuna contestazione all’introduzione nella lite del tema della simulazione, sollevato dal convenuto, il giudice istruttore aveva ammesso i mezzi di prova dallo stesso articolati a sostegno della sua tesi difensiva; la sentenza di merito – confermata dalla S.C. con l’enunciazione del principio di cui in massima – aveva ritenuto che non vi fosse alcuna necessità, nel caso, di rimessione in termini, perché, essendo ancora in corso l’istruttoria ed avendo l’istruttore concesso un doppio termine per consentire deduzioni e mezzi di prova, non vi era stata in concreto alcuna violazione del diritto di difesa nè del contraddittorio). Cass. civ. sez. II 21 ottobre 2004, n. 20581

La «prima udienza» di cui all’art. 269, comma secondo c.p.c., che segna il limite temporale per la tempestiva richiesta di concessione di un termine per la chiamata di terzo, va individuata con riguardo a criteri non meramente cronologici, ma sostanziali, tale potendosi legittimamente ritenere quella in cui si procede alla effettiva trattazione della causa, attesa l’esigenza che il processo inizi contemporaneamente nei confronti di tutti i soggetti in esso coinvolti, onde evitare che il terzo sia costretto a partecipare ad un giudizio in cui sia stata svolta, in sua assenza, attività istruttoria o decisoria. Non rientra, pertanto, nel concetto di «prima udienza», quello di mero rinvio, quand’anche risultino contestualmente emanate pronunce dispositive di mezzi istruttori, la cui ammissibilità resta, pur sempre, suscettibile di contestazione da parte del chiamato. Cass. civ. sez. II 29 ottobre 1998, n. 10783

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito in una fattispecie in cui un perito aveva svolto, per conto di una compagnia di assicurazioni, un’attività continuativa per molti anni con le medesime modalità e con regolamentazione uniforme, essendo la remunerazione per il singolo incarico collegata unicamente al numero dei sinistri periziati, con accettazione delle parcelle mediante il sistema informatico della compagnia, indipendentemente dal contenuto concreto della prestazione). Cass. civ. sez. II 6 luglio 2018, n. 17893

Non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare, ex art. 183, comma 4, c.p.c., la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d’ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale, né tale obbligo assume rilievo se la parte non prospetti la specifica lesione del diritto di difesa che ne avrebbe patito, quantomeno allegando, quale verosimile sviluppo del processo svoltosi nel rigosoro rispetto della norma, l’insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della decisione, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del processo solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi un concreto pregiudizio. Cass. civ. sez. III 22 febbraio 2016, n. 3432

La previsione di cui all’art. 184, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice indica alle parti le questioni rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, sebbene dettata per la prima udienza, è espressiva di un principio operante per l’intero corso del processo, lungo il quale il giudice è sempre tenuto a collaborare con le parti, essendo il principio del contraddittorio intrinseco al corretto svolgimento del “giusto processo” ex art. 111 della Costituzione. Cass. civ. sez. III 4 giugno 2013, n. 14039

In tema di violazione del principio del contraddittorio, l’omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel sistema processuale in vigore dal 30 aprile 1995 al 28 febbraio 2006, solo quando la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sua difesa qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato, in quanto, alla stregua del canone costituzionale di ragionevole durata del processo, detta indicazione non costituisce un adempimento fine a sé stesso, la cui omissione è censurabile in sede d’impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assume rilievo solo in quanto finalizzata all’esercizio effettivo dei poteri di difesa. Cass. civ. sez. III 12 marzo 2010, n. 6051

La richiesta alle parti, ad opera del giudice istruttore, dei chiarimenti necessari, prevista dal secondo comma dell’art. 183 c.p.c. (applicabile anche al giudice collegiale e, attraverso il richiamo dell’art. 359 c.p.c., anche in appello), costituisce un’attività squisitamente discrezionale, il cui mancato uso, lungi dal poter formare oggetto di un motivo d’impugnazione per violazione della legge processuale, comporta soltanto una maggiore attivazione probatoria della parte che avrebbe avuto interesse a rendere i chiarimenti stessi. Cass. civ. sez. II 29 aprile 1982, n. 2712

La memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all’attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. Cass. civ. sez. VI 26 novembre 2019, n. 30745

L’art. 183 cod. proc. civ. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all’attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma. Cass. civ. sez. III 19 luglio 2013, n. 17708

L’art. 183 cod. proc. civ., quarto comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2006, nonché l’attuale quinto comma della stessa norma, consentono che l’attore possa introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa “in iure” o “in facto” che alleghi l’infondatezza della domanda originaria, ferma restando la necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo. Ne consegue che, ove l’attore abbia proposto domanda ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., la contestazione del convenuto sulla effettiva conclusione del contratto, legittima la proposizione, da parte dell’attore, di domanda per il riconoscimento di una responsabilità precontrattuale fondata sulla mancata conclusione del contratto, oggetto della difesa del convenuto. Cass. civ. sez. III 19 luglio 2013, n. 17708

L’interruzione della prescrizione, opposta all’eccezione di prescrizione formulata dalla controparte, è assimilabile alle eccezioni in senso stretto e, se pure non esige formule sacramentali e può essere formulata anche prima dell’eccezione di prescrizione, va proposta nel rispetto dei termini processuali prescritti e, pertanto, il superamento del termine di cui all’art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. la rende tardiva. Cass. civ. sez. I 11 marzo 2011, n. 5872

L’art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, applicabile “ratione temporis”, dispone, al quarto comma, che nella prima udienza di trattazione l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate. Pertanto ove l’attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il “thema decidendum”. Cass. civ. Sezioni Unite 14 febbraio 2011, n. 3567

In caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato (o, in caso di azione risarcitoria, quale unico responsabile del fatto dannoso) e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest’ultimo caso, se l’attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, che può trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall’art. 183, quarto comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 3, lett. c ter del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a, della L. 28 dicembre 2005, n. 263). Cass. civ. sez. II 29 dicembre 2009, n. 27525

Nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l’attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell’atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l’attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la “reconventio reconventionis”. Cass. civ. sez. I 13 febbraio 2009, n. 3639

Il quarto comma dell’art. 183 c.p.c. – nella formulazione da ultimo novellata dall’art. 5 D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 – consente all’attore di proporre nella prima udienza di trattazione domande diverse rispetto a quella originariamente proposta solo ove trovino giustificazione nelle domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto inammissibile la introduzione in giudizio di un titolo extracontrattuale – rimborso pro quota ai sensi dell’art. 1069, ult. comma, c.c., delle spese di manutenzione di una strada – in aggiunta all’originario titolo contrattuale, oggetto di eccezioni di nullità del contratto e di prescrizione formulate dal convenuto in comparsa di risposta, avendo escluso che tale introduzione fosse conseguenza logico-giuridica di dette eccezioni, alle quali, invece, era solo fattualmente ed occasionalmente collegata). Cass. civ. sez. II 30 luglio 2004, n. 14581

L’art. 183, quarto comma, c.p.c. (nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353), nel consentire all’attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda riconvenzionale, dell’eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di risposta, è rivolto a tutelare la parte attrice, a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni. Pertanto la norma, ove contempla l’eccezione dell’avversario, deve intendersi riferita all’eccezione in senso stretto, non alla semplice controdeduzione del convenuto che sia rivolta a contestare le condizioni dell’azione; rispetto a tale eccezione, inoltre, la nuova domanda o la nuova eccezione dell’attore devono presentarsi come consequenziali, e quindi configurarsi come una contro-iniziativa necessaria per replicare all’eccezione medesima. Cass. civ. sez. I 8 luglio 2004, n. 12545

La controeccezione (nella specie, di interruzione della prescrizione) è assimilabile ad una eccezione in senso stretto e va pertanto proposta nel rispetto dei prescritti termini processuali; tuttavia la disciplina codicistica non prevede anche un termine iniziale per la proposizione di essa e la necessità che intervenga dopo la proposizione della relativa eccezione non discende dal rispetto di uno schematismo cronologico non previsto dalla legge, bensì dal fatto che chi effettua la controeccezione ha un interesse attuale ad essa solo quando gli sia stata sollevata l’eccezione; ne consegue che, ove l’interesse sorga successivamente nel corso del giudizio, l’eventuale carenza di interesse iniziale diviene irrilevanza e la parte che ha sollevato la controeccezione «in prevenzione» non ha l’onere di riproporla dopo che gli è stata sollevata la relativa eccezione. (Nella specie, la sentenza di appello è stata censurata per aver accolto la controeccezione di interruzione della prescrizione nonostante la parte, a fronte della eccepita prescrizione, si fosse limitata a produrre la documentazione comprovante l’interruzione senza nulla dedurre; la S.C., in applicazione del principio sopraesposto, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la produzione documentale sostenuta dalle deduzioni anteriori alla proposizione dell’eccezione). Cass. civ. sez. III 10 maggio 2000, n. 5945

Nel giudizio di primo grado la modifica dell’originaria pretesa è consentita se determinata dall’esigenza di contrastare eccezioni del convenuto che mutino i termini oggettivi della controversia, quali inizialmente delineati dall’attore. Cass. civ. sez. I 26 maggio 1995, n. 5866

La mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione non integra una modifica inammissibile del “petitum” o della “causa petendi”, ove dedotta nel termine dell’articolo 183, comma 6, c.p.c., permanendo un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere. Cass. civ. sez. II 7 giugno 2018, n. 14815

Il vizio non formale di attività discendente dalla mancata osservanza delle sequenze procedimentali in cui è normativamente scandita la trattazione della causa in primo grado – per non avere il giudice concesso alle parti, benché richiesto, l’appendice scritta della prima udienza di trattazione, ai sensi dell’art. 183, quinto comma, c.p.c., ed avere rimesso la causa in decisione quando era ancora aperta la fase rivolta alla definitiva determinazione del thema decidendum e del conseguente thema probandum – può essere rilevato d’ufficio dal giudice del grado al più tardi prima di pronunciarsi sulla res controversa e dal medesimo rimediato attraverso l’adozione di misure sananti, espressione della capacità di autorettificazione del processo, con la rimessione in termini delle parti per l’esercizio delle attività non potute esercitare in precedenza. La mancata rilevazione di detto vizio in procedendo inficiante in via derivata la validità della sentenza, impone alla parte di dedurre la ragione di nullità con il motivo di impugnazione (art. 161, primo comma, c.p.c.), restando, a seguito della emanazione della sentenza di primo grado, sottratta al giudice del gravame la disponibilità di questa nullità verificatasi nel grado precedente (da ritenersi ormai sanata perché non fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell’appello), non rientrando essa tra quelle, insanabili, rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche al di fuori della prospettazione della parte. Cass. civ. sez. I 15 febbraio 2007, n. 3607

Non determina mutamento della domanda la rettifica conseguente alla correzione dell’errore materiale commesso nella redazione della citazione e risultante dal documento in essa menzionato. Cass. civ. sez. II 26 agosto 2002, n. 12470

La successiva rettificazione del termine finale di cessazione della locazione, indicato nell’atto introduttivo del giudizio, concreta una semplice emendatio (e non un radicale mutamento) della domanda di sfratto per finita locazione perché non ne modifica i presupposti (scadenza della locazione) né l’oggetto (rilascio dell’immobile). Cass. civ. sez. III 10 aprile 1992, n. 4390

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il mutamento quantitativo della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente a decreto ingiuntivo e riconnessa all’intervenuta rescissione del contratto rispetto alla precedente domanda di risoluzione, trovando la richiesta del riconoscimento di un maggiore importo fondamento nella medesima situazione sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo). Cass. civ. sez. I 22 dicembre 2016, n. 26782

La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all’individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell’unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l’attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna “mutatio libelli”, restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato l’odierno ricorrente al pagamento del corrispettivo delle spese sostenute per il riscaldamento di alcuni locali occupati dall’Aeronautica militare all’interno dell’aeroporto di Ciampino, gestito dalla Aeroporti di Roma s.p.a., sulla base di una clausola convenzionale diversa da quella originariamente richiamata dalla menzionata società).  Cass. civ. sez. I 9 maggio 2016, n. 9333

Si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice “emendatio” quando si incida sulla “causa petendi”, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere. (Nella specie, il ricorrente in primo grado aveva dedotto che l’infortunio sul lavoro era da ascrivere al difettoso funzionamento di una pressa e alla mancanza di sistemi di sicurezza, e solo in appello aveva fatto riferimento alla mancata informazione in ordine ai rischi conseguenti all’uso della macchina; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito, secondo cui l’indicazione in sede di gravame delle nuove e ulteriori circostanze aveva determinato non una mera specificazione del tema controverso, ma un sostanziale ampliamento dello stesso). Cass. civ. sez. lav. 27 luglio 2009, n. 17457

La modificazione della domanda, consentita dall’art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la modificazione dell’originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione “sine titulo”, proposta in via subordinata a seguito dell’eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto). Cass. civ. sez. III 14 febbraio 2019, n. 4322

La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell’originaria domanda del terzo trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con un’altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario medesimo, ex art. 2054 c.c.). Cass. civ. sez. III 25 settembre 2018, n. 22540

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo.  Cass. civ. Sezioni Unite 15 giugno 2015, n. 12310

Il risarcimento del danno in forma specifica rappresenta, rispetto a quello per equivalente, una forma – più ampia ed onerosa per il debitore – di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato. Ne consegue che costituisce una mera “emendatio libelli”, consentita anche in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di risarcimento per equivalente avanzata in corso di giudizio, nonostante nell’atto introduttivo dello stesso fosse stato domandato il risarcimento in forma specifica. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie di responsabilità professionale di un notaio, per non avere reso edotti gli acquirenti di un immobile dell’esistenza di un pignoramento sul bene i quali, pur avendo chiesto inizialmente il risarcimento in forma specifica, mediante cancellazione della trascrizione e, comunque, il ristoro dei danni eventualmente dovuti dall’esecuzione coattiva, avevano poi domandato, al momento della precisazione delle conclusioni il risarcimento del danno per equivalente, sotto forma di rimborso del prezzo dell’immobile). Cass. civ. sez. III 20 ottobre 2014, n. 22223

Nel giudizio di responsabilità per inadempimento contrattuale del professionista (nella specie, fondato sull’asserita insufficienza dell’opera di un ingegnere edile nell’approntare i rimedi preventivi alle infiltrazioni d’acqua in un fabbricato), non costituisce mutamento della domanda, ma semplice “emendatio libelli”, l’allegazione di profili di inadeguatezza della prestazione diversi da quelli inizialmente prospettati (nella specie, relativi alla mancata previsione di un fenomeno di risalita per capillarità dell’acqua), restando immutato il fatto giuridico invocato a “causa petendi” del risarcimento. Cass. civ. sez. II 26 agosto 2014, n. 18275

La parte che, ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello “ius variandi”, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. Cass. civ. sezioni Unite 11 aprile 2014, n. 8510

Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l’errore del sanitario sia consistito nell’imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l’errore sia consistito nell’inadeguata assistenza postoperatoria; dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall’attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato. Cass. civ. sez. VI 26 luglio 2012, n. 13269

Il secondo comma dell’art. 1453 c.c. deroga alle norme processuali che vietano la “mutatio libelli” nel corso del processo, nel senso di consentire la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, ma tale deroga non si estende alla domanda ulteriore di risarcimento del danno consequenziale a quelle di adempimento e risoluzione, trattandosi di domanda del tutto diversa per “petitum” e “causa petendi” rispetto a quella originaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva statuito sulla domanda risarcitoria, per danni relativi al pagamento di oneri condominiali straordinari, avanzata dagli attori unitamente a quella di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare proposta nel corso di un giudizio inizialmente intentato per ottenere il trasferimento dell’immobile ex art. 2932 c.c., con connesso risarcimento da ritardo nel conseguimento del bene stesso). Cass. civ. sez. II 23 gennaio 2012, n. 870

La facoltà, di cui all’art. 1453, secondo comma, c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello, e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di “mutatio libelli” sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., sempreché si resti nell’ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, comporta che, in tema di contratto preliminare di compravendita, qualora sia sostituita la domanda di adempimento con quella di risoluzione, possa essere chiesta la restituzione della somma versata a titolo di prezzo, quale domanda consequenziale a quella di risoluzione, implicando l’accoglimento di questa, per l’effetto retroattivo espressamente previsto dall’art. 1458 c.c., l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, onde di tale domanda il giudice può decidere anche se su di essa non vi sia stata accettazione del contraddittorio. Cass. civ. sez.II 27 maggio 2010, n. 13003

Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. Cass. civ. Sezioni Unite 13 settembre 2018, n. 22404

Poiché la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” e, quindi, una “mutatio libelli”, integrando, invece, una mera “emendatio libelli”, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello, a maggior ragione deve ritenersi consentita, in tema di controversie agrarie, una tale modificazione con riferimento al rapporto intercorrente tra la richiesta come formulata nella raccomandata di cui all’art. 46, comma primo, della legge 3 maggio 1982, n. 203, e la successiva articolazione della domanda come formulata in sede giudiziaria. Cass. civ. sez. III 19 aprile 2010, n. 9266

Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo, valore; ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell’equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d’appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell’azione revocatoria stessa. Cass. civ. sez. I 17 giugno 2009, n. 14098

Le variazioni puramente quantitative del petitum che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che l’espressione adottata in sede di precisazione delle conclusioni – «condannare i convenuti al pagamento della somma di lire 1.889.203.900 o di quella veriore ritenuta di giustizia» – contenesse una mera riduzione del quantum originariamente richiesto, trattandosi viceversa di domanda subordinata fondata su una causa petendi diversa da quella dedotta in atto di citazione). Cass. civ. sez. III 20 aprile 2007, n. 9522

Nella controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento, non dà luogo ad un’illegittima immutazione del titolo del recesso la mera diversità di qualificazione giuridica data dal giudice al fatto delle esorbitanti assenze del lavoratore, che, originariamente poste a base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, siano poi invece ritenute rilevanti ai fini del recesso, ex art. 2110 c.c., per superamento del periodo di comporto. Cass. civ. sez. lav. 9 maggio 2005, n. 9570

La proposizione di una domanda di accertamento della simulazione assoluta di un determinato negozio giuridico non ne preclude, ai sensi dell’art. 184 c.p.c., la modificazione nel senso dell’accertamento della simulazione soltanto relativa, né comporta che sia viziata da extrapetizione la sentenza che accolga la domanda medesima sotto questo profilo, allorché l’accertamento della simulazione relativa non sia strumentale alla declaratoria del contratto dissimulato, allo scopo di derivarne specifici effetti giuridici, ma soltanto alla declaratoria di inefficacia del negozio simulato, per trarne la conseguenza della persistente vigenza di effetti propri di situazioni giuridiche preesistenti alla simulazione. Cass. civ. sez. III 8 giugno 1994, n. 5541

Nel giudizio promosso per conseguire il rilascio dell’immobile locato, l’adesione del locatore alle contestazioni del conduttore sulla data di stipulazione del contratto di locazione e la conseguente modifica della data di rilascio indicata sulla domanda integra non una mutatio ma una emendatio libelli perché lascia immutata sia la causa petendi (scadenza della locazione) sia il petitum (rilascio dell’immobile). Cass. civ. sez. III 8 giugno 1992, n. 7044

Nel caso in cui il proprietario, lamentando l’invasione del proprio fondo da parte di rami di filari dimoranti nella proprietà contigua, abbia chiesto la “scalvatura” degli alberi, ovvero la recisione integrale di essi rasente il tronco, la successiva richiesta, avanzata nel corso del giudizio, del taglio dei rami, non costituisce una domanda nuova, ma solo una specificazione della pretesa originaria, trattandosi di un “minus” rispetto alla stessa. Cass. civ. sez. II 18 dicembre 2013, n. 28348

Le variazioni puramente quantitative del petitum, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, come nel caso di rettifiche conseguenti alla correzione di un errore materiale nel calcolo delle quantità indicate in un documento già prodotto ab initio dall’attore, nonché alla sopravvenienza del provvedimento determinativo del prezzo definitivo in luogo di quello al quale era stato fatto espresso riferimento come provvisorio nell’atto introduttivo del giudizio, non sono vietate, poiché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte. Cass. civ. sez. II 22 maggio 2000, n. 6638

La domanda di risarcimento dei danni può essere successivamente limitata, anche in grado d’appello, alla richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione in separato giudizio, quando il consenso della controparte, asserita responsabile (nella specie ai sensi dell’art. 1337 c.c.), si possa desumere dalla mancata tempestiva contestazione dell’istanza di scissione dell’accertamento risarcitorio. Cass. civ. sez. III 22 maggio 1998, n. 5139

La domanda di condanna specifica al risarcimento del danno può essere limitata, successivamente, in corso di giudizio alla richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione in separato giudizio quando sussista il consenso espresso o tacito della controparte ravvisabile anche nella mancata opposizione alla limitazione della domanda. Peraltro l’anzidetta limitazione non può essere formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, che ha soltanto la funzione di illustrare le conclusioni già precisate; né rispetto alle inammissibili domande formulate con la citata comparsa può ipotizzarsi una tacita accettazione del contraddittorio ad opera della controparte la quale abbia omesso di replicare alla comparsa conclusionale avversaria. Cass. civ. sez. III 2 febbraio 1996, n. 897

In un giudizio di responsabilità per attività sanitaria, integra “mutatio libelli”, non consentita con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la deduzione – in una domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità di dipendenti di aziende sanitarie pubbliche ed ascritta a specifiche e ben determinate condotte – di un diverso titolo di responsabilità per differenti condotte, addebitate ad altri dipendenti o strutture sanitarie, benché facenti capo alla stessa azienda, nonché realizzate nell’ambito delle cure somministrate in occasione della medesima infermità. Cass. civ. sez. III 5 luglio 2017, n. 16504

Deve ritenersi nuova la domanda introdotta nel corso del giudizio di primo grado diretta ad ottenere la condanna di parte convenuta ai sensi dell’art. 1591 c.c. al risarcimento dei maggiori danni, rispetto ai canoni dovuti, per la mancata restituzione dell’immobile alla scadenza del contratto. Non costituisce, invece, novità ma solo modifica della domanda originaria, ammessa ai sensi degli artt. 420 e 414 c.p.c., l’ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta (canoni dovuti fino al momento dell’atto introduttivo del giudizio), consistente nella richiesta di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, in quanto i termini della contestazione rimangono inalterati. Cass. civ. sez. III 23 maggio 2002, n. 7546

In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, non è legittimamente estensibile alla richiesta di liquidazione del danno biologico il principio secondo cui ricorre la fattispecie processuale della mera emendatio libelli (e non anche della – non consentita – mutatio) nella ipotesi di originaria specificazione del danno in determinate voci e di successiva deduzione, nel corso del medesimo grado di giudizio, di voci ulteriori, con correlativo ampliamento del petitum immediato, ferma restandone l’identità e l’individualità ontologica. Mentre le varie voci di danno non integrano, difatti, una pluralità e diversità strutturale di petitum, ma ne costituiscono soltanto delle articolazioni (o “categorie” interne) quanto alla sua specificazione quantitativa, il danno biologico costituisce, per converso, un vero e proprio tertium genus rispetto alle tradizionali categorie del danno civile, sicché la relativa richiesta introduce un nuovo tema di indagine e di decisione in qualunque grado del giudizio intervenga, concretando, per l’effetto, una vera e propria mutatio libelli, anche se formulata nel corso del giudizio di primo grado. Cass. civ. sez. III 5 luglio 2001, n. 9090

Il creditore di un’obbligazione pecuniaria che chiede inizialmente la condanna del debitore al risarcimento del danno da ritardo nell’adempimento nella misura degli interessi legali e poi nel corso del giudizio chiede anche il maggior danno ai sensi dell’art. 1224 secondo comma c.c., modifica l’originario oggetto della domanda fondandolo su altre ragioni di danno – da dimostrare – e perciò soggiace alle relative preclusioni processuali. Cass. civ. sez. III 3 dicembre 1996, n. 10805

Qualora l’autore modifichi la domanda ampliando il petitum, senza variare il fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, oltre i limiti della competenza per valore del giudice adito, questi, trattandosi di emendatio e non di mutatio libelli, deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere la causa al giudice superiore, senza che possa rilevare l’eventuale clausola di contenimento del valore della domanda nell’ambito della competenza del giudice adito che non implica una rinunzia a qualsiasi successiva pretesa sorgente dallo stesso titolo. Cass. civ. sez. III 23 giugno 1980, n. 3938

Nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il “thema decidendum” è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l’inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l’art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. Cass. civ. sez. I 26 settembre 2019, n. 24040

Integra domanda nuova la richiesta di condanna al risarcimento dei danni da illecito aquiliano proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e formulata in via subordinata (e non sostitutiva) rispetto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta nell’originario atto introduttivo della lite. Cass. civ. sez. III 13 settembre 2019, n. 22865

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività. Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l’accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi. Cass. civ. sez. II 24 aprile 2019, n. 11226

Esorbita dai limiti di una consentita “emendatio libelli” il mutamento della “causa petendi” che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva rigettato la domanda formulata dagli attori che, nel chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla controparte in un’area cortilizia, avevano originariamente fondato la pretesa sul presupposto della proprietà esclusiva della stessa mentre, in grado d’appello, alla luce dell’accertamento della comproprietà dell’immobile, avevano chiesto tutela ex art. 1102 c.c.). Cass. civ. sez. II 12 dicembre 2018, n. 32146

L’introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda “nuova”, come tale implicitamente vietata dall’art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest’ultima e la domanda “modificata” – che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell’udienza e delle memorie previste dalla norma citata – va identificato nell’unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività. Cass. civ. sez. III 26 giugno 2018, n. 16807

Nel caso in cui l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell’esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una “mutatio libelli” e non una mera “emendatio”, in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. Cass. civ. sez. III 13 ottobre 2017, n. 24072

Nell’azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di più rimesse bancarie solutorie, non viene proposta una sola domanda, ma tante domande quante sono le rimesse ritenute revocabili, trattandosi di domande fondate su fatti costitutivi diversi, sicché, ove in sede di precisazione delle conclusioni sia richiesta la revoca di un maggior numero di rimesse, rispetto a quelle indicate nell’atto di citazione, deve ritenersi che sia stata proposta una inammissibile domanda nuova, poiché l’estensione della revoca comporta il riferimento a fatti costitutivi nuovi e non allegati con l’originario atto di citazione. Cass. civ. sez. I 3 luglio 2015, n. 13767

Non costituisce estensione del “petitum” o domanda nuova, né modifica la materia del contendere, la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, quando la domanda formulata nell’atto introduttivo abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno da determinarsi in corso di giudizio. Cass. civ. sez. II 28 gennaio 2015, n. 1589

Costituisce domanda nuova, come tale inammissibile, la richiesta di ripetizione dei canoni di locazione superiori alla misura legale versati anche nel corso di causa, ovvero successivamente alla data di proposizione della domanda, in quanto si fonda su presupposti di fatto diversi da quelli prospettati con la pretesa originaria, e comporta un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere, senza che possa estendersi analogicamente a tale fattispecie l’ipotesi eccezionale di condanna in futuro di cui all’art. 664, primo comma, cod. proc. civ., la quale consente, a chi abbia intimato sfratto per morosità, di ottenere l’ingiunzione per il pagamento, oltre che dei canoni già scaduti, anche dei canoni da scadere. Cass. civ. sez. III 10 aprile 2014, n. 8405

Nel sistema delle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. novellati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, si ha un’inammissibile domanda nuova nel caso in cui l’attore, dopo aver chiesto, nell’atto introduttivo, l’accertamento della simulazione o la revocatoria di un contratto preliminare di compravendita, richieda, nel corso del giudizio, la dichiarazione di simulazione o la revocatoria del contratto definitivo di compravendita stipulato dalle parti in relazione al medesimo immobile, trattandosi di domanda che, avendo ad oggetto un atto negoziale diverso da quello al quale si riferiva la domanda iniziale, presenta diversità di “petitum” e introduce nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione. Cass. civ. sez. II 24 giugno 2013, n. 15791

Proposta una azione revocatoria ordinaria, fondata sull’assunto che il debitore abbia compiuto l’atto dispositivo prima del soggetto del debito, costituisce inammissibile mutamento della domanda la deduzione, in corso di causa, che l’atto dispositivo sia stato compiuto dopo il sorgere del debito, perché ne discenderebbe l’allargamento di “thema probandum”, dal momento che, nel primo caso, l’attore avrebbe l’onere di provare il dolo specifico del debitore e cioè la dolosa preordinazione di un intento fraudolento, mentre, nel secondo caso, egli potrebbe limitarsi a provarne il solo dolo generico, e cioè la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore. Cass. civ. sez. III 29 maggio 2013, n. 13446

La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all’art. 183 c.p.c., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell’opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell’art. 1957 c.c., se nell’atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l’invalidità del contratto di fideiussione. Cass. civ. sez. III 5 giugno 2012, n. 8989

Nei contratti che abbiano per oggetto prestazioni plurime, il mancato adempimento di ciascuna di esse può essere, di per sé, fatto costitutivo di interesse ad agire. Pertanto, qualora uno dei contraenti deduca la mancata esecuzione di una o di alcune delle prestazioni dovute, la “causa petendi” dell’azione dedotta in giudizio va individuata con specifico riferimento a quella o a quelle fra le prestazioni contrattuali, la cui mancata esecuzione sia stata dall’attore posta a fondamento della sua pretesa, a nulla rilevando che tutte le prestazioni traggano origine dal medesimo rapporto. Ne consegue che si ha domanda nuova per immutazione del fatto giuridico costitutivo dell’originaria domanda – come tale inammissibile nel sistema di preclusioni che caratterizza il giudizio di primo grado, come riformato con la L. 26 novembre 1990, n. 353 – nel caso in cui l’attore, dopo aver richiesto, con l’atto di citazione, l’accertamento di alcune inadempienze della controparte, deduca, nel corso del giudizio, altre inadempienze, traendone nuova e diversa ragione per ottenere la dichiarazione di non spettanza del diritto della controparte al corrispettivo. Cass. civ. sez. II 30 dicembre 2009, n. 28102

Costituisce domanda nuova quella del creditore che, dopo aver invocato l’esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, ponendo a base dell’atto introduttivo la richiesta di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., sostituisce nell’atto di riassunzione a seguito di interruzione o nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ovvero nell’atto di appello, la predetta domanda con una successiva, con la quale chieda una sentenza che accerti l’avvenuto effetto traslativo, qualificando il rapporto pattizio non più come preliminare, ma come vendita per scrittura privata. Si tratta, infatti, di domande diverse sotto il profilo del petitum e della causa petendi atteso che nella prima ipotesi l’attore adduce un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l’obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dell’immobile; nella seconda un contratto con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà dell’immobile per effetto del consenso legittimamente manifestato. Cass. civ. sez. I 25 gennaio 2008, n. 1740

Il mutamento della causa petendi determina una mutatio libelli quando la diversa causa petendi essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettati in precedenza, comporti l’immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che vi fosse mutamento della domanda nel fatto di porre a fondamento dell’azione di risarcimento danni conseguenti ad intervento chirurgico il difetto di consenso informato, dopo aver fondato tale azione sulla colpa professionale). Cass. civ. sez. III 3 settembre 2007, n. 18513

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di adempimento contrattuale non sono intercambiabili, non costituendo articolazioni di un’unica matrice, ma riguardando diritti per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, i quali divergono tra loro, identificando due diverse entità: nel primo caso, infatti, l’attore non solo chiede un bene giuridico diverso, e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell’utilità della prestazione, che sono privi di rilievo nel rapporto contrattuale. La sostituzione, nel corso del giudizio di primo grado, della domanda di adempimento contrattuale originariamente formulata con quella di indennizzo per arricchimento senza causa integra pertanto la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell’art. 184 c.p.c., qualora, nel regime vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, la controparte non abbia rinunciato ad eccepirne la novità, accettando, anche implicitamente, il contraddittorio. Cass. civ. sez. I 2 agosto 2007, n. 17007

La previsione del secondo comma dell’art. 1453 c.c., in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della mutatio libelli nel corso del processo, la sostituzione della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un’azione avente un petitum del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. Ne consegue che l’introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all’originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto divieto, sicché la domanda di risoluzione dev’essere dichiarata inammissibile, non rilevando in contrario nemmeno che all’atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto, giacché tale riserva equivale alla mancata proposizione della relativa domanda. Cass. civ. sez. III 27 luglio 2006, n. 17144

L’azione di risoluzione del contratto in applicazione dell’art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell’inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell’esplicita dichiarazione dell’altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tale azione, per presupposti, carattere, natura, differisce sostanzialmente dall’azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell’inadempimento. Ne consegue che, proposta in primo grado domanda di risoluzione ex art. 1453, la domanda di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cit. è inammissibile se, introdotta nel corso del giudizio di primo grado, su di essa non vi sia accettazione del contraddittorio; e ove proposta per la prima volta in appello deve considerarsi nuova, e pertanto preclusa a norma dell’art. 345 c.p.c. Cass. civ. sez. III 5 gennaio 2005, n. 167

La responsabilità ultramassimale dell’assicuratore è originata da un titolo diverso rispetto al contratto di assicurazione, e cioè dal ritardo dell’assicuratore nell’adempiere al suo obbligo di risarcire il danno; ne consegue che essa non può ritenersi contenuta implicitamente nella domanda che il danneggiato propone nei confronti dell’assicurazione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, ma deve essere formulata separatamente e tempestivamente, altrimenti soggiace alle preclusioni processuali stabilite, in primo e in secondo grado, per le domande nuove, ed il giudice che la prende in considerazione nonostante l’intervenuta preclusione incorre nel vizio di ultrapetizione. Cass. civ. sez. III 8 giugno 2004, n. 10817

Sono consentite dalla legge processuale le modificazioni della causa petendi che non integrino domanda nuova, e cioè solo quelle che importano una diversa qualificazione o interpretazione del fatto costitutivo del diritto; la introduzione di un diverso fatto costitutivo della pretesa, pur comportando le stesse conseguenze in tema di attribuzione del bene della vita, costituisce, invece, concreta domanda nuova, essendo possibile che da una sola situazione scaturisca una pluralità di diritti connotati da requisiti propri e suscettibili di formare oggetto di domande diverse mentre può considerarsi virtualmente compresa in quella originaria solo la domanda fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, da quelli prospettati con la domanda originaria, e diretta a precisarne o restringerne il petitum. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che, con riferimento ad azione di responsabilità promossa da società di capitali nei confronti del proprio amministratore, aveva considerato nuova la pretesa fondata sull’appropriazione di fondi della società, mentre nell’atto introduttivo del giudizio erano stati allegati esclusivamente fatti colposi di mala gestio). Cass. civ. sez. I 23 aprile 2004, n. 7766

L’azione di arricchimento senza causa costituisce un’azione autonoma rispetto sia all’azione cambiaria, sia all’azione causale esercitata con l’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, in quanto la prima implica l’allegazione e l’accertamento dell’incremento patrimoniale conseguito dal convenuto in mancanza di una giustificazione giuridicamente valida, la seconda richiede l’accertamento del possesso del titolo e la qualità di obbligato cambiario del convenuto, la terza postula l’esibizione del titolo, la quale produce l’inversione dell’onere della prova ex art. 1988, c.c. Pertanto la domanda di ingiustificato arricchimento configura una domanda nuova rispetto alle domande fatte valere con l’esercizio dell’azione cambiaria, ovvero dell’azione causale e, conseguentemente, qualora sia stata proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado, deve essere dichiarata inammissibile in mancanza di accettazione del contraddittorio, anche se sia stata esercitata «in aggiunta» e non «in sostituzione» delle stesse. Cass. civ. sez. III 28 gennaio 2003, n. 1233

In seguito all’entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, il giudice può rilevare d’ufficio la tardiva proposizione di una domanda nuova, dovendosi escludere, alla luce del regime delle preclusioni introdotto dalla citata legge, che alla mancata opposizione della controparte consegua la tacita accettazione del contraddittorio in ordine a tale domanda. Cass. civ. sez. II 31 maggio 2017, n. 13769

Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 c.p.c. introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti – e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice – essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano – in quanto espressione di un interesse pubblico – l’ampliamento successivo del thema decidendi anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto. Cass. civ. sez. III 27 luglio 2006, n. 17152

La formulazione, in via originariamente alternativa, di una domanda di risarcimento danni e di una richiesta di condanna generica limitata all’an debeatur (con riserva di ulteriore giudizio per la determinazione del quantum), esclude la necessità del consenso, da parte del convenuto, alla successiva limitazione della domanda stessa alla sola pronuncia sull’an debeatur, tale consenso risultando, per converso, necessario nel solo caso in cui detta limitazione della domanda risarcitoria intervenga solo nel corso del giudizio di primo grado e non costituisca, invece, un’alternativa già presente in seno all’atto di citazione. Al convenuto è riconosciuta, pertanto, in caso di domanda ab origine alternative, la sola facoltà di opposizione alla richiesta di condanna generica, con conseguente onere dell’attore di dare dimostrazione della esistenza del danno, e conseguente divieto, per il giudice, di rimessione ad un separato giudizio della determinazione del quantum. Cass. civ. sez. I 8 gennaio 1999, n. 85

Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene; ne consegue che l’attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all’art. 183 c.p.c., fissato per l’indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l’applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall’art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.

Nel processo civile disciplinato dalla legge n. 353 del 1990, che ha abrogato gli ultimi due commi dell’art. 244 c.p.c., il termine assegnato dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.p.c. per deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale riguarda non solo la formulazione dei capitoli ma anche l’indicazione dei testi, sicché, una volta che il giudice abbia provveduto sulle richieste avanzate dalle parti, non è più possibile effettuare tale indicazione od integrare la lista testi, in quanto l’unica attività processuale giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell’assunzione delle medesime. Cass. civ. sez. III 9 giugno 2016, n. 11790

È nulla la sentenza che abbia deciso la domanda nel merito, senza che sia stata concessa alla parte la possibilità di formulare le proprie richieste istruttorie, in conseguenza dell’omesso riconoscimento del termine per la produzione di documenti e l’indicazione di nuovi mezzi di prova, di cui all’art. 184 c.p.c., nella formulazione introdotta con la l. n. 534 del 1995, trattandosi di un termine non rimesso alla discrezionalità del giudice, ma conseguente automaticamente alla rituale richiesta della parte. Cass. civ. sez. I 27 settembre 2018, n. 23314

Ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ., nel testo – applicabile “ratione temporis” alla presente fattispecie – introdotto dall’art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (e anteriore alle modifiche apportate dall’art. 39 quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell’adozione dell’ordinanza di ammissione delle prove, ovvero – nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza – dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l’indicazione dei documenti idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l’indicazione della (eventuale) “prova contraria”, da identificarsi nella semplice “controprova” rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l’onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel “thema decidendum”, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ. Cass. civ. sez. III 17 maggio 2013, n. 12119

Le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l’introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell’effettivo “thema decidendum et probandum”, restando anzi intatta l’autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice – in osservanza del principio del “ne bis in idem” e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni – deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l’eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l’impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. Cass. civ. sez. III 5 ottobre 2018, n. 24529

Nel nuovo rito ordinario, nel regime processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, prima delle modifiche introdotte dalle leggi 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263, è possibile articolare i mezzi di prova sino alla scadenza dei termini perentori previsti dall’art. 184 c.p.c., anche in mancanza della loro indicazione negli atti introduttivi, stante l’omessa previsione, nell’art. 167 c.p.c., di decadenze per il convenuto che non li abbia tempestivamente indicati e considerato che l’art. 164 c.p.c., nel prevedere nullità e sanatorie per i vizi dell’atto di citazione, nulla dispone riguardo all’onere di indicazione dei mezzi di prova. Cass. civ. sez. I 15 luglio 2011, n. 15691

La concessione del termine di cui all’art. 184 cod. proc. civ. – nel testo modificato dall’art. 18 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile “ratione temporis” – non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa; ne consegue che il giudice di merito non può negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul rilievo che la causa è di natura documentale e, nel contempo, rigettare la domanda per carenza delle prove documentali che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato.  Cass. civ. sez. III  24 febbraio 2011, n. 4497

Istituti giuridici

Novità giuridiche