Art. 339 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Mercato di voto

Art. 339 - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il creditore che stipula con l’imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell’interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica all’imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse dell’imprenditore in liquidazione giudiziale.

Art. 339 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il creditore che stipula con l’imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell’interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica all’imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse dell’imprenditore in liquidazione giudiziale.

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